Articolo 7 della Legge 17 febbraio 1986, n. 39
Articolo 6Articolo 8
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1 marzo 1986
Art. 7.
All' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 , e' aggiunto il seguente comma:
"I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore".
Nota all'art. 7:
Il D.P.R. 19 febbraio 1981, n. 212 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981) reca norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.
Il testo dell'art. 1 di tale decreto, come integrato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1. - Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) velocita' massima e piattaforme di carico;
b) retrovisori;
c) campo di visibilita' e tergicristalli;
d) sterzo;
e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;
f) frenatura;
g) sedili per accompagnatore;
h) livello sonoro all'orecchio del conducente;
i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;
l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel;
m) sedile del conducente;
n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.
I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1;
il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:
90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.
Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:
96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equiparare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm; carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm;
possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986