Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 19.03.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12594/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, nata il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Pellicano.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento ANF.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione di reversibilità CPDEL n. 07861480 (certificato n. 218-5105-10077700), essendo il coniuge deceduto in data 05.12.2020; di avere presentato all in data 17/02/2023, specifica CP_1 domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell'assegno nucleo familiare per sé stessa su pensione di reversibilità per il coniuge inabile ex sent. Cass. 7668/96 – assegno di vedovanza, possedendo i requisiti richiesti dalla legge n.153/88, ossia la totale inabilità al proficuo lavoro sin dalla data del decesso del coniuge, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con accompagnamento dal
12.02.2021 e i redditi rientranti nei limiti ex lege fissati;
inoltrava regolare ricorso gerarchico avverso la reiezione amministrativa dell in data 02.02.24, a tutt'oggi inevaso. CP_1
1
C.T.U., con rel. arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre interessi legali dalla obbligazione al saldo;
D) condannare altresì in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese (oltre quelle di CP_1 consulenza), diritti ed onorari e rimborso forfettario spese generali ex artt. 93 e SS c.p.c. del presente giudizio con attribuzione ad esso AVV. ANTONIO PELLICANO anticipatario”.
L' ritualmente citato, si è costituito in giudizio, deducendo che la richiesta inoltrata dalla CP_1 sig.ra pervenuta in data 17/02/2023, e' stata liquidata sulla pensione di Parte_1
05/2024 con arretrati dal 01/12/2020 per un importo pari ad €. 2.117,00; che attualmente la signora sta percependo mensilmente l'importo di €. 52,91. Ha depositato il prospetto pagato prestazione
05/2024 laddove risulta il pagamento degli arretrati dalla data della decorrenza della pensione
01/01/2021 fino al 30/05/2024 e prospetto pagato prestazione 06/2024 laddove risulta il pagamento della quota continuativa corrente pari ad €. 52,91 e ha chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite o, in subordine, integrale compensazione delle spese di lite.
Il Giudicante, in data odierna scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis, ha deciso la causa con separata sentenza.
La pronuncia concordemente chiesta di cessazione della materia del contendere può essere disposta in conformità.
Ed invero, tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito
(Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti
2 sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto alle spese, il pagamento disposto ed accreditato coevamente al ricorso e prima della sua notifica, consente la compensazione delle spese per la metà dal momento che l'adempimento, se pur tardivo, è avvenuto spontaneamente da parte dell . CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese in € 1.508,80 comprensivi di spese generali di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese oltre IVA e CP_1
CPA con attribuzione.
Napoli, 19.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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