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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8734/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 13948/2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Luigi Migliaccio, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.,
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ex art, 3, comma 3, legge 104/1992, rappresentando che l dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
1 propri della sua età, medio-grave 67%-99%, nonché in condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava l'insussistenza Persona_1 dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 05.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 13948/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole della superficialità del giudizio medico espresso dal c.t.u. che non rispecchierebbe, a suo dire, la gravità delle condizioni di salute della periziata come emergenti dai certificati medici in atti. La consulenza sarebbe affetta da gravi lacune e priva di una corretta metodologia medico-legale, anche in considerazione dalla mancata somministrazione alla periziata dei test ADL-
IADL durante la visita peritale. Le patologie che affliggono la ricorrente e che la renderebbero certamente bisognosa di assistenza continua, si sarebbero, poi, ulteriormente aggravate, come dimostrato dalla nuova valutazione geriatrica del
19.06.2024.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 01.05.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, 3 vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria di grado lieve, broncopatia cronica ostruttiva in soggetto con OSAS di grado severo, ipertensione arteriosa con insufficienza venosa cronica degli arti inferiori”.
Nel merito, ha osservato: “Pertanto, acclarata la presenza del 100%, presupposto indispensabile, si procede ora alla successiva fase, ovvero la discussione sull'indennità di accompagnamento. Quest'ultima spetta a coloro che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua ad effettuare gli atti quotidiani della vita. L'artrosi polidistrettuale, malattia legata a fattori degenerativi ed usuranti di tipo cronico che agiscono sulle cartilagini articolari, è rilevata dalle manifestazioni cliniche di ridotta funzionalità dell'apparato locomotore. All'esame obiettivo si evidenziano movimenti delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia riferiti dolenti e ridotti nei gradi medi di escursione. La ricorrente è in grado di deambulare tramite l'ausilio di un appoggio monolaterale e risulta in grado di mantenere una stazione eretta prolungata nel tempo. La vasculopatia cerebrale cronica, malattia degenerativa del sistema nervoso centrale, si manifesta con segni clinici di deficit neurologici e psichici quali un deficit di forza, di tono e di trofismo muscolare, inoltre può essere presente una compromissione della vita relazionale manifestantesi con il disorientamento spaziotemporale e lacune mnesiche. Nel caso di specie, la ricorrente appare orientata nel tempo e nello spazio, con solo lievi ed isolate lacune mnesiche a carico soprattutto della memoria a breve termine. Nel complesso le capacità di ragionamento e critica appaiono conservate. In risposta ai quesiti posti, quindi, trattasi di un paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un tono-trofismo muscolare nella norma ai quattro arti;
3) in grado di deambulare tramite un appoggio monolaterale;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) che è ben orientata nel tempo e nello spazio, non presenta un grave decadimento delle funzioni cognitive e, nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. Si può pertanto riconoscere la signora Parte_1
invalida nella misura del 100%, senza necessità di assistenza continua, poiché
[...]
ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della
4 vita. Per quanto concerne il riconoscimento dello stato di portatore di Handicap grave ai sensi della Legge 104/92 (comma 3, art. 3) si precisa che le condizioni cliniche della ricorrente non rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, pertanto si riconosce alla signora lo stato di portatrice di Handicap comma 1, Parte_1
art. 3”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Anche all'esito del ricevimento di note critiche alla bozza da parte del procuratore della ricorrente, il c.t.u. ha ritenuto di confermare la propria valutazione, ribadendo l'insussistenza dei requisiti per le prestazioni richieste in quanto “[…] la ricorrente risulta ancora in grado di deambulare tramite l'ausilio di un appoggio monolaterale e non presenta deficit cognitivi o disturbi del comportamento gravi al punto da impedirle di attendere alle normali attività quotidiane”.
In proposito, non pare superfluo evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziato.
Circa, poi, la mancata somministrazione dei test IADL e ADL, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore.
Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del c.t.u., ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né
l'esame obiettivo svolto dallo stesso c.t.u. nel corso della visita. 5 Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Quanto all'insorgenza di un aggravamento, la stessa è parimenti dedotta in via generica essendosi parte ricorrente limitata a produrre documentazione medica successiva
(certificato geriatrico del 19.06.2024, peraltro successivo alla visita peritale di soli tre mesi, nonché referti del 06.02.2025 e del 26.02.2025), senza in alcun modo chiarire in che misura si sia verificato un peggioramento della situazione preesistente e senza operare un confronto con la documentazione già valutata dal consulente alla quale, in ogni caso, risulta sostanzialmente sovrapponibile.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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