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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2171/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CONTE Parte_1
GIULIA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
Mariagrazia CARNOVALE;
Resistente nonchè
, in persona del l.r.p.t CP_2
Resistente-contumace nonché
- , in persona del l.r.p.t, Controparte_3 rappresentanto e difeso, con mandato in atti, dall'avv. PORCIELLO VINCENZO
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note previsto al giorno 9.4.2025.
Con ricorso depositato in data 4.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 4.9.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.133 2023
9002400086000 portante, per quanto di competenza di questo giudice, le seguenti cartelle esattoriali/avvisi di addebito:
1 1. cartella n. 13320160005637435000 notif. il 30/08/2016;
2. cartella n. 13320170004653941000 notif. il 24/08/2017 ;
3. cartella n.13320180007281675000 notif. il 24/07/2018;
4. cartella n.. 13320190011012574000 notif. il 21/09/2019 ;
5. cartella n. 13320190000711212000 notif. il 17/01/2019 ;
6. cartella n. 13320190011012574000 notif. il 21/09/2019;
7. avviso di addebito numero 43320160000258382000, notificato il 13.5.2016;
8. avviso di addebito n. 43320160000602078000, notificato il 2.7.2016;
9. avviso di addebito n. 43320160000958920000, notificato il 17.11.2016,
10. avviso di addebito n. 43320160001335869000, notificato il 21.12.2016;
11. avviso di addebito n. 43320170000100265000, notificato il 23.6.2017;
12. avviso di addebito n43320170000173958000, notificato il 19.9.2017;
13. avviso di addebito n., 43320170000404236000, notificato il 11.10.2017;
14. avviso di addebito n. 43320170000838205000, notificato il 2.12.2017;
15. avviso di addebito n. 43320180000035956000, notificato il 13.4.2018;
16. avviso di addebito n. 43320180000244200000, notificato il 27.6.2018;
17. avviso di addebito n. 43320180000649352000, notificato il 13.7.2018;
18. avviso di addebito n. 43320180000779552000, notificato il 13.11.2018;
19. avviso di addebito n. 43320180000982839000, notificato il 5.12.2018;
20. avviso di addebito n. 43320190000418350000, notificato il 6.9.2019;
21. avviso di addebito n. 43320190001130814000, notificato il 23.1.2020
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione nonché la maturazione del termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3, comma 9, della l.
8.8.1995 n. 335, limitatamente alle cartelle/avvisi sub 1),2),3) e da 7) a
17), così concludendo “In via preliminare : disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione avversa: 1) In via del tutto preliminare SOSPENDERE, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, l' Intimazione di pagamento n. 133 2023 9002400086000 del
14/07/2023 emesso da Agente della Riscossione per la Provincia Controparte_4 di Crotone del totale di euro 98.453,59 1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'
Intimazione di pagamento n. 133 2023 9002400086000 del 14/07/2023 emesso da
[...]
Agente della Riscossione per la Provincia di Crotone del totale di euro Controparte_5
98.453,59 per tutte le motivazioni addotte nel presente atto;
2) disporre altresì l'annullamento di tutte le
2 sottese cartelle ed i relativi atti perché prescritte e comunque mai venuti a conoscenza dell'odierna ricorrente
; 3) giuridicamente inesistente la notifica dell'atto impugnato;
4) condanni l' Controparte_3 nonché l' e L' ognuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
[...] CP_2 CP_1 al pagamento delle spese processuali relative al presente procedimento determinandole in conformità delle ultime disposizioni da distrarre in favore della sottoscritta Procuratrice”.
Instaurato il contraddittorio, l' e l' contestavano la fondatezza CP_1 Controparte_3 del ricorso chiedendone il rigetto.
L' restava contumace. CP_2
Esaurita la trattazione, all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l.
n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta fermo, quindi, che parte ricorrente, una volta venuta a conoscenza della propria situazione debitoria, anche mediante intimazione di pagamento (atto di messa in mora), ha l'onere di esercitare l'opposizione nei termini decadenziali normativamente previsti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 4.10.2023, ossia entro i termini decadenziali di cui all'art. 24 d.lgs 46/99 decorrenti dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento del 4.9.2023, ma oltre il termine previsto dall'art. 617 cpc,
3 sicchè è fatta salva unicamente la possibilità di eccepire vizi di merito (qual è la prescrizione), restando preclusi quelli di forma1.
Ebbene, come noto, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini, difatti “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_6
2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Tanto chiarito, ed hanno dedotto di aver interrotto il termine Controparte_3 CP_1 di prescrizione (quinquennale, come visto) mediante l'invio dell'intimazione di pagamento n. 13320219000536585000 relativa alle cartelle esattoriali di cui ai numeri da 1) a 6)
4 nonché agli ava di cui ai numeri da 7 a 15 notificata, presso l' indirizzo di residenza della ricorrente, risultante dall'estratto storico allegato dall' in Cirò Marina, via Perugia n. CP_1
22, mediante consegna fattane a “persona di famiglia (padre)”; indirizzo peraltro non specificamente contestato dalla ricorrente e quindi da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.
Né, come argomentato da parte ricorrente, era necessario l'invio di raccomandata informativa, dovendosi ritenere come consegnato al destinatario l'atto pervenuto all'indirizzo di quest'ultimo ex art. 1335 c.c. , cfr. Cass n. 14501/2016 “In tema di notificazioni
a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 22 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.
Ciò posto, assumendo le date di notifica di ciascuna cartella esattoriale/avviso di addebito, deve rilevarsi come nessuna prescrizione poteva dirsi maturata alla data di notifica del primo atto interruttivo, rappresentato dall'intimazione di pagamento notificata in data
7.12.2021, nonché di quella successiva, rappresentata dall'impuganata intimazione, tenuto conto della c.d. sospensione Covid decorrente dal 23.02.20202, che ha posticipato l'originario termine di prescrizione per un totale di 311 giorni.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento. 2 Invero come noto l'art.37 comma 2 DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ha disposto che
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; ulteriormente l'art.11 comma 9 Dl 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.21/2021 ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; quindi è stato previsto un primo periodo di sospensione pari a 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.06.2020 e un secondo periodo di sospensione, pari a 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per un totale di
311 giorni.
5 Le spese processuali sono poste a carico di parte ricorrente secondo soccombenza e sono liquidate, in favore di e , secondo i parametri minimi di cui al CP_1 CP_3 CP_3
DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 ( causa di previdenza, scaglione da
52.001 a 260,00) espunta la fase istruttoria non svolta.
Nulla sulla spese nei confronti di stante la contumacia di quest'ultima. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2171/2023 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_1 liquidano nella somma di euro 4.201,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 4.201,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario;
Controparte_3
Crotone, 09.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in motivazione Cass. n. 27019 del 12/11/2008 e Cass. n. 11338 del 11/05/2010: “Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”.