Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 46
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza o nullità della notifica via PEC

    Le eccezioni riguardanti la notifica dell'atto impugnato via PEC sono infondate. L'atto notificato consente di identificare senza equivoci l'Ente mittente e ha raggiunto il proprio scopo, essendo stato ricevuto, conosciuto e impugnato. Anche qualora si volesse ipotizzare un'irregolarità dell'indirizzo PEC, non vi sarebbe nullità, ma sanatoria, per effetto della piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente. La tesi dell'appellante secondo cui le notifiche effettuate da indirizzi PEC diversi da quelli registrati sarebbero radicalmente inesistenti non è condivisibile, poiché snatura il concetto stesso di inesistenza dell'atto, previsto solo per fattispecie eccezionali nelle quali manchi del tutto la riconducibilità dell'atto al soggetto notificante. Il diritto di difesa della contribuente non risulta pertanto leso.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale sulla notifica via PEC

    La questione di legittimità costituzionale è da ritenersi insussistente. Il sistema della PEC presenta garanzie oggettive di integrità, data certa e tracciabilità, compatibili con le esigenze costituzionali di conoscibilità dell'atto. L'iscrizione dell'indirizzo del mittente in un pubblico elenco non costituisce, di per sé, presidio costituzionalmente necessario, ove la provenienza dell'atto sia in concreto riconoscibile e non sussistano incertezze sull'autorità emanante. L'eventuale irregolarità formale non determina automaticamente un vulnus agli artt. 24 e 111 Cost., quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e abbia potuto esercitare pienamente le proprie difese. In tali ipotesi opera, secondo i principi generali, la regola del raggiungimento dello scopo, che esclude la nullità in assenza di un effettivo pregiudizio. La pretesa sanzione invalidante fondata sulla sola mancata “pubblicità” dell'indirizzo del mittente risulterebbe, al contrario, sproporzionata e irragionevole, traducendosi in un formalismo espulsivo privo di utilità difensiva. Neppure è violato l'art. 97 Cost., poiché la soluzione che valorizza l'effettiva certezza della provenienza e l'idoneità della PEC tutela il buon andamento senza comprimere le garanzie del contribuente. Pertanto, la disciplina, letta in modo costituzionalmente orientato, non determina alcuna lesione dei principi invocati e la relativa questione deve essere disattesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi

    La cartella richiama la norma impositiva, liquida il tributo e indica gli importi relativi agli accessori. Non è richiesto, dalla normativa vigente, che siano riportate analiticamente le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli interessi che hanno natura accessoria e sono determinabili mediante l'applicazione dei criteri legali (decorrenza, tasso vigente, periodo di riferimento) previsti dalla disciplina di settore. È sufficiente, pertanto, che l'atto consenta di individuare la base di calcolo e il titolo giuridico dell'addebito, senza necessità di esporre la formula o il conteggio giorno per giorno. L'eventuale omissione del prospetto di calcolo non integra, di per sé, un vizio motivazionale tale da comportare nullità, se il contribuente è comunque posto in condizione di verificare la correttezza dell'addebito. Il principio di motivazione, anche alla luce dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non impone un livello di dettaglio eccedente quanto necessario a comprendere la pretesa e approntare la difesa. Diversamente, la carenza potrebbe assumere rilevanza solo quando gli interessi risultino calcolati con criteri non intelligibili o non ricostruibili dagli elementi indicati in cartella. In tali casi, il vizio discenderebbe non dall'assenza del “prospetto”, ma dall'impossibilità concreta di controllare l'esattezza della quantificazione. Resta fermo che, ove la cartella rechi dati sufficienti a ricostruire periodo e base imponibile, l'onere difensivo non è compresso. Ne consegue che la doglianza sull'omesso dettaglio di calcolo degli interessi va disattesa nel caso di specie per difetto di specifico e dimostrato pregiudizio essendo presenti tutti gli elementi essenziali necessari all'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Va respinta la censura circa la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto il controllo automatizzato non richiede contraddittorio preventivo quando il contribuente abbia già dichiarato il debito e si tratti di omesso versamento. Il contraddittorio è richiesto solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione, che nel caso concreto non emergono.

  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione formulata solo in sede di appello che sarebbe maturata la prescrizione del credito erariale, è inammissibile poiché nuova, e come tale non proponibile in sede di appello. In ogni caso, sarebbe infondata, essendo i tributi erariali e i relativi accessori soggetti a prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'originale cartaceo o difetto di conformità della copia digitale

    La sentenza impugnata resiste integralmente alle censure e va confermata.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La sentenza impugnata resiste integralmente alle censure e va confermata.

  • Rigettato
    Ulteriori profili generali di illegittimità costituzionale

    La sentenza impugnata resiste integralmente alle censure e va confermata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 46
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo