CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2513/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10
e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220038785978000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2679/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 S.R.L., ha impugnato la sentenza n. 557/10/24 depositata il 02/02/2024 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 10, con la quale era stato deciso il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all'anno d'imposta 2017, per complessivi euro 68.275,59, originata da un controllo automatizzato della dichiarazione annuale e delle liquidazioni periodiche, nonché dal mancato pagamento delle comunicazioni di irregolarità notificate dall'Agenzia delle Entrate.
Con il ricorso introduttivo, la contribuente lamentava plurimi profili di illegittimità ed in particolare l'inesistenza o nullità della notifica via PEC della cartella di pagamento, poiché proveniente da indirizzo ritenuto non risultante nei pubblici registri e dunque inidoneo ad assicurare certezza giuridica all'atto notificato;
l'inesistenza dell'originale cartaceo della cartella o difetto di conformità della copia digitale notificata;
l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, in quanto la cartella non sarebbe stata preceduta da valida comunicazione di irregolarità; il difetto di motivazione, con particolare riferimento ai criteri di calcolo e alla percentuale dei tassi di interesse applicati;
la violazione del diritto di difesa;
nonchè ulteriori profili generali di illegittimità costituzionale connessi alle modalità di notifica a mezzo PEC da parte delle Amministrazioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava integralmente il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello chiedendo la riforma integrale della predetta sentenza sostenendo l'illegittimità della notifica via PEC, e ritenendo che l'indirizzo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione divergeva da quello ufficialmente registrato. Sostiene inpoltre che la giurisprudenza che reputa sanabile tale vizio opererebbe una ingiustificata discriminazione tra amministrazioni e privati e pertanto solleva la questione di legittimità costituzionale della disciplina che consente alla Pubblica Amministrazione di notificare tramite indirizzi PEC non presenti nei registri pubblici. Con l'appello in definitiva ripropone i motivi originari relativi all'illegittimità della cartella sotto il profilo della mancata motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli interessi;
rilevando la pretesa inesistenza dell'originale nativo digitale;
infine introduce, per la prima volta, una nuova eccezione di prescrizione relativa alle sanzioni e agli interessi, sostenendo la decorrenza di un termine quinquennale.
Le Amministrazioni appellate si costituivano in giudizio depositando articolate controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo la piena idoneità della notifica via PEC, essendo l'indirizzo riconducibile in modo evidente all'Ente mittente e risultando comunque sanabile qualsiasi irregolarità. Ribadisce la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenuta pretestuosa e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non proposta nel giudizio di primo grado e dunque non deducibile in appello. Conclude quindi per la piena conformità della cartella al modello ministeriale e alla normativa vigente e la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate – DP II Milano ribadiva che gli avvisi bonari relativi alle irregolarità dichiarative erano stati tutti notificati regolarmente e che l'appellante non aveva contestato il merito della pretesa, ma solo aspetti formali. Inoltre evidenzia che la disciplina del controllo automatizzato non impone un contraddittorio preventivo quando si tratti di omesso versamento di quanto dichiarato e che l'appello risultava in larga parte generico, poiché non conteneva specifiche contestazioni ai capi della sentenza, ma si limitava a un generico rinvio ai motivi di primo grado. Eccepiva, inoltre, che i motivi non riproposti in modo specifico erano da considerarsi rinunciati, mentre l'eccezione di prescrizione era nuova e comunque infondata, applicandosi ai tributi erariali il termine decennale;
concludeva quindi affermando che la cartella era stata correttamente motivata e redatta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va affermato che le eccezioni riguardanti la notifica dell'atto impugnato via PEC sono infondate.
L'atto notificato consente di identificare senza equivoci l'Ente mittente e ha raggiunto il proprio scopo, essendo stato ricevuto, conosciuto e impugnato. Anche qualora si volesse ipotizzare un'irregolarità dell'indirizzo PEC, non vi sarebbe nullità, ma sanatoria, per effetto della piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
La tesi dell'appellante secondo cui le notifiche effettuate da indirizzi PEC diversi da quelli registrati sarebbero radicalmente inesistenti non è condivisibile, poiché snatura il concetto stesso di inesistenza dell'atto, previsto solo per fattispecie eccezionali nelle quali manchi del tutto la riconducibilità dell'atto al soggetto notificante.
Il diritto di difesa della contribuente non risulta pertanto leso.
Anche la questione sollevata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 179/2012 laddove dovesse essere inteso come la possibilità di tenere indenni le Pubbliche Amministrazioni dall'obbligo di notificare da indirizzi Pec rilevabili da Pubblici Registri (INIPEC e IPA) è da ritenersi insussistente. Il sistema della PEC, regolato dal d.P.R. n. 68/2005, attribuisce rilevanza giuridica alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, le quali certificano l'invio e il momento della consegna nella casella del destinatario, indipendentemente dall'effettiva lettura. Ne deriva che il mezzo utilizzato presenta garanzie oggettive di integrità, data certa e tracciabilità, compatibili con le esigenze costituzionali di conoscibilità dell'atto. La disciplina delle notificazioni attiene a profili organizzativi e procedimentali rimessi alla discrezionalità del legislatore, purché non sia compromesso il diritto di difesa. L'iscrizione dell'indirizzo del mittente in un pubblico elenco non costituisce, di per sé, presidio costituzionalmente necessario, ove la provenienza dell'atto sia in concreto riconoscibile e non sussistano incertezze sull'autorità emanante. L'eventuale irregolarità formale non determina automaticamente un vulnus agli artt. 24 e 111 Cost., quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e abbia potuto esercitare pienamente le proprie difese. In tali ipotesi opera, secondo i principi generali, la regola del raggiungimento dello scopo, che esclude la nullità in assenza di un effettivo pregiudizio. La pretesa sanzione invalidante fondata sulla sola mancata “pubblicità” dell'indirizzo del mittente risulterebbe, al contrario, sproporzionata e irragionevole, traducendosi in un formalismo espulsivo privo di utilità difensiva. Neppure è violato l'art. 97 Cost., poiché la soluzione che valorizza l'effettiva certezza della provenienza e l'idoneità della PEC tutela il buon andamento senza comprimere le garanzie del contribuente.
Pertanto, la disciplina, letta in modo costituzionalmente orientato, non determina alcuna lesione dei principi invocati e la relativa questione deve essere disattesa. Circa l'ulteriore eccezione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, va affermato che la cartella richiama la norma impositiva, liquida il tributo e indica gli importi relativi agli accessori.
Non è richiesto, dalla normativa vigente, che siano riportate analiticamente le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli interessi che hanno natura accessoria e sono determinabili mediante l'applicazione dei criteri legali (decorrenza, tasso vigente, periodo di riferimento) previsti dalla disciplina di settore. È sufficiente, pertanto, che l'atto consenta di individuare la base di calcolo e il titolo giuridico dell'addebito, senza necessità di esporre la formula o il conteggio giorno per giorno. L'eventuale omissione del prospetto di calcolo non integra, di per sé, un vizio motivazionale tale da comportare nullità, se il contribuente è comunque posto in condizione di verificare la correttezza dell'addebito. Il principio di motivazione, anche alla luce dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non impone un livello di dettaglio eccedente quanto necessario a comprendere la pretesa e approntare la difesa.
Diversamente, la carenza potrebbe assumere rilevanza solo quando gli interessi risultino calcolati con criteri non intelligibili o non ricostruibili dagli elementi indicati in cartella. In tali casi, il vizio discenderebbe non dall'assenza del “prospetto”, ma dall'impossibilità concreta di controllare l'esattezza della quantificazione. Resta fermo che, ove la cartella rechi dati sufficienti a ricostruire periodo e base imponibile, l'onere difensivo non è compresso.
Ne consegue che la doglianza sull'omesso dettaglio di calcolo degli interessi va disattesa nel caso di specie per difetto di specifico e dimostrato pregiudizio essendo presenti tutti gli elementi essenziali necessari all'esercizio del diritto di difesa.
Quanto all'eccezione formulata solo in sede di appello che sarebbe maturata la prescrizione del credito erariale, è inammissibile poiché nuova, e come tale non proponibile in sede di appello. In ogni caso, sarebbe infondatа, essendo i tributi erariali e i relativi accessori soggetti a prescrizione decennale.
Va inoltre respinta la censura circa la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto il controllo automatizzato non richiede contraddittorio preventivo quando il contribuente abbia già dichiarato il debito e si tratti di omesso versamento. Il contraddittorio è richiesto solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione, che nel caso concreto non emergono.
La sentenza impugnata resiste integralmente alle censure e va confermata.
Per effetto della integrale soccombenza, si dispone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle appellate, nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
(La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l. e conferma la sentenza n.557/2024 in data 23 ottobre 2023/2 febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e condanna l'appellante a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite liquidate per ciascuna delle appellate per il presente grado del giudizio in complessivi euro
5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre il 15% spese generali e, per quest'ultima, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di fiducia antistatario avv. Difensore_2.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO IC, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2513/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 557/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10
e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220038785978000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2679/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 S.R.L., ha impugnato la sentenza n. 557/10/24 depositata il 02/02/2024 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 10, con la quale era stato deciso il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all'anno d'imposta 2017, per complessivi euro 68.275,59, originata da un controllo automatizzato della dichiarazione annuale e delle liquidazioni periodiche, nonché dal mancato pagamento delle comunicazioni di irregolarità notificate dall'Agenzia delle Entrate.
Con il ricorso introduttivo, la contribuente lamentava plurimi profili di illegittimità ed in particolare l'inesistenza o nullità della notifica via PEC della cartella di pagamento, poiché proveniente da indirizzo ritenuto non risultante nei pubblici registri e dunque inidoneo ad assicurare certezza giuridica all'atto notificato;
l'inesistenza dell'originale cartaceo della cartella o difetto di conformità della copia digitale notificata;
l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, in quanto la cartella non sarebbe stata preceduta da valida comunicazione di irregolarità; il difetto di motivazione, con particolare riferimento ai criteri di calcolo e alla percentuale dei tassi di interesse applicati;
la violazione del diritto di difesa;
nonchè ulteriori profili generali di illegittimità costituzionale connessi alle modalità di notifica a mezzo PEC da parte delle Amministrazioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava integralmente il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello chiedendo la riforma integrale della predetta sentenza sostenendo l'illegittimità della notifica via PEC, e ritenendo che l'indirizzo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione divergeva da quello ufficialmente registrato. Sostiene inpoltre che la giurisprudenza che reputa sanabile tale vizio opererebbe una ingiustificata discriminazione tra amministrazioni e privati e pertanto solleva la questione di legittimità costituzionale della disciplina che consente alla Pubblica Amministrazione di notificare tramite indirizzi PEC non presenti nei registri pubblici. Con l'appello in definitiva ripropone i motivi originari relativi all'illegittimità della cartella sotto il profilo della mancata motivazione in ordine ai criteri di determinazione degli interessi;
rilevando la pretesa inesistenza dell'originale nativo digitale;
infine introduce, per la prima volta, una nuova eccezione di prescrizione relativa alle sanzioni e agli interessi, sostenendo la decorrenza di un termine quinquennale.
Le Amministrazioni appellate si costituivano in giudizio depositando articolate controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo la piena idoneità della notifica via PEC, essendo l'indirizzo riconducibile in modo evidente all'Ente mittente e risultando comunque sanabile qualsiasi irregolarità. Ribadisce la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenuta pretestuosa e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, non proposta nel giudizio di primo grado e dunque non deducibile in appello. Conclude quindi per la piena conformità della cartella al modello ministeriale e alla normativa vigente e la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate – DP II Milano ribadiva che gli avvisi bonari relativi alle irregolarità dichiarative erano stati tutti notificati regolarmente e che l'appellante non aveva contestato il merito della pretesa, ma solo aspetti formali. Inoltre evidenzia che la disciplina del controllo automatizzato non impone un contraddittorio preventivo quando si tratti di omesso versamento di quanto dichiarato e che l'appello risultava in larga parte generico, poiché non conteneva specifiche contestazioni ai capi della sentenza, ma si limitava a un generico rinvio ai motivi di primo grado. Eccepiva, inoltre, che i motivi non riproposti in modo specifico erano da considerarsi rinunciati, mentre l'eccezione di prescrizione era nuova e comunque infondata, applicandosi ai tributi erariali il termine decennale;
concludeva quindi affermando che la cartella era stata correttamente motivata e redatta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va affermato che le eccezioni riguardanti la notifica dell'atto impugnato via PEC sono infondate.
L'atto notificato consente di identificare senza equivoci l'Ente mittente e ha raggiunto il proprio scopo, essendo stato ricevuto, conosciuto e impugnato. Anche qualora si volesse ipotizzare un'irregolarità dell'indirizzo PEC, non vi sarebbe nullità, ma sanatoria, per effetto della piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente.
La tesi dell'appellante secondo cui le notifiche effettuate da indirizzi PEC diversi da quelli registrati sarebbero radicalmente inesistenti non è condivisibile, poiché snatura il concetto stesso di inesistenza dell'atto, previsto solo per fattispecie eccezionali nelle quali manchi del tutto la riconducibilità dell'atto al soggetto notificante.
Il diritto di difesa della contribuente non risulta pertanto leso.
Anche la questione sollevata sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 179/2012 laddove dovesse essere inteso come la possibilità di tenere indenni le Pubbliche Amministrazioni dall'obbligo di notificare da indirizzi Pec rilevabili da Pubblici Registri (INIPEC e IPA) è da ritenersi insussistente. Il sistema della PEC, regolato dal d.P.R. n. 68/2005, attribuisce rilevanza giuridica alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, le quali certificano l'invio e il momento della consegna nella casella del destinatario, indipendentemente dall'effettiva lettura. Ne deriva che il mezzo utilizzato presenta garanzie oggettive di integrità, data certa e tracciabilità, compatibili con le esigenze costituzionali di conoscibilità dell'atto. La disciplina delle notificazioni attiene a profili organizzativi e procedimentali rimessi alla discrezionalità del legislatore, purché non sia compromesso il diritto di difesa. L'iscrizione dell'indirizzo del mittente in un pubblico elenco non costituisce, di per sé, presidio costituzionalmente necessario, ove la provenienza dell'atto sia in concreto riconoscibile e non sussistano incertezze sull'autorità emanante. L'eventuale irregolarità formale non determina automaticamente un vulnus agli artt. 24 e 111 Cost., quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e abbia potuto esercitare pienamente le proprie difese. In tali ipotesi opera, secondo i principi generali, la regola del raggiungimento dello scopo, che esclude la nullità in assenza di un effettivo pregiudizio. La pretesa sanzione invalidante fondata sulla sola mancata “pubblicità” dell'indirizzo del mittente risulterebbe, al contrario, sproporzionata e irragionevole, traducendosi in un formalismo espulsivo privo di utilità difensiva. Neppure è violato l'art. 97 Cost., poiché la soluzione che valorizza l'effettiva certezza della provenienza e l'idoneità della PEC tutela il buon andamento senza comprimere le garanzie del contribuente.
Pertanto, la disciplina, letta in modo costituzionalmente orientato, non determina alcuna lesione dei principi invocati e la relativa questione deve essere disattesa. Circa l'ulteriore eccezione sul difetto di motivazione dell'atto impugnato, va affermato che la cartella richiama la norma impositiva, liquida il tributo e indica gli importi relativi agli accessori.
Non è richiesto, dalla normativa vigente, che siano riportate analiticamente le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli interessi che hanno natura accessoria e sono determinabili mediante l'applicazione dei criteri legali (decorrenza, tasso vigente, periodo di riferimento) previsti dalla disciplina di settore. È sufficiente, pertanto, che l'atto consenta di individuare la base di calcolo e il titolo giuridico dell'addebito, senza necessità di esporre la formula o il conteggio giorno per giorno. L'eventuale omissione del prospetto di calcolo non integra, di per sé, un vizio motivazionale tale da comportare nullità, se il contribuente è comunque posto in condizione di verificare la correttezza dell'addebito. Il principio di motivazione, anche alla luce dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, non impone un livello di dettaglio eccedente quanto necessario a comprendere la pretesa e approntare la difesa.
Diversamente, la carenza potrebbe assumere rilevanza solo quando gli interessi risultino calcolati con criteri non intelligibili o non ricostruibili dagli elementi indicati in cartella. In tali casi, il vizio discenderebbe non dall'assenza del “prospetto”, ma dall'impossibilità concreta di controllare l'esattezza della quantificazione. Resta fermo che, ove la cartella rechi dati sufficienti a ricostruire periodo e base imponibile, l'onere difensivo non è compresso.
Ne consegue che la doglianza sull'omesso dettaglio di calcolo degli interessi va disattesa nel caso di specie per difetto di specifico e dimostrato pregiudizio essendo presenti tutti gli elementi essenziali necessari all'esercizio del diritto di difesa.
Quanto all'eccezione formulata solo in sede di appello che sarebbe maturata la prescrizione del credito erariale, è inammissibile poiché nuova, e come tale non proponibile in sede di appello. In ogni caso, sarebbe infondatа, essendo i tributi erariali e i relativi accessori soggetti a prescrizione decennale.
Va inoltre respinta la censura circa la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto il controllo automatizzato non richiede contraddittorio preventivo quando il contribuente abbia già dichiarato il debito e si tratti di omesso versamento. Il contraddittorio è richiesto solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione, che nel caso concreto non emergono.
La sentenza impugnata resiste integralmente alle censure e va confermata.
Per effetto della integrale soccombenza, si dispone la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle appellate, nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
(La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia respinge l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l. e conferma la sentenza n.557/2024 in data 23 ottobre 2023/2 febbraio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano e condanna l'appellante a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano II e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite liquidate per ciascuna delle appellate per il presente grado del giudizio in complessivi euro
5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre il 15% spese generali e, per quest'ultima, oltre gli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di fiducia antistatario avv. Difensore_2.