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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1034 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa con atto di citazione notificato in data 07.02.2022;
da
- (c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Venezia (VE), Castello 5868, presso lo C.F._2
Studio dell'avv. Rossella Righetti ( , la quale li Email_1 rappresenta e difende per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
(attori)
contro
- (c.f. ), elettivamente domiciliato presso gli Controparte_1 C.F._3 avv.ti Gian Alberto Tuzzato (pec e Piero Email_2
Griggio (pec i quali lo rappresentato e difendono per Email_3 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(convenuto)
In punto: contratto d'opera
Conclusioni:
1 per parte attrice: “ Voglia il Tribunale adito respinta ogni contraria richiesta accogliere in
Via principale e nel merito : accertata e declarata la responsabilità professionale del ME
nel non aver dato la fine lavori nel termine di legge, nel non aver presentato variante CP_1 catastale e nuovo certificato di agibilità relativamente all'immobile sito in Venezia Mestre Via
Felisati n.140 identificato al NCTEU di Venezia al Fg.139, particella 672 di proprietà dei signori e in atti generalizzati, condannare lo stesso al Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni patiti e patiendi che allo stato si quantificano nella somma di €15.000,00
o in diversa somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria : ci si riserva di più ampiamente dedurre nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese diritti ed onorari per parte convenuta: “Il patrocinio del Sig. così precisa le proprie Controparte_1 conclusioni Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. e 164, comma 4 c.p.c. per le ragioni dedotte in narrativa;
- in via principale: rigettare ogni domanda svolta dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 [...] nei confronti del Sig. in quanto inammissibile e/o infondata in fatto Parte_2 Controparte_1
e in diritto e dichiararsi che nulla è dovuto al Sig. e alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 dal Sig. , giusta quanto dedotto in narrativa;
Controparte_1
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dal Sig. e dalla Sig.ra nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2 [...]
, ridursi il quantum delle pretese risarcitorie avanzate ex adverso per le ragioni CP_1 esposte in atti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a c.p.a., i.v.a. e r.s.g.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni attori hanno convenuto in giudizio il geom. affinché, accertata e Controparte_1 declarata la responsabilità professionale del medesimo, questi sia condannato al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di €15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Premesso di essere proprietari dell'immobile sito in Venezia Mestre Via Felisati n.140 identificato al NCTEU di Venezia al Fg.139, particella 672, a fondamento della propria domanda, hanno riferito che, nell'anno 2014, avevano deciso di eseguire importanti lavori di
2 ristrutturazione dell'immobile de quo.
Avevano, quindi, contattato il geom. , professionista di fiducia della famiglia della CP_1 signora a cui quest'ultima era legata anche da un rapporto di amicizia e profonda Parte_2 conoscenza, conferendogli mandato professionale.
In data 08.07.2014, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione, atta a risanare, implementare, e sostituire gli impianti nonché differenziare il distributivo interno, veniva depositata presso i competenti Uffici Comunali dell'Edilizia Privata la relativa Scia.
Durante le lavorazioni, anche su consiglio del tecnico incaricato ME , vennero CP_1 eseguite variazioni progettuali che non vennero comunicate tempestivamente agli sportelli dell' . Controparte_2
Il convenuto, infatti, ritenne più consono presentare tutti i progetti di variante solo al momento del deposito della fine lavori.
Purtroppo, venne variato il layout del primo piano con l'aggiunta di un nuovo bagno e questo avrebbe dovuto comportare la revisione e l'aggiornamento dell'allaccio fognario presso i competenti uffici che non fu mai fatto. CP_3
Cosa assai e ben più grave fu la mancata comunicazione di fine lavori da depositarsi allo sportello dell' del Comune , la quale avrebbe dovuto essere effettuata Controparte_2 CP_4 dal geom. entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori. CP_1
La comunicazione di fine lavori avrebbe poi comportato da parte del professionista incaricato oggi convenuto l'obbligo di aggiornare la planimetria catastale e la richiesta di un nuovo certificato di agibilità ma tali operazioni non furono mai eseguite.
Inoltre, il ME non mise mai al corrente i signori di tale CP_1 Persona_1 inadempienza e delle relative conseguenze e, così, gli odierni attori erano nella convinzione che la loro pratica fosse stata ultimata e perfezionata con diligenza.
Solo nel 2019, quando conferirono incarico all'architetto per l'espletamento di un Persona_2 progetto di ammodernamento del salotto, vennero a conoscenza delle irregolarità presenti nell'immobile.
L'arch. consigliò prima di tutto di eseguire una ricerca storica sull'immobile, all'esito Per_2 della quale vennero alla luce tutte le difformità esistenti e la responsabilità del Geom.
. CP_1
Irregolarità consistenti nella mancata comunicazione di fine lavori, nella presentazione delle varianti apportate al progetto iniziale, nella mancata richiesta di autorizzazione a nel CP_3 mancato nuovo accatastamento e nella mancata richiesta di certificato di agibilità dell'immobile.
3 Gli odierni attori contattarono subito il ME per richiedere spiegazioni e anche di essere tenuti indenni dai danni subiti in quanto, per regolarizzare la loro posizione, avrebbero dovuto presentare una variante in sanatoria che avrebbe comportato spese di professionista e di oblazione al Comune.
Il geometra, in un primo momento, sebbene avesse affermato di non svolgere più la professione e di essersi cancellato dall'albo, si rese disponibile a far sistemare la situazione da un “suo collaboratore” ma nemmeno tale promessa venne mantenuta.
Posto che né le richieste formulate in via stragiudiziale né la procedura di mediazione n.
485/2020 attivata presso la Camera Arbitrale di Venezia avevano sortito esito positivo (il convenuto non era comparso al primo incontro fissato per il 13 ottobre 2020), gli attori decidevano di far valere le loro ragioni in sede giudiziale e, contemporaneamente, formalizzavano incarico all'architetto per sanare la situazione dell'immobile. Persona_2
Tale sanatoria aveva comportato il pagamento delle seguenti somme:
1) Verifica legittimità edilizia €500,00;
2) Compilazione CILA (edilizia) €1500,00;
3) Pratica Veritas da quantificarsi;
4) Accatastamento €1000,00;
5) Certificato di agibilità €1000,00;
6) Diritti istruttoria CI €100,00;
7) Oblazione CI €1000,00;
8) Diritti istruttoria €91,30; Parte_3
9) Diritti istruttoria Scia €103,00;
10) Parcella architetto €6978,40. Per_2
In punto di diritto, gli attori hanno qualificato quale contratto d'opera professionale ex art. 2222
c.c. il rapporto intercorso con il geom. e richiamato la disciplina di cui all'art. 2230 CP_1
c.c.
Hanno rappresentato che l'eventuale cancellazione del professionista dell'Albo, intervenuta durante lo svolgimento del contratto, comporta la risoluzione del medesimo e la remunerazione del professionista in proporzione dell'utilità del lavoro compiuto.
Hanno, quindi, evidenziato trattarsi di un contratto intuitus personae, fondato sulla fiducia che il committente, in genere privo delle necessarie competenze professionali, ripone nella persona fisica del professionista, proprio come avvenuto nella fattispecie in esame, posto che il geom.
era persona di fiducia della famiglia aveva collaborato varie volte con CP_1 Parte_2 loro e godeva della loro piena fiducia.
4 Hanno, quindi ribadito che il geom. aveva errato nel non aver comunicato la fine CP_1 lavori alle autorità competenti e nel non aver notiziato il committente che non avrebbe adempiuto a tale incombente, eventualmente spiegandone le motivazioni tecniche.
* * *
Si è costituito il geom. , chiedendo il rigetto delle avverse domande, in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, lamentando come la prospettazione a sostegno della pretesa avversaria sia carente tanto sotto il profilo narrativo, quanto sotto il profilo documentale, difettando conseguentemente, anche un qualunque nesso di causalità tra evento lamentato e danno.
In primo luogo, ha evidenziato come gli attori non avevano provato di avere conferito, nel 2014 il mandato professionale dai medesimi al Sig. , quale tecnico incaricato di Controparte_1 seguire lavori di ristrutturazione consistenti nel “risanare, implementare, e sostituire gli impianti nonché differenziare il distributivo interno” dell'immobile di loro proprietà sito a
Mestre (VE), in Via Felisati n. 149.
In particolare, non avevano documentato alcun titolo giustificativo del diritto di proprietà sulla cosa e alcun documento attestante il conferimento di mandato professionale e, quindi, non era dato sapere quale fosse il perimetro dell'incarico affidato al Sig. . CP_1
Hanno, poi, evidenziato che i plurimi errori nello svolgimento dell'incarico affidato al Sig.
, compendiati a p. 3 della citazione alla stregua di “irregolarità consistenti nella CP_1 mancata comunicazione di fine lavori, nella presentazione delle varianti apportate al progetto iniziale, nella mancata richiesta di autorizzazione a nel mancato nuovo CP_3 accatastamento e nella mancata richiesta di certificato di agibilità dell'immobile”, non corrispondevano nemmeno a quelli indicati nelle conclusioni rassegnate a p. 7 della citazione, ove gli attori chiedono l'accertamento e la declaratoria di “responsabilità professionale del
ME ” per “non aver dato la fine lavori nel termine di legge” e per “non aver CP_1 presentato variante catastale e nuovo certificato di agibilità” relativamente all'immobile suindicato.
Gli attori non avevano, poi, nemmeno, indicato la norma di legge in base alla quale avevano ricavato il termine triennale per la comunicazione della fine lavori.
Quanto alle voci danno esposte, ha evidenziato che, da raffronto tra talune voci di spesa presenti nella citazione e la descrizione presente nella parcella dell'Arch. dimessa in allegato, Per_2 risultava che talune spese erano state duplicate.
Infatti, dalla stessa parcella dell'Arch. pari a complessivi € 6.978,40 (voce di spesa n. Per_2
10), emergeva che nella stessa erano ricomprese ad esempio:
5 - la “verifica della legittimità (n.d.s. edilizia)”, pari a € 500,00, già menzionata alla voce di spesa n. 1 dello schema riepilogativo e sempre pari a € 500,00;
- la “compilazione CILA”, pari a € 1.500,00, già menzionata alla voce di spesa n. 2 dello schema riepilogativo e sempre pari a € 1.500,00;
- la “pratica VERITAS”, pari a € 1.000,00, già menzionata alla voce di spesa n. 3 dello schema riepilogativo, ma ivi con riserva di quantificazione;
- l'“accatastamento”, pari a € 1.000,00, già menzionato alla voce di spesa n. 4 dello schema riepilogativo e sempre pari a € 1.000,00.
Ha poi osservato come non vi sia prova dell'avvio della procedura di mediazione, posto che controparte aveva prodotto copia dell'invito inerente ad altro procedimento di mediazione inconferente con la causa de qua, relativo alle parti “Brusato/Colonna s.n.c.” e non vi è prova della notificazione eseguita nei confronti del Sig. . CP_1
In diritto, alla luce di quanto sopra dedotto, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, posto che parte attrice non aveva fornito alcuna precisa indicazione su quali siano le asserite manchevolezze del convenuto, poiché non viene nemmeno precisato quali attività avrebbe dovuto svolgere e nel rispetto di quali tempistiche, in assenza di alcun documento attestante l'incarico professionale affidatogli.
In ogni caso, la carenza di prova del mandato professionale conferito al Sig. , CP_1 comportava de plano l'impossibilità di verificare se lo stesso abbia o meno adempiuto alla prestazione oggetto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Gli inadempimenti ravvisati dagli attori erano, poi, tutti riconducibili all'adempimento delle pratiche inerenti alla variante d'opera consistente nell'inserimento di un ulteriore bagno e del relativo aggiornamento dell'allacciamento alla fognatura. Nella citazione, infatti, si fa espresso riferimento:
a) alla presentazione delle varianti apportate al progetto iniziale, ovvero l'aggiunta del nuovo bagno;
b) alla mancata richiesta di autorizzazione a ovvero la richiesta di autorizzazione CP_3 dell'aggiornamento dell'allacciamento alla rete fognaria derivante dall'aggiunta del nuovo bagno;
c) al mancato nuovo accatastamento, ovvero la variazione della planimetria catastale a fronte dell'aggiunta del nuovo bagno non esistente nel progetto iniziale;
d) alla mancata richiesta di agibilità dell'immobile, sempre collegata sempre all'aggiunta del nuovo bagno.
Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di merito per la quale è esclusa la responsabilità
6 professionale del geometra quando dall'istruttoria emerga che le varianti apportate in corso d'opera (e i correlativi costi) non sono ascrivibili ad un inadempimento del professionista convenuto.
Risultava, infatti, che la variante de qua sia stata decisa dagli avversari autonomamente e che, pertanto, alcun inadempimento poteva essere imputato al . CP_1
Sotto il profilo del quantum debeatur, nel ribadire le incongruenze nella quantificazione di controparte, in via subordinata ha eccepito in via riconvenzionale l'importo dovuto al Sig.
a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in relazione alle ulteriori opere CP_1 allegate ex adverso.
* * *
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dell'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, in quanto in parte genericamente formulate in parte valutative e in parte superflue al fine del decidere.
All'ultima udienza è stata, quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda attorea non può trovare accoglimento e deve essere rigettata per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
In linea generale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (v. ad es. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11213 del 09/05/2017).
Nella fattispecie in esame, peraltro, come già osservato nel corso del presente procedimento, gli odierni attori non solo non hanno provato l'inadempimento del professionista convenuto ma, ancor prima, non hanno dato prova alcuna né del rapporto contrattuale intercorso e né del suo specifico oggetto.
Significativamente, i medesimi non hanno nemmeno versato in atti la Scia asseritamente presentata presso i competenti Uffici Comunali dell'Edilizia privata, dalla quale ricavare l'incarico conferito al geom. , l'oggetto del medesimo e l'attività effettivamente CP_1 svolta dal medesimo. Anche a ritenere superabile il limite alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c. in virtù del rapporto di amicizia fiduciario in essere tra le parti allegato dagli attori, anche le prove orali articolate appaiono estremamente generiche in quanto formulate in modo
7 tale da non consentire l'individuazione né dell'oggetto dell'incarico, né dell'oggetto degli specifici inadempimenti addebitati al resistente. Di talché, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, anche a mezzo CTU, va escluso in quanto avrebbe carattere meramente esplorativo.
Parimenti, non vi è nessuna prova che le variazioni progettuali vennero eseguite su consiglio, progetto e supervisione del convenuto e che, pertanto, l'omessa tempestiva comunicazione agli sportelli dell'edilizia privata sia al medesimo ascrivibile.
In assenza di qualsiasi prova in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti, ad analoghe conclusioni deve, infine, pervenirsi quanto alla mancata comunicazione di fine lavori.
Se l'atto di citazione non può ritenersi inficiato da nullità essendo sufficientemente chiari sia il petitum che la causa petendi, difetta in ogni caso ogni prova sia del rapporto contrattuale dedotto in atti che dell'inadempimento di parte convenuta, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Rimane, quindi assorbita ogni questione in ordine alla quantificazione dei danni lamentati dagli attori e alla eccezione riconvenzionale sollevata dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/14, così come aggiornato con D.M. 147/22, tenuto conto da un lato del valore della controversia e, dall'altro, del mancato svolgimento di attività istruttoria. Stante la natura non complessa delle questioni trattate, appare poi congruo determinare il compenso in misura corrispondente ai minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda o eccezione rigettata o assorbita:
1) rigetta le domande tutte proposte da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 [...]
; CP_1
2) condanna gli attori a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto che determina in €
2.540 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Venezia, 07.07.2025.
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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