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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044063884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044063884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029400864000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019530500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019530500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006378844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006378844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016680980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015767846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005062014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005062014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 numero di telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da difensore_3 - CF_difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045157900000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013588608000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010100588/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- sul ricorso n. 1018/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190000625763000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 7/2/2024
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Amantea, proponeva impugnazione avverso la intimazione di pagamento n. 03420239009020450000 notificata in data
15/12/2023 e alle diverse cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, in precedenza notificati, relativi a tributi erariali, regionali e comunali e Camera di Commercio, nonchè a sanzioni ed interessi, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di vari enti impositori.
Deduceva in particolare, quanto alle cartelle;
n. 034201100440638834000 asseritamente notificata il 24/11/2011 per tassa automobilistica anno
2005-2006;
n. 03420140029400864000 asseritamente notificata il 24/03/2015 a titolo di tassa automobilistica anno
2010;
n. 03420160019530500000 asseritamente notificata il 17/10/2016 a titolo di tassa automobilistica anno
2011-2012;
n. 03420180006378844000 asseritamente notificata il 16/07/2018 a titolo di tassa automobilistica anno
2013-2014;
n. 03420200016680980000 asseritamente notificata il 08/03/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2015; n. 03420210015767846000 asseritamente notificata il 30/06/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2016;
n. 03420220005062014000 asseritamente notificata il 27/05/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2017-18, l'intervenuta prescrizione triennale di cui all'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986(conv.con modif. dalla l. n.
60 del 3 1986) avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggi opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi(1014/2024 RGR).
Quanto alle cartelle n. 03420140045157900000 asseritamente notificata il 18/05/2015 a titolo di Diritto
Annuale Camerale anno 2010; n. 03420160013588608000 asseritamente notificata il 03/08/2016 a titolo di Diritto Annuale Camerale anno 2012, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi(1016/2024 RGR).
Quanto all'avviso di Accertamento della Direzione Provinciale di Cosenza Agenzia delle Entrate n.
TD30110100588/2016 asseritamente notificato il 4/04/2016 a titolo di sanzioni pecuniarie e Irpef anno
2011, deduceva intervenuta prescrizione quinquennale, non avendo mai avuto notificato in precedenza alcun avviso di accertamento (1017/2024 RGR).
Quanto alla cartella emessa per conto del Comune di Amantea n. 03420190000625763000 asseritamente notificata il 11/11/2019, a titolo di Imposta comunale sugli immobili - annualità 2012, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 1° comma 161 del D.Lgs. 296/2006, avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi, carenza di motivazione, in mancanza di notifica di alcun atto di accertamento (come è nel caso di specie),
(1018/2024 RGR).
Concludeva con richiesta di annullamento dell'intimazione emessa e delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottesi, quali atti prodromici non notificati, nonchè delle sanzioni e degli interessi correlati, con vittoria delle spese di lite.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni depositate in data 8/3/2024, 28/3/2024 e
10/4/2024, deduceva carenza di legittimazione passiva in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa di competenza degli enti impositori;
inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva, attesa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto, oggi contestato. Precisava che nessuna prescrizione si è verificata dalla notifica delle cartelle, considerato che, nelle more, sono stati notificati atti interruttivi quali preavviso di fermo amministrativo e in particolare in data 8/3/2022 avviso di intimazione n. 03420219004925656000 non opposto, sicchè l'avvenuta notifica di tale avviso comporta la definitività e la cristallizzazione del credito ivi ingiunto.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 18/4/2024, resisteva alla domanda sostenendo che nessuna prescrizione si è verificata anche alla luce degli atti di accertamento, a suo tempo, notificati al ricorrente e non opposti.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 28/3/2024, resisteva alla domanda attorea e precisava che l'avviso di accertamento esecutivo n.
TD30110100588/2016 posto a base dell'intimazione impugnata è stato regolarmente notificato in data
4/4/2016 e che nessuna prescrizione si è verificata stante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229001585424000 in data 27/5/2022. La CCIAA si costituiva con controdeduzioni depositate in data 16/1/2026, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte, prende atto del Decreto Presidenziale n. 205/2024 depositato in data
19/2/2024 con il quale il primo Presidente ha disposto per i fascicoli di seguito indicati, la trattazione congiunta presso questa Sezione.
Rilevato che l'atto impugnato è sempre il medesimo: intimazione di pagamento n.
03420239009020450000 che fa riferimento ad atti presupposti differenti e che per ragioni di economia processuale e per connessione oggettiva e soggettiva, appare utile disporre la riunione e la trattazione congiunta di tutti i procedimenti, anche al fine di evitare possibili giudizi contrastanti
Dispone
la riunione al fascicolo n. 1014/2024 dei seguenti fascicoli: 1016/2024, 1017/2024 e 1018/2024.
Il ricorrente proponeva diversi ricorsi con i quali contestava, in relazione all'intimazione opposta e agli atti presupposti e sottesi alla stessa, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti di natura tributaria afferente agli atti presupposti, non notificati all'odierno ricorrente, posti a base dell'intimazione di pagamento, atteso che sono tutti risalenti negli anni, sicché ad oggi, possono ritenersi prescritti, per effetto del decorso del termine decennale, quinquennale e triennale di prescrizione.
La domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione(cfr. allegati 1-10 fascicolo di parte AdER RGR 1014/2024; allegati 2-3 fascicolo di parte RGR 1016/2024; avviso di accertamento e
AVI 03420229001585424000 fascicolo di parte RGR 1017/2024; RGR 1018/2024 allegato 1 cartella di pagamento n. 03420190000625763000 IMU 2012 comune di Amantea). Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detto avviso di accertamento
(Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione opposto è stato notificato in data 15/12/2023 e prima di tale atto, AdER ha provveduto alla notifica di ulteriori atti con i quali ha interrotto la prescrizione, in particolare:
AVI 034201690005057464000 notificato in data 18/3/2016;
AVI 03420189005641916000 notificato in data 3/10/2019;
AVI 03420219004925656000 notificato in data 8/3/2022.
La documentata notifica di tali atti comporta la definitività e la cristallizzazione del credito ingiunto.
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Per le cartelle di pagamento n. 0342020001668098000 tassa automobilistica 2015/2016 notificata in data
08.03.2022; cartella di pagamento n. 03420210015767846000 tassa automobilistica 2016/2017 notificata in data 30.06.2022 e cartella di pagamento n. 03420220005062014000 notificata in data 27.05.2022 tassa automobilistica anni 2017/2018 nessuna prescrizione triennale può dirsi compiuta alla data di notifica della avviso di intimazione n.0342023900902045000 notificato in data 25.12.2023, oggi opposto
Pertanto l'eccezione di prescrizione, anche in punto di interessi e sanzioni deve essere valutata tenendo conto di detto limite e pertanto per le cartelle ingiunte con il predetto atto, non si è verificata alcuna prescrizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di intimazione 03420239009020450000 in data
15/12.2023.
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti come nel caso di specie) (ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ogni ulteriore questione resta assorbita. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della recente pronuncia del S.C. n. 20476 del 21 luglio 2025 che ha sancito il principio di diritto secondo cui l'atto di intimazione di pagamento, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del relativo termine.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, pronunciando sui ricorsi proposti da
Ricorrente_1, così provvede: Rigetta i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente estensore Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1014/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044063884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044063884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029400864000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019530500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019530500000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006378844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006378844000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016680980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015767846000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005062014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220005062014000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- sul ricorso n. 1016/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 numero di telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da difensore_3 - CF_difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140045157900000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013588608000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- sul ricorso n. 1017/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010100588/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- sul ricorso n. 1018/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239009020450000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190000625763000 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 7/2/2024
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Amantea, proponeva impugnazione avverso la intimazione di pagamento n. 03420239009020450000 notificata in data
15/12/2023 e alle diverse cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, in precedenza notificati, relativi a tributi erariali, regionali e comunali e Camera di Commercio, nonchè a sanzioni ed interessi, emessa da
Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di vari enti impositori.
Deduceva in particolare, quanto alle cartelle;
n. 034201100440638834000 asseritamente notificata il 24/11/2011 per tassa automobilistica anno
2005-2006;
n. 03420140029400864000 asseritamente notificata il 24/03/2015 a titolo di tassa automobilistica anno
2010;
n. 03420160019530500000 asseritamente notificata il 17/10/2016 a titolo di tassa automobilistica anno
2011-2012;
n. 03420180006378844000 asseritamente notificata il 16/07/2018 a titolo di tassa automobilistica anno
2013-2014;
n. 03420200016680980000 asseritamente notificata il 08/03/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2015; n. 03420210015767846000 asseritamente notificata il 30/06/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2016;
n. 03420220005062014000 asseritamente notificata il 27/05/2022 a titolo di tassa automobilistica anno
2017-18, l'intervenuta prescrizione triennale di cui all'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986(conv.con modif. dalla l. n.
60 del 3 1986) avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, oggi opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi(1014/2024 RGR).
Quanto alle cartelle n. 03420140045157900000 asseritamente notificata il 18/05/2015 a titolo di Diritto
Annuale Camerale anno 2010; n. 03420160013588608000 asseritamente notificata il 03/08/2016 a titolo di Diritto Annuale Camerale anno 2012, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica delle stesse e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi(1016/2024 RGR).
Quanto all'avviso di Accertamento della Direzione Provinciale di Cosenza Agenzia delle Entrate n.
TD30110100588/2016 asseritamente notificato il 4/04/2016 a titolo di sanzioni pecuniarie e Irpef anno
2011, deduceva intervenuta prescrizione quinquennale, non avendo mai avuto notificato in precedenza alcun avviso di accertamento (1017/2024 RGR).
Quanto alla cartella emessa per conto del Comune di Amantea n. 03420190000625763000 asseritamente notificata il 11/11/2019, a titolo di Imposta comunale sugli immobili - annualità 2012, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 1° comma 161 del D.Lgs. 296/2006, avuto riguardo al tempo intercorso tra la data di notifica della stessa e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi connessi, carenza di motivazione, in mancanza di notifica di alcun atto di accertamento (come è nel caso di specie),
(1018/2024 RGR).
Concludeva con richiesta di annullamento dell'intimazione emessa e delle cartelle e degli avvisi di accertamento sottesi, quali atti prodromici non notificati, nonchè delle sanzioni e degli interessi correlati, con vittoria delle spese di lite.
Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controdeduzioni depositate in data 8/3/2024, 28/3/2024 e
10/4/2024, deduceva carenza di legittimazione passiva in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa di competenza degli enti impositori;
inammissibilità dell'impugnazione perché tardiva, attesa la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto, oggi contestato. Precisava che nessuna prescrizione si è verificata dalla notifica delle cartelle, considerato che, nelle more, sono stati notificati atti interruttivi quali preavviso di fermo amministrativo e in particolare in data 8/3/2022 avviso di intimazione n. 03420219004925656000 non opposto, sicchè l'avvenuta notifica di tale avviso comporta la definitività e la cristallizzazione del credito ivi ingiunto.
La Regione Calabria si costituiva con controdeduzioni depositate in data 18/4/2024, resisteva alla domanda sostenendo che nessuna prescrizione si è verificata anche alla luce degli atti di accertamento, a suo tempo, notificati al ricorrente e non opposti.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 28/3/2024, resisteva alla domanda attorea e precisava che l'avviso di accertamento esecutivo n.
TD30110100588/2016 posto a base dell'intimazione impugnata è stato regolarmente notificato in data
4/4/2016 e che nessuna prescrizione si è verificata stante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229001585424000 in data 27/5/2022. La CCIAA si costituiva con controdeduzioni depositate in data 16/1/2026, resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questa Corte, prende atto del Decreto Presidenziale n. 205/2024 depositato in data
19/2/2024 con il quale il primo Presidente ha disposto per i fascicoli di seguito indicati, la trattazione congiunta presso questa Sezione.
Rilevato che l'atto impugnato è sempre il medesimo: intimazione di pagamento n.
03420239009020450000 che fa riferimento ad atti presupposti differenti e che per ragioni di economia processuale e per connessione oggettiva e soggettiva, appare utile disporre la riunione e la trattazione congiunta di tutti i procedimenti, anche al fine di evitare possibili giudizi contrastanti
Dispone
la riunione al fascicolo n. 1014/2024 dei seguenti fascicoli: 1016/2024, 1017/2024 e 1018/2024.
Il ricorrente proponeva diversi ricorsi con i quali contestava, in relazione all'intimazione opposta e agli atti presupposti e sottesi alla stessa, l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti di natura tributaria afferente agli atti presupposti, non notificati all'odierno ricorrente, posti a base dell'intimazione di pagamento, atteso che sono tutti risalenti negli anni, sicché ad oggi, possono ritenersi prescritti, per effetto del decorso del termine decennale, quinquennale e triennale di prescrizione.
La domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione(cfr. allegati 1-10 fascicolo di parte AdER RGR 1014/2024; allegati 2-3 fascicolo di parte RGR 1016/2024; avviso di accertamento e
AVI 03420229001585424000 fascicolo di parte RGR 1017/2024; RGR 1018/2024 allegato 1 cartella di pagamento n. 03420190000625763000 IMU 2012 comune di Amantea). Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detto avviso di accertamento
(Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione opposto è stato notificato in data 15/12/2023 e prima di tale atto, AdER ha provveduto alla notifica di ulteriori atti con i quali ha interrotto la prescrizione, in particolare:
AVI 034201690005057464000 notificato in data 18/3/2016;
AVI 03420189005641916000 notificato in data 3/10/2019;
AVI 03420219004925656000 notificato in data 8/3/2022.
La documentata notifica di tali atti comporta la definitività e la cristallizzazione del credito ingiunto.
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Per le cartelle di pagamento n. 0342020001668098000 tassa automobilistica 2015/2016 notificata in data
08.03.2022; cartella di pagamento n. 03420210015767846000 tassa automobilistica 2016/2017 notificata in data 30.06.2022 e cartella di pagamento n. 03420220005062014000 notificata in data 27.05.2022 tassa automobilistica anni 2017/2018 nessuna prescrizione triennale può dirsi compiuta alla data di notifica della avviso di intimazione n.0342023900902045000 notificato in data 25.12.2023, oggi opposto
Pertanto l'eccezione di prescrizione, anche in punto di interessi e sanzioni deve essere valutata tenendo conto di detto limite e pertanto per le cartelle ingiunte con il predetto atto, non si è verificata alcuna prescrizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di intimazione 03420239009020450000 in data
15/12.2023.
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti come nel caso di specie) (ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ogni ulteriore questione resta assorbita. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della recente pronuncia del S.C. n. 20476 del 21 luglio 2025 che ha sancito il principio di diritto secondo cui l'atto di intimazione di pagamento, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare del relativo termine.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, pronunciando sui ricorsi proposti da
Ricorrente_1, così provvede: Rigetta i ricorsi riuniti e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente estensore Giuseppe Ierino