TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6857/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6857/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA G. CAVALLI 22 presso lo studio dell'avv. SERRANÒ
IA e dell'avv PELLEGRINO VINCENZO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in LEINI Parte_1 Parte_2 il 13/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LEINI (atto n. 7 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/7/1995. Per_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19-22/01/2024.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 Pt_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LEINI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. i signori e dotati di reddito proprio, rinunciano reciprocamente al Parte_1 Parte_2 versamento di assegno divorziale, dichiarando, altresì, di avere già definito ogni pendenza connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
DISPONE che:
2. il figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Persona_2 stabilmente con la madre, presso la residenza della stessa;
3. entrambi i genitori provvederanno, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di reddito, al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne in relazione alle sue esigenze di vita e del percorso di studi ancora in corso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6857/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA G. CAVALLI 22 presso lo studio dell'avv. SERRANÒ
IA e dell'avv PELLEGRINO VINCENZO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in LEINI Parte_1 Parte_2 il 13/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LEINI (atto n. 7 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/7/1995. Per_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19-22/01/2024.
Con ricorso depositato il 27/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma non economicamente indipendente rispondono al prevalente interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 Pt_2 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LEINI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. i signori e dotati di reddito proprio, rinunciano reciprocamente al Parte_1 Parte_2 versamento di assegno divorziale, dichiarando, altresì, di avere già definito ogni pendenza connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
DISPONE che:
2. il figlio, maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere Persona_2 stabilmente con la madre, presso la residenza della stessa;
3. entrambi i genitori provvederanno, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di reddito, al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne in relazione alle sue esigenze di vita e del percorso di studi ancora in corso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3