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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
CECCHETTI RL, OR
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA 69738 DEL 25/05/2023 IRES-SANZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa propone ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, notificato in data 19 maggio 2025.
La vicenda trae origine dall'avviso n. 0029469217651 elaborato in data 3 ottobre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate comunicava alla Ricorrente_1 Spa di aver eseguito controlli automatizzati sulla dichiarazione modello redditi 2017 e di aver riscontrato errori riconducibili a presunti tardivi versamenti
IRES, richiedendo il versamento di euro 19.685,44 a titolo di sanzioni ed interessi. Inizialmente l'azienda predisponeva apposita rateazione, ma da un successivo approfondimento, effettuato unitamente ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, si appurava che le somme non erano dovute in quanto nell'anno
2016 c'era stata una proroga dei versamenti con possibilità di pagare con maggiorazione dello 0,40% a partire dal 22 agosto 2016, come da comunicato n. 107 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
14 giugno 2016, valida per i soggetti oggetto di studio di settore anche con cause di esclusione. La Ricorrente_1 Spa aveva usufruito dello slittamento versando il primo acconto IRES 2016 con quattro rate a partire dal 22 agosto 2016 e fino al 16 novembre della stessa annualità.
Alla luce di tali elementi, in data 30 luglio 2021 la società inviava all'Agenzia delle Entrate apposita istanza con la quale chiedeva di procedere allo sgravio di euro 7.557,61 equivalente al residuo importo rateizzato e non pagato e di restituire la somma di euro 12.127,83 quale importo già versato ma non dovuto. L'Ufficio competente, con PEC dell'8 settembre 2021, dava riscontro significando che al momento non era possibile procedere alla lavorazione degli esiti a debito della comunicazione a causa dell'estrazione centralizzata in corso dei ruoli del concessionario, consigliando di attendere la notifica della cartella di pagamento e invitando la Ricorrente_1 Spa a presentare due separate istanze, una per lo sgravio della cartella e l'altra per chiedere il rimborso delle rate già pagate. In data 18 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla Ricorrente_1 Spa la cartella di pagamento n. 03320230006370154000 relativa all'anno d'imposta 2016 con richiesta complessiva di euro 22.826,43.
Ottemperando al consiglio dell'Ufficio impositore, in data 24 maggio 2023 la Ricorrente_1 Spa inviava all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione apposita istanza di richiesta di riesame in autotutela per l'annullamento/sospensione del ruolo legato alla cartella di pagamento. La predetta istanza veniva riscontrata negativamente dal solo Agente della Riscossione che emendava il proprio intervento in quanto non aveva facoltà di sgravare il titolo di competenza del solo Ente impositore. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione notificava quindi alla Ricorrente_1 Spa l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03384202300002509/001. La Ricorrente_1 Spa provvedeva immediatamente ad inoltrare apposita richiesta di sospensione legale della riscossione relativamente all'atto di pignoramento. In data 10 novembre 2023
l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava di non poter procedere alla richiesta sospensione legale della riscossione perché lo sgravio a cui faceva riferimento la documentazione allegata era già stato acquisito nei sistemi informativi.
In data 8 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como comunicava di aver proceduto allo sgravio totale delle somme di cui all'atto di pignoramento e che la pratica avrebbe seguito il suo iter per il rimborso richiesto. In data 13 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava l'atto di estinzione con riferimento al pignoramento per debito tributario di euro 22.910,10. In data 19 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Ricorrente_1 Spa il provvedimento di diniego istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973.
La ricorrente deduce che il provvedimento di diniego è nullo e illegittimo perché non costituisce acquiescenza l'aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi richiesti dall'Ufficio impositore, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, giacché l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario è facoltà ma non onere. La Ricorrente_1 Spa non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare qualsivoglia atto né a presentare alcuna istanza. Secondo la ricorrente,
l'Ufficio sbaglia nella sua rigida e forzata interpretazione del concetto di acquiescenza, che si concretizza qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, ciò che la Ricorrente_1 Spa non ha mai fatto.
La ricorrente contesta inoltre l'affermazione dell'Ufficio secondo cui avendo la società definito le sanzioni in maniera agevolata non avrebbe diritto al rimborso di quanto spontaneamente versato, rappresentando che non è di semplice comprensione tale affermazione e che sarebbe opportuno che l'Ufficio spiegasse qual è l'irregolarità che contesta alla Ricorrente_1 Spa a giustificazione delle sanzioni comminate. La Ricorrente_1 Spa non ha commesso alcuna irregolarità in ordine ai tardivi versamenti IRES perché ha agito nel giusto aderendo allo slittamento dei termini di versamento normativamente concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato n. 107 del 14 giugno 2016.
Sulla infondatezza della pretesa creditoria, la ricorrente evidenzia che il credito fatto valere dall'Agenzia delle Entrate è del tutto inesistente e che l'inefficacia della pretesa economica è stata persino indirettamente confermata dallo stesso Ufficio che nelle motivazioni del diniego non scrive una sola riga in opposizione alle ripetute lagnanze della Ricorrente_1 Spa appellandosi esclusivamente ad un'acquiescenza che di fatto non ha mai prestato. La Ricorrente_1 Spa nulla doveva all'Erario perché non aveva commesso alcuna irregolarità nel suo operato meritevole di sanzione. L'iniziale invio dell'avviso era del tutto illegittimo ed immotivato ma ha costituito l'antecedente per consentire l'instaurarsi di tutta la procedura di recupero durata quattro anni e risoltasi paradossalmente con il rifiuto dell'Ufficio di restituire le somme indebitamente incassate.
La ricorrente richiama copiosa giurisprudenza di legittimità in materia di acquiescenza, evidenziando che
è ormai dottrina pacifica e consolidata che l'adesione al pagamento in qualunque forma manifestato non preclude il diritto di impugnazione dell'atto, rappresentando un adempimento non spontaneo bensì posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e l'esecuzione forzata. Cita in particolare l'Ordinanza R.G.N. 3291/2021 del 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, la Cassazione Civile ordinanza n. 10094 del 14/04/2023, l'Ordinanza n. 20962/2020 della Suprema Corte, l'Ordinanza n.
33292 del 29 novembre 2023 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, la Cassazione
Civile sentenza n. 18905 del 4.07.2023 e la Sentenza n. 3347/2017 della Quinta Sezione Tributaria della
Corte di Cassazione.
Conclusioni della ricorrente: chiede che la Corte voglia annullare e dichiarare nullo e illegittimo il provvedimento di diniego istanza di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate e condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme versate nelle more dell'intero procedimento ammontanti ad euro 12.127,83 ed interessi di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como si costituisce nel giudizio ricostruendo la vicenda processuale. In data 3 ottobre 2019, con avviso n. 0029469217651, l'Agenzia comunicava alla Ricorrente_1 Spa, a seguito di controlli automatizzati effettuati sulla dichiarazione modello redditi 2017, di aver riscontrato errori riconducibili a tardivi versamenti IRES, comunicando per la regolarizzazione della posizione la somma da versare pari ad euro 19.685,44 a titolo di sanzioni ed interessi. La controparte decideva spontaneamente di versare parte dell'importo dell'avviso scegliendo di beneficiare della rateazione. Come chiarito nell'avviso n. 0029469217651, il quale recitava che, se fosse stata d'accordo con i dati dell'Agenzia poteva regolarizzare la posizione versando la somma di euro 19.685,44 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte ridotta a un terzo, potendo usufruire della sanzione ridotta anche decidendo di pagare a rate versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni.
Successivamente la ricorrente inviava all'Ufficio Territoriale di Como apposita istanza regolarmente consegnata ed accettata dal sistema in data 30 luglio 2021 con la quale chiedeva di procedere allo sgravio di euro 7.557,61 equivalente al residuo importo rateizzato e non pagato e di restituire la somma di euro 12.127,83 quale importo già versato ma non dovuto. In data 19 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Ricorrente_1 Spa il provvedimento di diniego istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973. In data 7 luglio 2025 la ricorrente notificava ricorso all'Ufficio richiedendo l'annullamento del diniego.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'irripetibilità delle sanzioni versate ai sensi dell'art. 17 DPR 472/1997. Nel merito evidenzia che la società ricorrente ha aderito alla comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 ottenendo la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997. Secondo tale disposizione il pagamento delle sanzioni ridotte estingue definitivamente l'obbligazione sanzionatoria e non dà luogo a restituzione delle somme versate, salvo che il pagamento sia avvenuto per errore essenziale riconoscibile. Nel caso di specie la contribuente ha effettuato il pagamento in parte rateale delle somme richieste senza formulare riserve e senza contestare tempestivamente l'an debeatur, attivando soltanto in seguito richieste di riesame peraltro successive al perfezionamento del piano di rateazione. Pertanto, la domanda di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 risulta infondata in fatto e in diritto.
Le somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità n. 0029469217651 del 3 ottobre 2019 rientrano nell'ambito della definizione agevolata prevista dall'art. 17 del D.lgs. 472/1997, la quale prevede che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 462/1997 estingue il rapporto sanzionatorio e ne preclude la ripetizione. L'Agenzia richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza n. 5166 del 26 febbraio 2020 della Sezione V, secondo cui il pagamento effettuato di tali importi anche in adesione alla comunicazione di irregolarità produce effetti definitivi e ostativi rispetto a qualsiasi istanza restitutoria anche qualora sopravvenga uno sgravio dell'atto esecutivo. La Corte ha affermato che l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, pertanto qualora il contribuente abbia optato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 472/1997 per la definizione agevolata delle sanzioni deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte anche qualora favorevole al contribuente, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.
L'Agenzia richiama anche l'ordinanza 3984/2021 della giurisprudenza di legittimità che ha confermato tali argomentazioni parlando di consolidato orientamento giurisprudenziale ed esprimendosi nei termini che in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile effettuato ex art. 17 comma 2 del D.lgs.
472/1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato. Nel caso specifico la società ha proceduto al versamento delle somme richieste con adesione esplicita senza formulare alcuna riserva e soltanto successivamente ha sollevato eccezioni interpretative sulla presunta applicabilità di una proroga normativa, eccezioni formulate ben oltre il perfezionamento della definizione agevolata che non possono ora fondare un diritto alla restituzione di quanto già versato.
Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Repliche della ricorrente Ricorrente_1 Spa
La difesa di parte ricorrente Ricorrente_1 Spa ha replicato alle controdeduzioni dell'Ufficio osservando di non concordare assolutamente con l'assunto dell'Agenzia secondo il quale la società ricorrente avrebbe aderito alla comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 ottenendo la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997. L'Ufficio prosegue nelle sue controdeduzioni affermando che nel caso di specie la contribuente ha effettuato il pagamento in parte rateale delle somme richieste senza formulare riserve e senza contestare tempestivamente l'an debeatur, attivando soltanto in seguito richieste di riesame peraltro successive al perfezionamento del piano di rateazione, concludendo che la domanda di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 risulta infondata in fatto e in diritto e che le somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità rientrano nell'ambito dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Dopo un'attenta lettura di quanto rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni appare del tutto evidente che la stessa abbia proceduto ad una mera difesa d'ufficio che in realtà nulla di nuovo ha sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia rispetto a quanto già aveva menzionato nell'atto di diniego oggi avversato nella vana speranza di trovare qualche infondata motivazione di accoglimento delle proprie tesi da parte dell'organo giudicante adito. È doveroso però rimarcare come nella sua costituzione in giudizio l'Ufficio non si appella più all'acquiescenza richiamata nel Provvedimento di diniego oggi avversato ma la sottende sulla scorta delle disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
La ricorrente ribadisce che già in sede di ricorso ha dettagliatamente esplicitato, motivato e documentato le sue ragioni di opposizione rammentando che non costituisce acquiescenza l'aver chiesto ed ottenuto senza alcuna riserva la rateizzazione degli importi richiesti dall'Ufficio impositore, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, giacché nella fattispecie in esame la Ricorrente_1 Spa non ha mai prestato acquiescenza al debito tributario portato dall'avviso bonario mediante il pagamento di alcune rate essendo la sua autonoma impugnabilità facoltà ma non onere.
La Ricorrente_1 Spa non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare qualsivoglia atto né a presentare alcuna istanza e ciò è confermato dal fatto che nel lungo iter amministrativo intercorso prima che la vicenda approdasse avanti alla Corte di Giustizia i vari Uffici finanziari interessati non hanno mai contestato nel merito l'operato della ricorrente tendente ad ottenere un eventuale sgravio, restituzione di somme versate e non dovute, annullamento, riesame per l'annullamento/sospensione del ruolo in autotutela reiteratamente richiesti, avendo semmai sempre rinviato l'agognato intervento con motivazioni a dir poco discutibili.
Quanto al richiamo delle somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità che rientrano nell'ambito dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997, come ben specificato e dettagliato nel ricorso introduttivo esiste un vizio ab origine in capo alla comunicazione di irregolarità che di fatto non doveva neanche essere notificata alla Ricorrente_1 Spa, avendo la società operato nel giusto avvalendosi di uno slittamento dei termini di versamento concessi procedendo ad una rateazione comprensiva degli interessi dovuti in misura dello 0,40%. È assolutamente da censurare l'assunto dell'Ufficio secondo cui nel caso specifico la società ha proceduto al versamento delle somme richieste con adesione esplicita senza formulare alcuna riserva e soltanto successivamente ha sollevato eccezioni interpretative sulla presunta applicabilità di una proroga normativa. La ricorrente rileva facilmente come non si tratti di una interpretazione su una presunta applicabilità di una proroga normativa, essendo il comunicato n. 107 reso noto dall'Ufficio stampa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze alle ore 16,45 del 14 giugno 2016 con validità mai contestata dall'Ufficio, prevedendo in maniera chiara, semplice e lineare lo slittamento dei termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e quant'altro, essendo estremamente esplicito nel formalizzare che dal 7 luglio e fino al 26 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40%. La Ricorrente_1 Spa si è semplicemente limitata ad aderire ad una facoltà governativa concessa aderendo ad un pagamento dilazionato conteggiando anche i previsti interessi, non potendo l'Ufficio fiscale procedente richiedere sanzioni ed interessi alla Ricorrente_1 Spa per pagamenti tardivi.
Quanto ai richiami giurisprudenziali citati dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni la ricorrente ritiene di aver esaustivamente citato a contrasto copiosa giurisprudenza ormai consolidata nel tempo che avvalora senza dubbio alcuno la liceità della richiesta della ricorrente, essendo ormai dottrina pacifica e consolidata che l'adesione al pagamento in qualunque forma manifestato non preclude il diritto di impugnazione dell'atto rappresentando un adempimento non spontaneo. A tutto quanto detto e ad ulteriore supporto corre l'obbligo di sottolineare come nessun commento si rileva da parte dell'Ufficio nel merito dell'Ordinanza R.G.N. 3291/2021 del 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di Cassazione
Sezione Tributaria citata nel ricorso introduttivo che si pronuncia ancora una volta confermando l'orientamento ormai consolidato in materia di acquiescenza nell'ambito di un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria a lei favorevole, a conferma che in realtà l'Agenzia delle Entrate e di conseguenza tutti gli Uffici Territoriali sono perfettamente a conoscenza su come è da intendersi correttamente il concetto di acquiescenza e di tutto ciò che ne deriva, dovendo il presupposto valere per l'Agenzia delle Entrate necessariamente anche per il contribuente e non essere interpretato a seconda delle esigenze e necessità della circostanza da ogni Ufficio Territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
I. Sulla natura giuridica della comunicazione di irregolarità e del successivo sgravio
La vicenda processuale trae origine da una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 per presunti tardivi versamenti IRES. Tuttavia, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, i versamenti erano stati effettuati correttamente usufruendo dello slittamento dei termini concesso dal Comunicato n. 107 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2016, che permetteva il pagamento con maggiorazione dello 0,40% a partire dal 22 agosto 2016.
La circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia successivamente proceduto allo sgravio totale delle somme costituisce implicito riconoscimento dell'erroneità della pretesa originaria e della legittimità dei versamenti effettuati dalla società nei termini previsti dalla normativa di favore.
II. Sulla questione dell'acquiescenza e della rateizzazione
Il cuore della controversia attiene alla valutazione se la richiesta di rateizzazione delle somme indicate nella comunicazione di irregolarità costituisca acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio, con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la società, "rateizzando e versando parte dell'importo dell'avviso ricevuto ha prestato acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio" e che, "avendo la società definito le sanzioni in maniera agevolata, non ha diritto al rimborso di quanto spontaneamente versato", richiamando l'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni:
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo consolidato che la rateizzazione non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria. Come affermato dalla Cassazione civile nella sentenza n. 21495 del
26 luglio 2025, "non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur".
Questo principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza secondo cui "costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario".
Nel caso di specie, la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile, la cui contestazione rappresenta facoltà e non onere per il contribuente.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, "l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario è facoltà ma non onere".
La società Ricorrente_1 non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare l'atto né ha presentato istanze di accertamento con adesione. Al contrario, ha tempestivamente segnalato l'anomalia non appena se ne
è avveduta, richiedendo lo sgravio e la restituzione delle somme versate ma non dovute.
L'Agenzia delle Entrate invoca erroneamente l'art. 17 del D.lgs. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle sanzioni. Tale norma prevede che "il pagamento delle sanzioni ridotte estingue definitivamente l'obbligazione sanzionatoria e non dà luogo a restituzione delle somme versate, salvo che il pagamento sia avvenuto per errore essenziale riconoscibile".
Tuttavia, nel caso di specie ricorre proprio l'eccezione dell'errore essenziale riconoscibile. La pretesa dell'Ufficio era infatti fondata su un errore di valutazione circa la tempestività dei versamenti, effettuati correttamente nei termini prorogati dal Comunicato ministeriale. L'errore era riconoscibile dall'Amministrazione, che disponeva degli stessi elementi normativi e fattuali a disposizione del contribuente.
La comunicazione di irregolarità era viziata fin dall'origine, in quanto fondata su un presupposto fattuale erroneo. La società aveva correttamente usufruito dello slittamento dei termini di versamento concesso dal Comunicato n. 107 del MEF del 14 giugno 2016, procedendo al versamento del primo acconto IRES
2016 con quattro rate a partire dal 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40% prevista dalla normativa.
Come evidenziato dalla ricorrente, "non si tratta di una interpretazione su una presunta applicabilità di una proroga normativa". Il Comunicato n. 107 "viene reso noto dall'Ufficio stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle ore 16,45 del 14 giugno 2016 (validità mai contestata dall'Ufficio) e prevede in maniera chiara, semplice e lineare lo slittamento dei termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi".
L'Ufficio non poteva quindi richiedere sanzioni ed interessi per pagamenti tardivi quando i versamenti erano stati effettuati nei termini prorogati dalla normativa di favore.
Il provvedimento di diniego risulta inoltre viziato sotto il profilo motivazionale. L'art. 7 della legge 212/2000
(Statuto del contribuente) prescrive che "gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
Nel caso di specie, l'Ufficio si limita a invocare genericamente l'acquiescenza derivante dalla rateizzazione, senza confrontarsi nel merito con le argomentazioni della ricorrente circa la legittimità dei versamenti effettuati nei termini prorogati. Come evidenziato dalla società, "nelle motivazioni del diniego non scrive una sola riga in opposizione alle ripetute lagnanze della Ricorrente_1 Spa appellandosi, esclusivamente, ad un'acquiescenza che, di fatto, la Ricorrente_1 Spa non ha mai prestato".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Nel caso di specie, sussiste piena soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente vittoriosa.
Le spese si liquidano, tenuto conto del valore della controversia pari a euro 12.127,83, in euro 2.500,00 per compensi, euro 350,00 per spese ed euro 375,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sez. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Como in data 19 maggio 2025. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 350,00 per spese ed euro 375,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato. Così deciso in Como nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
CECCHETTI RL, OR
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 272/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA 69738 DEL 25/05/2023 IRES-SANZIONI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Spa propone ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, notificato in data 19 maggio 2025.
La vicenda trae origine dall'avviso n. 0029469217651 elaborato in data 3 ottobre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate comunicava alla Ricorrente_1 Spa di aver eseguito controlli automatizzati sulla dichiarazione modello redditi 2017 e di aver riscontrato errori riconducibili a presunti tardivi versamenti
IRES, richiedendo il versamento di euro 19.685,44 a titolo di sanzioni ed interessi. Inizialmente l'azienda predisponeva apposita rateazione, ma da un successivo approfondimento, effettuato unitamente ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, si appurava che le somme non erano dovute in quanto nell'anno
2016 c'era stata una proroga dei versamenti con possibilità di pagare con maggiorazione dello 0,40% a partire dal 22 agosto 2016, come da comunicato n. 107 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
14 giugno 2016, valida per i soggetti oggetto di studio di settore anche con cause di esclusione. La Ricorrente_1 Spa aveva usufruito dello slittamento versando il primo acconto IRES 2016 con quattro rate a partire dal 22 agosto 2016 e fino al 16 novembre della stessa annualità.
Alla luce di tali elementi, in data 30 luglio 2021 la società inviava all'Agenzia delle Entrate apposita istanza con la quale chiedeva di procedere allo sgravio di euro 7.557,61 equivalente al residuo importo rateizzato e non pagato e di restituire la somma di euro 12.127,83 quale importo già versato ma non dovuto. L'Ufficio competente, con PEC dell'8 settembre 2021, dava riscontro significando che al momento non era possibile procedere alla lavorazione degli esiti a debito della comunicazione a causa dell'estrazione centralizzata in corso dei ruoli del concessionario, consigliando di attendere la notifica della cartella di pagamento e invitando la Ricorrente_1 Spa a presentare due separate istanze, una per lo sgravio della cartella e l'altra per chiedere il rimborso delle rate già pagate. In data 18 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla Ricorrente_1 Spa la cartella di pagamento n. 03320230006370154000 relativa all'anno d'imposta 2016 con richiesta complessiva di euro 22.826,43.
Ottemperando al consiglio dell'Ufficio impositore, in data 24 maggio 2023 la Ricorrente_1 Spa inviava all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione apposita istanza di richiesta di riesame in autotutela per l'annullamento/sospensione del ruolo legato alla cartella di pagamento. La predetta istanza veniva riscontrata negativamente dal solo Agente della Riscossione che emendava il proprio intervento in quanto non aveva facoltà di sgravare il titolo di competenza del solo Ente impositore. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione notificava quindi alla Ricorrente_1 Spa l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03384202300002509/001. La Ricorrente_1 Spa provvedeva immediatamente ad inoltrare apposita richiesta di sospensione legale della riscossione relativamente all'atto di pignoramento. In data 10 novembre 2023
l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava di non poter procedere alla richiesta sospensione legale della riscossione perché lo sgravio a cui faceva riferimento la documentazione allegata era già stato acquisito nei sistemi informativi.
In data 8 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como comunicava di aver proceduto allo sgravio totale delle somme di cui all'atto di pignoramento e che la pratica avrebbe seguito il suo iter per il rimborso richiesto. In data 13 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava l'atto di estinzione con riferimento al pignoramento per debito tributario di euro 22.910,10. In data 19 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Ricorrente_1 Spa il provvedimento di diniego istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973.
La ricorrente deduce che il provvedimento di diniego è nullo e illegittimo perché non costituisce acquiescenza l'aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi richiesti dall'Ufficio impositore, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, giacché l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario è facoltà ma non onere. La Ricorrente_1 Spa non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare qualsivoglia atto né a presentare alcuna istanza. Secondo la ricorrente,
l'Ufficio sbaglia nella sua rigida e forzata interpretazione del concetto di acquiescenza, che si concretizza qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, ciò che la Ricorrente_1 Spa non ha mai fatto.
La ricorrente contesta inoltre l'affermazione dell'Ufficio secondo cui avendo la società definito le sanzioni in maniera agevolata non avrebbe diritto al rimborso di quanto spontaneamente versato, rappresentando che non è di semplice comprensione tale affermazione e che sarebbe opportuno che l'Ufficio spiegasse qual è l'irregolarità che contesta alla Ricorrente_1 Spa a giustificazione delle sanzioni comminate. La Ricorrente_1 Spa non ha commesso alcuna irregolarità in ordine ai tardivi versamenti IRES perché ha agito nel giusto aderendo allo slittamento dei termini di versamento normativamente concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato n. 107 del 14 giugno 2016.
Sulla infondatezza della pretesa creditoria, la ricorrente evidenzia che il credito fatto valere dall'Agenzia delle Entrate è del tutto inesistente e che l'inefficacia della pretesa economica è stata persino indirettamente confermata dallo stesso Ufficio che nelle motivazioni del diniego non scrive una sola riga in opposizione alle ripetute lagnanze della Ricorrente_1 Spa appellandosi esclusivamente ad un'acquiescenza che di fatto non ha mai prestato. La Ricorrente_1 Spa nulla doveva all'Erario perché non aveva commesso alcuna irregolarità nel suo operato meritevole di sanzione. L'iniziale invio dell'avviso era del tutto illegittimo ed immotivato ma ha costituito l'antecedente per consentire l'instaurarsi di tutta la procedura di recupero durata quattro anni e risoltasi paradossalmente con il rifiuto dell'Ufficio di restituire le somme indebitamente incassate.
La ricorrente richiama copiosa giurisprudenza di legittimità in materia di acquiescenza, evidenziando che
è ormai dottrina pacifica e consolidata che l'adesione al pagamento in qualunque forma manifestato non preclude il diritto di impugnazione dell'atto, rappresentando un adempimento non spontaneo bensì posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e l'esecuzione forzata. Cita in particolare l'Ordinanza R.G.N. 3291/2021 del 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, la Cassazione Civile ordinanza n. 10094 del 14/04/2023, l'Ordinanza n. 20962/2020 della Suprema Corte, l'Ordinanza n.
33292 del 29 novembre 2023 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, la Cassazione
Civile sentenza n. 18905 del 4.07.2023 e la Sentenza n. 3347/2017 della Quinta Sezione Tributaria della
Corte di Cassazione.
Conclusioni della ricorrente: chiede che la Corte voglia annullare e dichiarare nullo e illegittimo il provvedimento di diniego istanza di rimborso emesso dall'Agenzia delle Entrate e condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme versate nelle more dell'intero procedimento ammontanti ad euro 12.127,83 ed interessi di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como si costituisce nel giudizio ricostruendo la vicenda processuale. In data 3 ottobre 2019, con avviso n. 0029469217651, l'Agenzia comunicava alla Ricorrente_1 Spa, a seguito di controlli automatizzati effettuati sulla dichiarazione modello redditi 2017, di aver riscontrato errori riconducibili a tardivi versamenti IRES, comunicando per la regolarizzazione della posizione la somma da versare pari ad euro 19.685,44 a titolo di sanzioni ed interessi. La controparte decideva spontaneamente di versare parte dell'importo dell'avviso scegliendo di beneficiare della rateazione. Come chiarito nell'avviso n. 0029469217651, il quale recitava che, se fosse stata d'accordo con i dati dell'Agenzia poteva regolarizzare la posizione versando la somma di euro 19.685,44 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte ridotta a un terzo, potendo usufruire della sanzione ridotta anche decidendo di pagare a rate versando la prima entro lo stesso termine di 30 giorni.
Successivamente la ricorrente inviava all'Ufficio Territoriale di Como apposita istanza regolarmente consegnata ed accettata dal sistema in data 30 luglio 2021 con la quale chiedeva di procedere allo sgravio di euro 7.557,61 equivalente al residuo importo rateizzato e non pagato e di restituire la somma di euro 12.127,83 quale importo già versato ma non dovuto. In data 19 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava alla Ricorrente_1 Spa il provvedimento di diniego istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/1973. In data 7 luglio 2025 la ricorrente notificava ricorso all'Ufficio richiedendo l'annullamento del diniego.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'irripetibilità delle sanzioni versate ai sensi dell'art. 17 DPR 472/1997. Nel merito evidenzia che la società ricorrente ha aderito alla comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 ottenendo la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997. Secondo tale disposizione il pagamento delle sanzioni ridotte estingue definitivamente l'obbligazione sanzionatoria e non dà luogo a restituzione delle somme versate, salvo che il pagamento sia avvenuto per errore essenziale riconoscibile. Nel caso di specie la contribuente ha effettuato il pagamento in parte rateale delle somme richieste senza formulare riserve e senza contestare tempestivamente l'an debeatur, attivando soltanto in seguito richieste di riesame peraltro successive al perfezionamento del piano di rateazione. Pertanto, la domanda di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 risulta infondata in fatto e in diritto.
Le somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità n. 0029469217651 del 3 ottobre 2019 rientrano nell'ambito della definizione agevolata prevista dall'art. 17 del D.lgs. 472/1997, la quale prevede che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 462/1997 estingue il rapporto sanzionatorio e ne preclude la ripetizione. L'Agenzia richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza n. 5166 del 26 febbraio 2020 della Sezione V, secondo cui il pagamento effettuato di tali importi anche in adesione alla comunicazione di irregolarità produce effetti definitivi e ostativi rispetto a qualsiasi istanza restitutoria anche qualora sopravvenga uno sgravio dell'atto esecutivo. La Corte ha affermato che l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni ineriscono, pertanto qualora il contribuente abbia optato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 472/1997 per la definizione agevolata delle sanzioni deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte anche qualora favorevole al contribuente, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.
L'Agenzia richiama anche l'ordinanza 3984/2021 della giurisprudenza di legittimità che ha confermato tali argomentazioni parlando di consolidato orientamento giurisprudenziale ed esprimendosi nei termini che in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie il versamento della somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile effettuato ex art. 17 comma 2 del D.lgs.
472/1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere quanto già pagato. Nel caso specifico la società ha proceduto al versamento delle somme richieste con adesione esplicita senza formulare alcuna riserva e soltanto successivamente ha sollevato eccezioni interpretative sulla presunta applicabilità di una proroga normativa, eccezioni formulate ben oltre il perfezionamento della definizione agevolata che non possono ora fondare un diritto alla restituzione di quanto già versato.
Conclusioni dell'Agenzia delle Entrate: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Repliche della ricorrente Ricorrente_1 Spa
La difesa di parte ricorrente Ricorrente_1 Spa ha replicato alle controdeduzioni dell'Ufficio osservando di non concordare assolutamente con l'assunto dell'Agenzia secondo il quale la società ricorrente avrebbe aderito alla comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973 ottenendo la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997. L'Ufficio prosegue nelle sue controdeduzioni affermando che nel caso di specie la contribuente ha effettuato il pagamento in parte rateale delle somme richieste senza formulare riserve e senza contestare tempestivamente l'an debeatur, attivando soltanto in seguito richieste di riesame peraltro successive al perfezionamento del piano di rateazione, concludendo che la domanda di rimborso presentata dalla società Ricorrente_1 risulta infondata in fatto e in diritto e che le somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità rientrano nell'ambito dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Dopo un'attenta lettura di quanto rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni appare del tutto evidente che la stessa abbia proceduto ad una mera difesa d'ufficio che in realtà nulla di nuovo ha sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia rispetto a quanto già aveva menzionato nell'atto di diniego oggi avversato nella vana speranza di trovare qualche infondata motivazione di accoglimento delle proprie tesi da parte dell'organo giudicante adito. È doveroso però rimarcare come nella sua costituzione in giudizio l'Ufficio non si appella più all'acquiescenza richiamata nel Provvedimento di diniego oggi avversato ma la sottende sulla scorta delle disposizioni dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
La ricorrente ribadisce che già in sede di ricorso ha dettagliatamente esplicitato, motivato e documentato le sue ragioni di opposizione rammentando che non costituisce acquiescenza l'aver chiesto ed ottenuto senza alcuna riserva la rateizzazione degli importi richiesti dall'Ufficio impositore, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, giacché nella fattispecie in esame la Ricorrente_1 Spa non ha mai prestato acquiescenza al debito tributario portato dall'avviso bonario mediante il pagamento di alcune rate essendo la sua autonoma impugnabilità facoltà ma non onere.
La Ricorrente_1 Spa non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare qualsivoglia atto né a presentare alcuna istanza e ciò è confermato dal fatto che nel lungo iter amministrativo intercorso prima che la vicenda approdasse avanti alla Corte di Giustizia i vari Uffici finanziari interessati non hanno mai contestato nel merito l'operato della ricorrente tendente ad ottenere un eventuale sgravio, restituzione di somme versate e non dovute, annullamento, riesame per l'annullamento/sospensione del ruolo in autotutela reiteratamente richiesti, avendo semmai sempre rinviato l'agognato intervento con motivazioni a dir poco discutibili.
Quanto al richiamo delle somme oggetto di richiesta versate a titolo di sanzioni e interessi in adesione alla comunicazione di irregolarità che rientrano nell'ambito dell'art. 17 del D.lgs. 472/1997, come ben specificato e dettagliato nel ricorso introduttivo esiste un vizio ab origine in capo alla comunicazione di irregolarità che di fatto non doveva neanche essere notificata alla Ricorrente_1 Spa, avendo la società operato nel giusto avvalendosi di uno slittamento dei termini di versamento concessi procedendo ad una rateazione comprensiva degli interessi dovuti in misura dello 0,40%. È assolutamente da censurare l'assunto dell'Ufficio secondo cui nel caso specifico la società ha proceduto al versamento delle somme richieste con adesione esplicita senza formulare alcuna riserva e soltanto successivamente ha sollevato eccezioni interpretative sulla presunta applicabilità di una proroga normativa. La ricorrente rileva facilmente come non si tratti di una interpretazione su una presunta applicabilità di una proroga normativa, essendo il comunicato n. 107 reso noto dall'Ufficio stampa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze alle ore 16,45 del 14 giugno 2016 con validità mai contestata dall'Ufficio, prevedendo in maniera chiara, semplice e lineare lo slittamento dei termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e quant'altro, essendo estremamente esplicito nel formalizzare che dal 7 luglio e fino al 26 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40%. La Ricorrente_1 Spa si è semplicemente limitata ad aderire ad una facoltà governativa concessa aderendo ad un pagamento dilazionato conteggiando anche i previsti interessi, non potendo l'Ufficio fiscale procedente richiedere sanzioni ed interessi alla Ricorrente_1 Spa per pagamenti tardivi.
Quanto ai richiami giurisprudenziali citati dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni la ricorrente ritiene di aver esaustivamente citato a contrasto copiosa giurisprudenza ormai consolidata nel tempo che avvalora senza dubbio alcuno la liceità della richiesta della ricorrente, essendo ormai dottrina pacifica e consolidata che l'adesione al pagamento in qualunque forma manifestato non preclude il diritto di impugnazione dell'atto rappresentando un adempimento non spontaneo. A tutto quanto detto e ad ulteriore supporto corre l'obbligo di sottolineare come nessun commento si rileva da parte dell'Ufficio nel merito dell'Ordinanza R.G.N. 3291/2021 del 28 febbraio 2024 della Corte Suprema di Cassazione
Sezione Tributaria citata nel ricorso introduttivo che si pronuncia ancora una volta confermando l'orientamento ormai consolidato in materia di acquiescenza nell'ambito di un ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria a lei favorevole, a conferma che in realtà l'Agenzia delle Entrate e di conseguenza tutti gli Uffici Territoriali sono perfettamente a conoscenza su come è da intendersi correttamente il concetto di acquiescenza e di tutto ciò che ne deriva, dovendo il presupposto valere per l'Agenzia delle Entrate necessariamente anche per il contribuente e non essere interpretato a seconda delle esigenze e necessità della circostanza da ogni Ufficio Territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
I. Sulla natura giuridica della comunicazione di irregolarità e del successivo sgravio
La vicenda processuale trae origine da una comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 per presunti tardivi versamenti IRES. Tuttavia, come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, i versamenti erano stati effettuati correttamente usufruendo dello slittamento dei termini concesso dal Comunicato n. 107 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2016, che permetteva il pagamento con maggiorazione dello 0,40% a partire dal 22 agosto 2016.
La circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia successivamente proceduto allo sgravio totale delle somme costituisce implicito riconoscimento dell'erroneità della pretesa originaria e della legittimità dei versamenti effettuati dalla società nei termini previsti dalla normativa di favore.
II. Sulla questione dell'acquiescenza e della rateizzazione
Il cuore della controversia attiene alla valutazione se la richiesta di rateizzazione delle somme indicate nella comunicazione di irregolarità costituisca acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio, con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la società, "rateizzando e versando parte dell'importo dell'avviso ricevuto ha prestato acquiescenza alla pretesa dell'Ufficio" e che, "avendo la società definito le sanzioni in maniera agevolata, non ha diritto al rimborso di quanto spontaneamente versato", richiamando l'art. 17 del D.lgs. 472/1997.
Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni:
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo consolidato che la rateizzazione non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria. Come affermato dalla Cassazione civile nella sentenza n. 21495 del
26 luglio 2025, "non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur".
Questo principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza secondo cui "costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario".
Nel caso di specie, la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile, la cui contestazione rappresenta facoltà e non onere per il contribuente.
Come correttamente evidenziato dalla ricorrente, "l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario è facoltà ma non onere".
La società Ricorrente_1 non ha mai proceduto ad alcuna rinuncia ad impugnare l'atto né ha presentato istanze di accertamento con adesione. Al contrario, ha tempestivamente segnalato l'anomalia non appena se ne
è avveduta, richiedendo lo sgravio e la restituzione delle somme versate ma non dovute.
L'Agenzia delle Entrate invoca erroneamente l'art. 17 del D.lgs. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle sanzioni. Tale norma prevede che "il pagamento delle sanzioni ridotte estingue definitivamente l'obbligazione sanzionatoria e non dà luogo a restituzione delle somme versate, salvo che il pagamento sia avvenuto per errore essenziale riconoscibile".
Tuttavia, nel caso di specie ricorre proprio l'eccezione dell'errore essenziale riconoscibile. La pretesa dell'Ufficio era infatti fondata su un errore di valutazione circa la tempestività dei versamenti, effettuati correttamente nei termini prorogati dal Comunicato ministeriale. L'errore era riconoscibile dall'Amministrazione, che disponeva degli stessi elementi normativi e fattuali a disposizione del contribuente.
La comunicazione di irregolarità era viziata fin dall'origine, in quanto fondata su un presupposto fattuale erroneo. La società aveva correttamente usufruito dello slittamento dei termini di versamento concesso dal Comunicato n. 107 del MEF del 14 giugno 2016, procedendo al versamento del primo acconto IRES
2016 con quattro rate a partire dal 22 agosto 2016, con la maggiorazione dello 0,40% prevista dalla normativa.
Come evidenziato dalla ricorrente, "non si tratta di una interpretazione su una presunta applicabilità di una proroga normativa". Il Comunicato n. 107 "viene reso noto dall'Ufficio stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle ore 16,45 del 14 giugno 2016 (validità mai contestata dall'Ufficio) e prevede in maniera chiara, semplice e lineare lo slittamento dei termini per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi".
L'Ufficio non poteva quindi richiedere sanzioni ed interessi per pagamenti tardivi quando i versamenti erano stati effettuati nei termini prorogati dalla normativa di favore.
Il provvedimento di diniego risulta inoltre viziato sotto il profilo motivazionale. L'art. 7 della legge 212/2000
(Statuto del contribuente) prescrive che "gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
Nel caso di specie, l'Ufficio si limita a invocare genericamente l'acquiescenza derivante dalla rateizzazione, senza confrontarsi nel merito con le argomentazioni della ricorrente circa la legittimità dei versamenti effettuati nei termini prorogati. Come evidenziato dalla società, "nelle motivazioni del diniego non scrive una sola riga in opposizione alle ripetute lagnanze della Ricorrente_1 Spa appellandosi, esclusivamente, ad un'acquiescenza che, di fatto, la Ricorrente_1 Spa non ha mai prestato".
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Nel caso di specie, sussiste piena soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, che deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente vittoriosa.
Le spese si liquidano, tenuto conto del valore della controversia pari a euro 12.127,83, in euro 2.500,00 per compensi, euro 350,00 per spese ed euro 375,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, sez. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Como in data 19 maggio 2025. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 350,00 per spese ed euro 375,00 per spese forfettarie, oltre accessori di legge e contributo unificato. Così deciso in Como nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.