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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 51733/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO Presidente dott. Maurizio MANZI Giudice dott.ssa Enrica CIOCCA Giudice Relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 51733/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. e P. I. , con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
degli Spagnoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Calcagno e dall'Avv. Alessandro Di Veroli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 140, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in _1 C.F._1
Roma alla via degli Spagnoli n. 41, rappresenta e difesa dall'Avv. Natale Perri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al largo Colli Albani n. 14, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonché
, C.F. , nato a [...] in data [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione di responsabilità degli amministratori e dei soci
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: precisa le proprie conclusioni così come rassegnate in calce alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. del 21 aprile 2021, insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in calce alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. del 23 maggio 2021, in particolare per ciò che attiene l'espletamento, anche nel presente giudizio, di una Consulenza Tecnica d'Ufficio. In subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di trattenere la causa in decisione, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ciò premesso, la difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in calce alla propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.” Nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito per tutto quanto descritto, eccepito e prodotto nel presente atto e contrariis rejectis:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della NOa _1
e del NO nella causazione dei danni patiti e patiendi dalla
[...] Controparte_2
in ragione di tutto quanto dedotto, prodotto e rilevato nel Parte_1 presente atto, condannare la NOa e del NO , in solido _1 Controparte_2 tra loro, a rifondere la in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, dei danni subiti e subendi quantificati in € 853.646,71 (ottocentocinquantatreseicentoquarantasei/71) e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
In via subordinata e nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della NOa _1
e del NO nella causazione dei danni patiti e patiendi dalla
[...] Controparte_2
in ragione di tutto quanto dedotto, prodotto e rilevato nel Parte_1 presente atto, condannare la NOa e del NO , in solido _1 Controparte_2 tra loro, a restituire alla in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, l'importo di € 747.078,01 (settecentoquantasettesettantotto/01) a quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
Il tutto oltre vittoria di spese, spese generali 15% compensi, oltre c.p.a. ed iva di Legge.”
PARTE CONVENUTA: nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“In via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire, interesse ad agire nonché titolarità del diritto nei confronti della Parte_1 In via principale: RIGETTARE integralmente la domanda dell'attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza della responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. in capo al socio Sig.ra e conseguentemente respingere la domanda _1 attorea;
In subordine: ACCERTARE e DICHIARARE la sola responsabilità ex art. 2476 c.c. del socio e Amministratore Unico Sig. , e di conseguenza tenere indenne la Sig.ra Controparte_3
da qualsiasi danno patito o patiendo dalla soc. Oceano _1 Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 1.10.2020 (notifica a la società a _1 responsabilità limitata unipersonale conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e , esponendo in fatto: _1 Controparte_2 - che in data 27.7.2012 e con atto di cessione redatto dal Controparte_2 _1
notaio in Roma, repertorio n. 16974, raccolta n. 8497, avevano ceduto alla Persona_1
società per azioni le loro quote di partecipazione Controparte_4
della Parte_1
- che contestualmente all'atto notarile era stata sottoscritta una scrittura integrativa con cui i soci cedenti avevano dato atto che la effettiva cessionaria era , per il tramite Controparte_5
della società per azioni , e che la cessione delle quote Controparte_4
e la determinazione del relativo corrispettivo era avvenuta in base agli accordi intercorsi tra le parti nonché sulla base della situazione economica e finanziaria della società risultante dalla situazione patrimoniale al 15.7.2012;
- che alla data di cessione delle quote sociali la situazione patrimoniale della Parte_1 era oggetto di specifica discussione ed approvazione all'assemblea sociale del 27.7.2012, nel corso della quale , nella qualità di amministratore e presidente Controparte_2 dell'assemblea, aveva garantito la veridicità dell'elenco delle esposizioni debitorie illustrate nell'allegato A, il quale, in seguito, veniva accluso alla scrittura integrativa del 27.7.2012;
- che le esposizioni debitorie riportate nell'allegato A erano così ripartite:
1) € 125.000,00 verso Equitalia;
2) € 375.000,00 per mutuo concesso dalla Banca Etruria;
3) € 120.000,00 verso fornitori, professionisti, imposte, tasse e contributi;
4) € 25.000,00 per scoperti bancari;
- che in data 20.11.2014 aveva assunto la qualifica di amministratrice e Controparte_5 legale rappresentante della e, dall'esame della documentazione contabile della Parte_1
società, era emersa la sussistenza di inadempimenti imputabili alla precedente compagine sociale composta da e e, in particolare, del precedente Controparte_2 _1
amministratore ; Controparte_2
- che aveva dato impulso al deposito dei bilanci afferenti alle annualità dal Controparte_5
2013 al 2015 e nel corso della loro redazione emergevano delle incongruità, afferenti anche a quanto dichiarato e garantito all'atto della cessione delle quote sociali, tali da determinare la necessità di verificare anche le partite indicate nei bilanci afferenti alle annualità 2011 e 2012;
- che in data 31.12.2018 aveva assunto la carica di amministratore della Persona_2 [...]
e aveva conferito incarico al dott. di redigere una consulenza Parte_1 Persona_3
tecnica contabile avente ad oggetto la ricostruzione della situazione patrimoniale della società, da cui emergeva che la situazione debitoria illustrata nell'allegato A (€ 645.000,00) era difforme dalla situazione contabile risultante al 30.6.2012 (€ 751.568,70) a sua volta difforme dall'effettiva esposizione debitoria risultante dalla perizia contabile (€ 831.435,02);
- che dalla perizia contabile erano emerse ulteriori incongruenze afferenti alle voci attive riportate a bilancio, atteso che molte di esse erano risultate insussistenti, in particolare:
1) alla voce immobilizzazioni immateriali risultavano iscritti oneri pluriennali derivanti da presunti costi di formazione del personale per € 103.359,00 e successivamente ammortizzati al
31.12.2012 per € 31.007,70, oneri tuttavia privi di giustificazione causale tanto che successivamente se ne azzerava il valore;
2) alla voce crediti risultavano riportate delle fatture emesse nei confronti di società estere per complessivi € 85.000,00, rispetto alle quali la società aveva desistito dal recupero in quanto alcune diffide non erano andate a buon fine, risultava dubbia la veridicità delle prestazioni e la società presentava una denominazione errata sulle fatture;
3) alla voce fatture da emettere entro dodici mesi risultavano riportate delle fatture per complessivi € 51.051,56 verso clienti inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
4) alla voce crediti commerciali diversi risultavano riportati crediti per complessivi € 1.816,61 in ragione della presenza a bilancio di debiti erariali della società, con conseguente azzeramento del valore reale;
5) alla voce anticipi a fornitori risultava riportato un credito per complessivi € 81.547,74 verso fornitori inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
6) alla voce crediti verso i soci emergeva la sussistenza di prelievi privi di giustificazione causale effettuati da e per € 375.496,04; Controparte_2 _1
- che tale ultima somma era priva di giustificazione causale e risultava sproporzionata rispetto agli utili sociali effettivamente conseguiti;
- che nella scrittura privata integrativa del 27.7.2012 e Controparte_2 _1
avevano inserito una clausola in cui affermavano la generica sussistenza, non precisandone né la voce causale né il preciso ammontare, di crediti vantati dalla società nei loro confronti, crediti che in ogni caso il cessionario si era impegnato a non richiedere;
- che le condotte così delineate violavano il principio di buona fede ex art. 1175 c.c. ed ex art. 1375 c.c.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità di CP_2
ex art. 2476 comma 1 c.c. per i danni cagionati alla società, atteso che lo stesso, aveva
[...]
garantito come veritiero un ammontare complessivo di debiti sociali al 27.7.2012 per €
645.000,00 (effettivi € 831.435,02) nonché un ammontare complessivo di crediti sociali pari ad € 667.211,69 (effettivi € 0) e, per l'effetto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per € 853.646,71.
In via subordinata la società chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_2
somma risultante dalla differenza tra i debiti sociali effettivamente esistenti e quelli falsamente indicati nella documentazione contabile al 30.6.2012 (€ 79.866,32) oltre alle somme falsamente indicate come attivi sociali (€ 667.211,69) per un totale di € 747.078,01.
Parte attrice chiedeva altresì la condanna, in solido tra loro, di e Controparte_2 _1
ex art. 2476 comma 7 (ora 8) c.p.c., atteso che gli stessi, nella qualità di soci della
[...] [...]
avevano compiuti atti dannosi per la società, liquidando in loro favore a titolo di Parte_1 prelevamento utili la somma complessiva di € 375.496,04.
2.- Con comparsa del 21.4.2021 si costituiva con comparsa che chiedeva il _1
rigetto della domanda attorea e precisava in fatto:
- di aver acquistato nel 2006 da il 30% delle quote sociali della Controparte_2 [...]
Parte_1
- che all'esito della cessione era rimasto proprietario del restante 70% Controparte_2
delle quote sociali ed amministratore unico della Pt_1 Parte_1
- che la convenuta, al fine di acquistare gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività sociale di ristorazione, aveva garantito personalmente il mutuo concesso dalla Banca Etruria;
- che la convenuta aveva garantito personalmente nei confronti della Banca Etruria e della anche la ulteriore esposizione debitoria della società per € 25.000,00; CP_6
- che all'assemblea dei soci del 27.7.2012 si erano discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno: approvazione della situazione economico patrimoniale al 15.7.2012; dimissioni dell'amministratore unico;
Controparte_2
- che in tale occasione, come evincibile dal relativo verbale di assemblea ordinaria, il presidente nonché amministratore unico , attese le sue prossime dimissioni nonché la Controparte_2
dismissione delle partecipazioni sociali, aveva illustrato sinteticamente la situazione economico patrimoniale della società, precisando e garantendo che gli unici debiti gravanti sulla stessa erano quelli evidenziati alla lettera A dell'elenco ivi allegato, sottolineando inoltre che tutte le esposizioni debitorie erano esattamente riportate nei libri sociali e nelle scritture contabili regolarmente tenute;
- che in data 27.7.2012 e avevano ceduto interamente le _1 Controparte_2
loro rispettive quote di partecipazione alla in favore della società per azioni Parte_1
di , la quale era diventata socio unico;
Controparte_4 CP_4 - che contrariamente a quanto affermato da controparte, la scrittura privata integrativa da questa allegata, non autenticata e sprovvista di data certa di sottoscrizione, presentava un oggetto indeterminato o indeterminabile, atteso che in nessun punto della stessa poteva evincersi in maniera precisa la cessione delle quote in favore di e che non poteva in Controparte_5 alcun modo affermarsi che la stessa era stata redatta e sottoscritta contestualmente all'atto di cessione delle quote sociali;
- che la relazione tecnico contabile prodotta da controparte non era attendibile.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva:
- la inammissibilità della domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona proposta da controparte, atteso che la scrittura privata integrativa di cessione quote di società a responsabilità limitata, era priva dei requisiti di forma e sostanza necessari per la sua validità quale contratto dissimulato, difettando di data certa;
- il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla Parte_1
relativamente alla proposizione della dispiegata azione di responsabilità nei confronti di _1
e per mancanza di titolarità del diritto controverso;
[...] Controparte_2
- la inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta ex art. 2476 comma VII c.c. nei confronti di non avendo partecipato intenzionalmente ad alcuna decisione o _1
autorizzazione di atti gestori e non avendo partecipato alla predisposizione della situazione patrimoniale al 30/06/2012.
Tanto eccepito, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
Disposta la rinnovazione della notifica al convenuto , eseguita ex art. 143 Controparte_2
c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice, nella memoria n. 1 contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che la domanda era stata proposta dalla ai sensi dell'art. 2476 c.c., nei Parte_1
confronti di , nella qualità di ex amministratore ed ex socio della medesima Controparte_2
società, nonché nei confronti di nella sua qualità di ex socio, onde veder accertate _1
la loro responsabilità nella causazione dei danni patiti dalla società attrice in relazione alla gestione da essi operata, ed al fine di ottenerne l'integrale ristoro.
Parte attrice osservava inoltre che , con atto a rogito del notaio Controparte_5 Persona_4
del 18.9.2015 con rep. 1255, aveva acquistato le quote societarie dalla così divenendo CP_4
socio unico della Parte_1
Parte attrice insisteva, inoltre, sulla validità della scrittura privata integrativa del 27.7.2012, atteso che la controparte non contestava la circostanza di averla sottoscritta;
che al primo punto delle relative premesse le parti affermavano testualmente che “con atto a rogito del notaio in data odierna, sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata, i signori Per_1
e hanno ceduto alla signora che, per il Controparte_2 _1 Controparte_5
tramite della fiduciaria Widar S.r.l., ha acquistato il 100% delle quote sociali della Parte_1
e che il solo atto pubblico stipulato dal notaio tra i suindicati soggetti era proprio
[...] Per_1
l'atto di cessione quote del 27.7.2012, rep. 16947, racc. 8497, motivo per il quale vi era assoluta certezza in ordine alla data di sottoscrizione della scrittura integrativa.
Parte convenuta, con memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., chiedeva la riunione alla presente causa il giudizio recante N.R.G. 51668/2020, in cui figlia Controparte_5 dell'attuale legale rappresentante della aveva convenuto Parte_1 Controparte_2
e al fine di vedere accertato e dichiarato il loro inadempimento delle garanzie _1
asseritamente assunte con la scrittura integrativa del 27.7.2012, stante la sussistenza di profili di connessione sia soggettiva che oggettiva.
Parte attrice, con memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., si opponeva alla richiesta di riunione ritenendo insussistenti le ragioni di connessione soggettiva o oggettiva. La società attrice precisava, inoltre, che dai verbali di approvazione dei bilanci antecedenti la cessione delle quote da parte di e non emergeva alcuna Controparte_2 _1
autorizzazione alla distribuzione degli utili, in quanto le relative assemblee decidevano di destinare gli utili dichiarati in parte a riserva legale ed in parte a riserva straordinaria.
La causa veniva quindi istruita in via documentale per poi essere assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.- La convenuta ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione e di agire della società attrice.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Giova premettere che l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società
a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società” (comma I) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” (comma III).
Sul punto va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma dell'art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487 comma II c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione - non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio - ma sta solo a significare che il socio di è legittimato all'esercizio dell'azione sociale Pt_1 nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo settimo comma del citato art. 2476 c.c.
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, intentata nei confronti del convenuto per pretesi atti di mala gestio, è stata promossa direttamente dalla società, Controparte_2
pacificamente legittimata - per quanto detto - all'esercizio della relativa azione e avente interesse all'accertamento del danno asseritamente subito.
Parimenti spetta anche alla società l'azione di cui all'art. 2476 c.c. comma 8 (già comma 7) nei confronti dei soci solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi della norma, che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
3.- La società ha richiesto il risarcimento del danno subito sia per atti Parte_1 asseritamente di mala gestio dell'ex amministratore sia per le condotte Controparte_2
dei soci in concorso.
Va sin da ora premesso e precisato che la vicenda relativa alla cessione delle quote da parte dei convenuti a terzi e quanto garantito in tale sede, è irrilevante ai fini del presente giudizio, riguardando solo gli accordi assunti tra i soci venditori e la parte acquirente. L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ….”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo
(primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto (attualmente settimo, successivamente al D.Lgs
14/2019) comma del citato art. 2476 c.c..
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
L'azione sociale di responsabilità, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società. Gli amministratori devono infatti adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei cennati doveri.
Il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori, ai quali è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710
c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Deve, poi, evidenziarsi, ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi gravanti sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società (o il socio) che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005). A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 22911/2010).
Anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ. 24 marzo 1999, n. 2772; Trib.
Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. civ. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. civ. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011).
Sono, dunque, fonte di responsabilità le iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La società ha fatto valere, altresì la responsabilità dei convenuti anche come soci ai sensi dell'art. 2476 c.c. comma 8, anche se per il appare assorbente la responsabilità quale CP_2
amministratore della società.
Detta norma estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.
Presupposti per l'applicazione della suddetta normativa sono l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori e che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.
Nel riconoscere una interpretazione estensiva della norma, l'art. 2476 c.c. mira a riconoscere una responsabilità del socio per ogni forma di ingerenza, anche con voto espresso nell'assemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta (art. 2479 terzo comma c.c.).
La norma indica che tale autorizzazione o compimento di atto dannoso deve avvenire intenzionalmente e, tra le plurime interpretazioni date a tale avverbio, si ritiene preferibile intendere quale piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio e, dunque, una conoscibilità della antigiuridicità dell'atto, in quanto contrario a legge o all'atto costitutivo o lecito ma esercitato in modo abusivo o espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale. (Trib Roma sent. 5 settembre 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie parte attrice ha contestato, in primo luogo, all'amministratore : Controparte_2
1) la inesatta indicazione dei debiti maturati dalla società, atteso che nella situazione contabile al 30.6.2012, per come risultante dal bilancio abbreviato, venivano riportati debiti sociali per complessivi € 645.000,00, inferiori a quelli effettivamente sussistenti;
2) la errata rappresentazione delle voci attive riportate a bilancio, attesa la insussistenza dei crediti ivi indicati per la somma complessiva di € 291.715,65;
3) la ingiustificata distribuzione ai soci e della somma Controparte_2 _1 di € 375.496,04 a titolo di prelievo utili.
Quanto alle prime due contestazioni, parte attrice lamenta le irregolarità contabili poste in essere dall'amministrazione, producendo a riguardo unicamente una perizia di parte, ma non la documentazione contabile posta a fondamento delle diverse voci oggetto di contestazione, risultando insufficiente il deposito dei soli bilanci e stato patrimoniale.
Va tenuto conto del fatto che la non corretta tenuta della contabilità non è di per sé comportamento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità, qualora a tale comportamento non venga attribuita una autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Danni che spetta a parte attrice provare. La inesatta indicazione dei debiti sociali o la indicazione nelle scritture contabili di crediti non realmente sussistenti sono indici di una non corretta rappresentazione dei rapporti di debito/credito della società, ma non costituiscono di per sé un danno per la società.
L'omessa indicazione di un debito, realmente esistente, è una mancanza di diligente tenuta delle scritture, ma nondimeno il debito è sussistente per la società, non è un danno di per sè.
Parimenti la mancata erronea appostazione di crediti rende il bilancio non regolarmente tenuto, ma crediti non sussistenti non costituiscono alcun danno per la società.
Al fine di poter ritenere sussistente un danno attuale ed effettivo al patrimonio della società, occorre l'allegazione e prova che i crediti non riscossi dall'amministratore fossero, da un lato, effettivi e, dall'altro lato, non più recuperabili nei confronti dei soggetti debitori. Di conseguenza, solo in caso di credito effettivo e di dimostrata sua irrecuperabilità può dirsi effettivamente sussistente il danno al patrimonio sociale, potendo questo – in caso contrario
– essere evitato a seguito della fruttuosa attività di riscossione posta in essere dalla società.
Del resto, la presenza di crediti della società nei confronti di terzi rappresenta una attività nel patrimonio sociale, che si trasforma in un danno solo nel momento in cui tale credito sia reale e non possa più essere soddisfatto.
Ne consegue che non possono essere qualificate danno, per quanto frutto di irregolare tenuta delle scritture contabili:
- L'importo per oneri pluriennali per la formazione di € 103.359,00, ammortizzato ne
2012 per € 31.007,70, è stato ritenuto non giustificato per le dimensioni dell'azienda, per cui il nuovo amministratore ha deciso di azzerarne il valore, considerato che è stata ritenuta una “posta molto aleatoria e priva di riscontro nella realtà aziendale”, dunque non effettiva;
- L'importo indicato per crediti verso terzi per € 85.000,00 relativo a 4 fatture verso società estere, atteso che la società ha sì rilevato che le lettere di messa in mora in alcuni casi non erano state recapitate o che risultava una ambigua denominazione della stessa società creditrice (Italian Flavours di Oceano 94 s.r.l.), ma ha dedotto soprattutto che risultava una “dubbia veridicità delle prestazioni”.
Nel caso di specie non è comprovata l'esistenza stessa dei crediti, di cui la stessa parte attrice pone in dubbio l'effettività.
- la voce fatture da emettere entro dodici mesi per complessivi € 51.051,56 era risultata verso clienti inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
- la voce crediti commerciali diversi, quanto all'importo per “crediti diversi” per €
1.816,61: dalla perizia di parte allegata risulta che tale credito è relativo a “crediti vari per ritenute e/o inps” ed è stato ritenuto che “la reale esistenza è dubbia” considerati i debiti previdenziali della società, di conseguenza ne è stato azzerato il valore.
- La voce anticipi a fornitori risultava riportato un credito per complessivi € 81.547,74 verso fornitori risultati inesistenti.
Quanto, invece, alla voce crediti verso i soci la società attrice ha dedotto la sussistenza di prelievi privi di giustificazione causale effettuati da e per Controparte_2 _1
€ 375.496,04 a titolo di utili, per come risultante dal bilancio 2012 e che “tale voce contabile, che si riferisce a prelievi effettuati dai soci allora in carica, sigg.ri e è CP_2 _1
assolutamente sproporzionata rispetto agli utili generati o attesi dalla società. Un chiaro prelievo effettuato dai precedenti soci in modo assolutamente arbitrario e non giustificato, nonché di evidente danno per l'andamento economico-finanziario della società”.
Dal bilancio al 30/06/2012 risulta una voce di “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo”, per il considerevole importo di € 375.496,04 indicato come prelevamento utili oltre esercizio, non contestato.
Non risultano dai bilanci di esercizio prodotti alcuna distribuzione di utili a soci, né alcuna delibera espressa di finanziamento in favore dei soci, per cui è certo che l'amministratore ha consentito ai soci (a se stesso ed alla di effettuare prelievi per utili non dovuti, con _1
distrazione di somme della società, senza, peraltro, alcuna concreta possibilità di recupero, in violazione degli obblighi di conservazione della integrità del patrimonio sociale.
I soci hanno, anzi, cercato di cautelarsi nella scrittura integrativa, non disconosciuta, priva di data, ma che fa espresso riferimento al rogito di vendita di quote “in data odierna” e dunque del
27/7/2012. In tale scrittura a carattere confessorio, pur non essendo specificato l'importo, si dava atto che la società vantava crediti nei confronti del e della , ma CP_2 CP_7 CP_5
che veniva affermata come effettiva acquirente delle quote, si impegnava a non
[...]
richiederli.
Da quanto detto consegue che parte attrice ha dimostrato il danno subito dalla società per l'importo di € 375.496,04 distratti in assenza dei presupposti da parte dello stesso amministratore unitamente alla socia con conseguente responsabilità del come _1 CP_2
amministratore e della come socia che ha concorso nella condotta del primo non solo _1
consentendo, ma profittando della sottrazione indebita di risorse della società.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ed il socio in concorso ex art. 2476 c.c. dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma sopra indicata va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici
ISTAT- e, in assenza di specificazione della data in cui è avvenuto l'illegittimo prelievo, la rivalutazione può essere riconosciuta dal 30/06/2012 data del bilancio in cui risulta riportato il credito prima della cessione delle quote, momento in cui può dirsi conclamato il danno, sino alla presente sentenza.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, vanno riconosciuti dalla data della presente decisione al saldo, in quanto sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in sentenza in un credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e determinate secondo il D.M. 147/2022, secondo i parametri tra minimo e medio di scaglione di valore, seguono la parziale soccombenza dei convenuti, ma stante l'accoglimento della domanda per una sola condotta, sussistono giusti motivi per la compensazione per la metà. Le spese vive sono liquidate nella misura della metà di quanto risulta versato a titolo di CU e marca da bollo.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 51733/2020 tra la società
[...]
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e e Parte_1 _1
, rimasto contumace, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Controparte_2
disattese, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 _1 al pagamento in favore della dell'importo di € 375.496,04 oltre alla
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria dal 30/06/2012 alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna e al pagamento delle spese processuali in _1 Controparte_2
favore della convenuta la società unipersonale, che, compensate per la metà, Parte_1
si liquidano per il residuo in € 8.000,00 per compenso professionale ed € 74,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe DI SALVO Presidente dott. Maurizio MANZI Giudice dott.ssa Enrica CIOCCA Giudice Relatore
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 51733/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. e P. I. , con sede in Roma alla via Parte_1 P.IVA_1
degli Spagnoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Calcagno e dall'Avv. Alessandro Di Veroli, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 140, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in _1 C.F._1
Roma alla via degli Spagnoli n. 41, rappresenta e difesa dall'Avv. Natale Perri, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al largo Colli Albani n. 14, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA nonché
, C.F. , nato a [...] in data [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione di responsabilità degli amministratori e dei soci
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: precisa le proprie conclusioni così come rassegnate in calce alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. del 21 aprile 2021, insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in calce alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. del 23 maggio 2021, in particolare per ciò che attiene l'espletamento, anche nel presente giudizio, di una Consulenza Tecnica d'Ufficio. In subordine, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di trattenere la causa in decisione, si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Ciò premesso, la difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in calce alla propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.” Nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito per tutto quanto descritto, eccepito e prodotto nel presente atto e contrariis rejectis:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della NOa _1
e del NO nella causazione dei danni patiti e patiendi dalla
[...] Controparte_2
in ragione di tutto quanto dedotto, prodotto e rilevato nel Parte_1 presente atto, condannare la NOa e del NO , in solido _1 Controparte_2 tra loro, a rifondere la in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, dei danni subiti e subendi quantificati in € 853.646,71 (ottocentocinquantatreseicentoquarantasei/71) e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
In via subordinata e nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità della NOa _1
e del NO nella causazione dei danni patiti e patiendi dalla
[...] Controparte_2
in ragione di tutto quanto dedotto, prodotto e rilevato nel Parte_1 presente atto, condannare la NOa e del NO , in solido _1 Controparte_2 tra loro, a restituire alla in persona dell'amministratore pro Parte_1 tempore, l'importo di € 747.078,01 (settecentoquantasettesettantotto/01) a quella maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
Il tutto oltre vittoria di spese, spese generali 15% compensi, oltre c.p.a. ed iva di Legge.”
PARTE CONVENUTA: nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. conclude:
“In via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire, interesse ad agire nonché titolarità del diritto nei confronti della Parte_1 In via principale: RIGETTARE integralmente la domanda dell'attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza della responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. in capo al socio Sig.ra e conseguentemente respingere la domanda _1 attorea;
In subordine: ACCERTARE e DICHIARARE la sola responsabilità ex art. 2476 c.c. del socio e Amministratore Unico Sig. , e di conseguenza tenere indenne la Sig.ra Controparte_3
da qualsiasi danno patito o patiendo dalla soc. Oceano _1 Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con clausola di attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 1.10.2020 (notifica a la società a _1 responsabilità limitata unipersonale conveniva innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
e , esponendo in fatto: _1 Controparte_2 - che in data 27.7.2012 e con atto di cessione redatto dal Controparte_2 _1
notaio in Roma, repertorio n. 16974, raccolta n. 8497, avevano ceduto alla Persona_1
società per azioni le loro quote di partecipazione Controparte_4
della Parte_1
- che contestualmente all'atto notarile era stata sottoscritta una scrittura integrativa con cui i soci cedenti avevano dato atto che la effettiva cessionaria era , per il tramite Controparte_5
della società per azioni , e che la cessione delle quote Controparte_4
e la determinazione del relativo corrispettivo era avvenuta in base agli accordi intercorsi tra le parti nonché sulla base della situazione economica e finanziaria della società risultante dalla situazione patrimoniale al 15.7.2012;
- che alla data di cessione delle quote sociali la situazione patrimoniale della Parte_1 era oggetto di specifica discussione ed approvazione all'assemblea sociale del 27.7.2012, nel corso della quale , nella qualità di amministratore e presidente Controparte_2 dell'assemblea, aveva garantito la veridicità dell'elenco delle esposizioni debitorie illustrate nell'allegato A, il quale, in seguito, veniva accluso alla scrittura integrativa del 27.7.2012;
- che le esposizioni debitorie riportate nell'allegato A erano così ripartite:
1) € 125.000,00 verso Equitalia;
2) € 375.000,00 per mutuo concesso dalla Banca Etruria;
3) € 120.000,00 verso fornitori, professionisti, imposte, tasse e contributi;
4) € 25.000,00 per scoperti bancari;
- che in data 20.11.2014 aveva assunto la qualifica di amministratrice e Controparte_5 legale rappresentante della e, dall'esame della documentazione contabile della Parte_1
società, era emersa la sussistenza di inadempimenti imputabili alla precedente compagine sociale composta da e e, in particolare, del precedente Controparte_2 _1
amministratore ; Controparte_2
- che aveva dato impulso al deposito dei bilanci afferenti alle annualità dal Controparte_5
2013 al 2015 e nel corso della loro redazione emergevano delle incongruità, afferenti anche a quanto dichiarato e garantito all'atto della cessione delle quote sociali, tali da determinare la necessità di verificare anche le partite indicate nei bilanci afferenti alle annualità 2011 e 2012;
- che in data 31.12.2018 aveva assunto la carica di amministratore della Persona_2 [...]
e aveva conferito incarico al dott. di redigere una consulenza Parte_1 Persona_3
tecnica contabile avente ad oggetto la ricostruzione della situazione patrimoniale della società, da cui emergeva che la situazione debitoria illustrata nell'allegato A (€ 645.000,00) era difforme dalla situazione contabile risultante al 30.6.2012 (€ 751.568,70) a sua volta difforme dall'effettiva esposizione debitoria risultante dalla perizia contabile (€ 831.435,02);
- che dalla perizia contabile erano emerse ulteriori incongruenze afferenti alle voci attive riportate a bilancio, atteso che molte di esse erano risultate insussistenti, in particolare:
1) alla voce immobilizzazioni immateriali risultavano iscritti oneri pluriennali derivanti da presunti costi di formazione del personale per € 103.359,00 e successivamente ammortizzati al
31.12.2012 per € 31.007,70, oneri tuttavia privi di giustificazione causale tanto che successivamente se ne azzerava il valore;
2) alla voce crediti risultavano riportate delle fatture emesse nei confronti di società estere per complessivi € 85.000,00, rispetto alle quali la società aveva desistito dal recupero in quanto alcune diffide non erano andate a buon fine, risultava dubbia la veridicità delle prestazioni e la società presentava una denominazione errata sulle fatture;
3) alla voce fatture da emettere entro dodici mesi risultavano riportate delle fatture per complessivi € 51.051,56 verso clienti inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
4) alla voce crediti commerciali diversi risultavano riportati crediti per complessivi € 1.816,61 in ragione della presenza a bilancio di debiti erariali della società, con conseguente azzeramento del valore reale;
5) alla voce anticipi a fornitori risultava riportato un credito per complessivi € 81.547,74 verso fornitori inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
6) alla voce crediti verso i soci emergeva la sussistenza di prelievi privi di giustificazione causale effettuati da e per € 375.496,04; Controparte_2 _1
- che tale ultima somma era priva di giustificazione causale e risultava sproporzionata rispetto agli utili sociali effettivamente conseguiti;
- che nella scrittura privata integrativa del 27.7.2012 e Controparte_2 _1
avevano inserito una clausola in cui affermavano la generica sussistenza, non precisandone né la voce causale né il preciso ammontare, di crediti vantati dalla società nei loro confronti, crediti che in ogni caso il cessionario si era impegnato a non richiedere;
- che le condotte così delineate violavano il principio di buona fede ex art. 1175 c.c. ed ex art. 1375 c.c.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità di CP_2
ex art. 2476 comma 1 c.c. per i danni cagionati alla società, atteso che lo stesso, aveva
[...]
garantito come veritiero un ammontare complessivo di debiti sociali al 27.7.2012 per €
645.000,00 (effettivi € 831.435,02) nonché un ammontare complessivo di crediti sociali pari ad € 667.211,69 (effettivi € 0) e, per l'effetto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per € 853.646,71.
In via subordinata la società chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_2
somma risultante dalla differenza tra i debiti sociali effettivamente esistenti e quelli falsamente indicati nella documentazione contabile al 30.6.2012 (€ 79.866,32) oltre alle somme falsamente indicate come attivi sociali (€ 667.211,69) per un totale di € 747.078,01.
Parte attrice chiedeva altresì la condanna, in solido tra loro, di e Controparte_2 _1
ex art. 2476 comma 7 (ora 8) c.p.c., atteso che gli stessi, nella qualità di soci della
[...] [...]
avevano compiuti atti dannosi per la società, liquidando in loro favore a titolo di Parte_1 prelevamento utili la somma complessiva di € 375.496,04.
2.- Con comparsa del 21.4.2021 si costituiva con comparsa che chiedeva il _1
rigetto della domanda attorea e precisava in fatto:
- di aver acquistato nel 2006 da il 30% delle quote sociali della Controparte_2 [...]
Parte_1
- che all'esito della cessione era rimasto proprietario del restante 70% Controparte_2
delle quote sociali ed amministratore unico della Pt_1 Parte_1
- che la convenuta, al fine di acquistare gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività sociale di ristorazione, aveva garantito personalmente il mutuo concesso dalla Banca Etruria;
- che la convenuta aveva garantito personalmente nei confronti della Banca Etruria e della anche la ulteriore esposizione debitoria della società per € 25.000,00; CP_6
- che all'assemblea dei soci del 27.7.2012 si erano discussi e deliberati i seguenti punti all'ordine del giorno: approvazione della situazione economico patrimoniale al 15.7.2012; dimissioni dell'amministratore unico;
Controparte_2
- che in tale occasione, come evincibile dal relativo verbale di assemblea ordinaria, il presidente nonché amministratore unico , attese le sue prossime dimissioni nonché la Controparte_2
dismissione delle partecipazioni sociali, aveva illustrato sinteticamente la situazione economico patrimoniale della società, precisando e garantendo che gli unici debiti gravanti sulla stessa erano quelli evidenziati alla lettera A dell'elenco ivi allegato, sottolineando inoltre che tutte le esposizioni debitorie erano esattamente riportate nei libri sociali e nelle scritture contabili regolarmente tenute;
- che in data 27.7.2012 e avevano ceduto interamente le _1 Controparte_2
loro rispettive quote di partecipazione alla in favore della società per azioni Parte_1
di , la quale era diventata socio unico;
Controparte_4 CP_4 - che contrariamente a quanto affermato da controparte, la scrittura privata integrativa da questa allegata, non autenticata e sprovvista di data certa di sottoscrizione, presentava un oggetto indeterminato o indeterminabile, atteso che in nessun punto della stessa poteva evincersi in maniera precisa la cessione delle quote in favore di e che non poteva in Controparte_5 alcun modo affermarsi che la stessa era stata redatta e sottoscritta contestualmente all'atto di cessione delle quote sociali;
- che la relazione tecnico contabile prodotta da controparte non era attendibile.
Tanto premesso, parte convenuta eccepiva:
- la inammissibilità della domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona proposta da controparte, atteso che la scrittura privata integrativa di cessione quote di società a responsabilità limitata, era priva dei requisiti di forma e sostanza necessari per la sua validità quale contratto dissimulato, difettando di data certa;
- il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla Parte_1
relativamente alla proposizione della dispiegata azione di responsabilità nei confronti di _1
e per mancanza di titolarità del diritto controverso;
[...] Controparte_2
- la inammissibilità dell'azione di responsabilità proposta ex art. 2476 comma VII c.c. nei confronti di non avendo partecipato intenzionalmente ad alcuna decisione o _1
autorizzazione di atti gestori e non avendo partecipato alla predisposizione della situazione patrimoniale al 30/06/2012.
Tanto eccepito, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
Disposta la rinnovazione della notifica al convenuto , eseguita ex art. 143 Controparte_2
c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia. Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., parte attrice, nella memoria n. 1 contestava l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva, atteso che la domanda era stata proposta dalla ai sensi dell'art. 2476 c.c., nei Parte_1
confronti di , nella qualità di ex amministratore ed ex socio della medesima Controparte_2
società, nonché nei confronti di nella sua qualità di ex socio, onde veder accertate _1
la loro responsabilità nella causazione dei danni patiti dalla società attrice in relazione alla gestione da essi operata, ed al fine di ottenerne l'integrale ristoro.
Parte attrice osservava inoltre che , con atto a rogito del notaio Controparte_5 Persona_4
del 18.9.2015 con rep. 1255, aveva acquistato le quote societarie dalla così divenendo CP_4
socio unico della Parte_1
Parte attrice insisteva, inoltre, sulla validità della scrittura privata integrativa del 27.7.2012, atteso che la controparte non contestava la circostanza di averla sottoscritta;
che al primo punto delle relative premesse le parti affermavano testualmente che “con atto a rogito del notaio in data odierna, sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata, i signori Per_1
e hanno ceduto alla signora che, per il Controparte_2 _1 Controparte_5
tramite della fiduciaria Widar S.r.l., ha acquistato il 100% delle quote sociali della Parte_1
e che il solo atto pubblico stipulato dal notaio tra i suindicati soggetti era proprio
[...] Per_1
l'atto di cessione quote del 27.7.2012, rep. 16947, racc. 8497, motivo per il quale vi era assoluta certezza in ordine alla data di sottoscrizione della scrittura integrativa.
Parte convenuta, con memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., chiedeva la riunione alla presente causa il giudizio recante N.R.G. 51668/2020, in cui figlia Controparte_5 dell'attuale legale rappresentante della aveva convenuto Parte_1 Controparte_2
e al fine di vedere accertato e dichiarato il loro inadempimento delle garanzie _1
asseritamente assunte con la scrittura integrativa del 27.7.2012, stante la sussistenza di profili di connessione sia soggettiva che oggettiva.
Parte attrice, con memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., si opponeva alla richiesta di riunione ritenendo insussistenti le ragioni di connessione soggettiva o oggettiva. La società attrice precisava, inoltre, che dai verbali di approvazione dei bilanci antecedenti la cessione delle quote da parte di e non emergeva alcuna Controparte_2 _1
autorizzazione alla distribuzione degli utili, in quanto le relative assemblee decidevano di destinare gli utili dichiarati in parte a riserva legale ed in parte a riserva straordinaria.
La causa veniva quindi istruita in via documentale per poi essere assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.- La convenuta ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione e di agire della società attrice.
L'eccezione è infondata e va respinta.
Giova premettere che l'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società
a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società” (comma I) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” (comma III).
Sul punto va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma dell'art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487 comma II c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione - non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio - ma sta solo a significare che il socio di è legittimato all'esercizio dell'azione sociale Pt_1 nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo settimo comma del citato art. 2476 c.c.
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
Nel caso di specie l'azione sociale di responsabilità, intentata nei confronti del convenuto per pretesi atti di mala gestio, è stata promossa direttamente dalla società, Controparte_2
pacificamente legittimata - per quanto detto - all'esercizio della relativa azione e avente interesse all'accertamento del danno asseritamente subito.
Parimenti spetta anche alla società l'azione di cui all'art. 2476 c.c. comma 8 (già comma 7) nei confronti dei soci solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi della norma, che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.
3.- La società ha richiesto il risarcimento del danno subito sia per atti Parte_1 asseritamente di mala gestio dell'ex amministratore sia per le condotte Controparte_2
dei soci in concorso.
Va sin da ora premesso e precisato che la vicenda relativa alla cessione delle quote da parte dei convenuti a terzi e quanto garantito in tale sede, è irrilevante ai fini del presente giudizio, riguardando solo gli accordi assunti tra i soci venditori e la parte acquirente. L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma) e che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ….”
(terzo comma).
In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo
(primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previsione di particolari quorum come nella precedente disciplina (cfr. art. 2393 c.c., richiamato dall'art. 2487, 2° comma, c.c., nei vecchi testi), sia attribuita la titolarità dell'esercizio dell'azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all'esercizio dell'azione in questione -non si può invero ipotizzare l'attribuzione di diritti di natura sostanziale, cui non si accompagni anche la legittimazione a farli valere in giudizio-, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all'esercizio dell'azione sociale nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto (attualmente settimo, successivamente al D.Lgs
14/2019) comma del citato art. 2476 c.c..
Dunque, il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è -e rimane- titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
L'azione sociale di responsabilità, intrapresa ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., mira a far valere la responsabilità degli amministratori per quelle violazioni dei loro doveri che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società. Gli amministratori devono infatti adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, esponendosi a responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei cennati doveri.
Il rimedio in oggetto tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dagli amministratori e, pertanto, costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato degli amministratori, ai quali è ora richiesta -in relazione all'epoca dei fatti contestati, successivi alla riforma del diritto societario, entrata in vigore l'1/1/2004- la diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c. per il professionista, mentre in passato era richiesta la generica diligenza del mandatario (art. 1710
c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell'uomo medio.
Deve, poi, evidenziarsi, ai fini del riparto dell'onere della prova, che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo;
obblighi gravanti sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.
Dalla cennata qualificazione della responsabilità degli amministratori in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società (o il socio) che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005). A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori -e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro- costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente -come regola generale- di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 22911/2010).
Anche con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ai doveri ed obblighi posti a suo carico opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ. 24 marzo 1999, n. 2772; Trib.
Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
In relazione all'ambito della responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi anche del potere di intervento del Tribunale, va poi ricordato che l'inadempimento, da parte degli amministratori di società di capitali, degli obblighi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo può essere desunto non da una scelta di gestione -come tali queste scelte non sono sindacabili in termini di fonte di responsabilità contrattuale, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale (art. 41, 1° comma, Cost.), ontologicamente connotate da rischio-, ma dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi è solo l'omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell'assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell'atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell'obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società (cfr. Cass. 3409/2013; Cass. 1783/2015).
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito volto a ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. civ. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. civ. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011).
Sono, dunque, fonte di responsabilità le iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui si è detto.
La società ha fatto valere, altresì la responsabilità dei convenuti anche come soci ai sensi dell'art. 2476 c.c. comma 8, anche se per il appare assorbente la responsabilità quale CP_2
amministratore della società.
Detta norma estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.
Presupposti per l'applicazione della suddetta normativa sono l'alterità soggettiva del socio rispetto agli amministratori e che il soggetto che decide od autorizza (intenzionalmente) il compimento dell'atto dannoso sia un socio, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.
Nel riconoscere una interpretazione estensiva della norma, l'art. 2476 c.c. mira a riconoscere una responsabilità del socio per ogni forma di ingerenza, anche con voto espresso nell'assemblea ovvero nel consenso manifestato alle decisioni assunte mediante consultazione scritta (art. 2479 terzo comma c.c.).
La norma indica che tale autorizzazione o compimento di atto dannoso deve avvenire intenzionalmente e, tra le plurime interpretazioni date a tale avverbio, si ritiene preferibile intendere quale piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell'atto al socio e, dunque, una conoscibilità della antigiuridicità dell'atto, in quanto contrario a legge o all'atto costitutivo o lecito ma esercitato in modo abusivo o espressione dell'inosservanza dell'obbligo di fedeltà allo scopo sociale e/o del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sociale. (Trib Roma sent. 5 settembre 2016).
Tanto premesso, nel caso di specie parte attrice ha contestato, in primo luogo, all'amministratore : Controparte_2
1) la inesatta indicazione dei debiti maturati dalla società, atteso che nella situazione contabile al 30.6.2012, per come risultante dal bilancio abbreviato, venivano riportati debiti sociali per complessivi € 645.000,00, inferiori a quelli effettivamente sussistenti;
2) la errata rappresentazione delle voci attive riportate a bilancio, attesa la insussistenza dei crediti ivi indicati per la somma complessiva di € 291.715,65;
3) la ingiustificata distribuzione ai soci e della somma Controparte_2 _1 di € 375.496,04 a titolo di prelievo utili.
Quanto alle prime due contestazioni, parte attrice lamenta le irregolarità contabili poste in essere dall'amministrazione, producendo a riguardo unicamente una perizia di parte, ma non la documentazione contabile posta a fondamento delle diverse voci oggetto di contestazione, risultando insufficiente il deposito dei soli bilanci e stato patrimoniale.
Va tenuto conto del fatto che la non corretta tenuta della contabilità non è di per sé comportamento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità, qualora a tale comportamento non venga attribuita una autonoma efficacia causale rispetto ai danni al patrimonio sociale. Danni che spetta a parte attrice provare. La inesatta indicazione dei debiti sociali o la indicazione nelle scritture contabili di crediti non realmente sussistenti sono indici di una non corretta rappresentazione dei rapporti di debito/credito della società, ma non costituiscono di per sé un danno per la società.
L'omessa indicazione di un debito, realmente esistente, è una mancanza di diligente tenuta delle scritture, ma nondimeno il debito è sussistente per la società, non è un danno di per sè.
Parimenti la mancata erronea appostazione di crediti rende il bilancio non regolarmente tenuto, ma crediti non sussistenti non costituiscono alcun danno per la società.
Al fine di poter ritenere sussistente un danno attuale ed effettivo al patrimonio della società, occorre l'allegazione e prova che i crediti non riscossi dall'amministratore fossero, da un lato, effettivi e, dall'altro lato, non più recuperabili nei confronti dei soggetti debitori. Di conseguenza, solo in caso di credito effettivo e di dimostrata sua irrecuperabilità può dirsi effettivamente sussistente il danno al patrimonio sociale, potendo questo – in caso contrario
– essere evitato a seguito della fruttuosa attività di riscossione posta in essere dalla società.
Del resto, la presenza di crediti della società nei confronti di terzi rappresenta una attività nel patrimonio sociale, che si trasforma in un danno solo nel momento in cui tale credito sia reale e non possa più essere soddisfatto.
Ne consegue che non possono essere qualificate danno, per quanto frutto di irregolare tenuta delle scritture contabili:
- L'importo per oneri pluriennali per la formazione di € 103.359,00, ammortizzato ne
2012 per € 31.007,70, è stato ritenuto non giustificato per le dimensioni dell'azienda, per cui il nuovo amministratore ha deciso di azzerarne il valore, considerato che è stata ritenuta una “posta molto aleatoria e priva di riscontro nella realtà aziendale”, dunque non effettiva;
- L'importo indicato per crediti verso terzi per € 85.000,00 relativo a 4 fatture verso società estere, atteso che la società ha sì rilevato che le lettere di messa in mora in alcuni casi non erano state recapitate o che risultava una ambigua denominazione della stessa società creditrice (Italian Flavours di Oceano 94 s.r.l.), ma ha dedotto soprattutto che risultava una “dubbia veridicità delle prestazioni”.
Nel caso di specie non è comprovata l'esistenza stessa dei crediti, di cui la stessa parte attrice pone in dubbio l'effettività.
- la voce fatture da emettere entro dodici mesi per complessivi € 51.051,56 era risultata verso clienti inesistenti, con conseguente azzeramento del valore reale;
- la voce crediti commerciali diversi, quanto all'importo per “crediti diversi” per €
1.816,61: dalla perizia di parte allegata risulta che tale credito è relativo a “crediti vari per ritenute e/o inps” ed è stato ritenuto che “la reale esistenza è dubbia” considerati i debiti previdenziali della società, di conseguenza ne è stato azzerato il valore.
- La voce anticipi a fornitori risultava riportato un credito per complessivi € 81.547,74 verso fornitori risultati inesistenti.
Quanto, invece, alla voce crediti verso i soci la società attrice ha dedotto la sussistenza di prelievi privi di giustificazione causale effettuati da e per Controparte_2 _1
€ 375.496,04 a titolo di utili, per come risultante dal bilancio 2012 e che “tale voce contabile, che si riferisce a prelievi effettuati dai soci allora in carica, sigg.ri e è CP_2 _1
assolutamente sproporzionata rispetto agli utili generati o attesi dalla società. Un chiaro prelievo effettuato dai precedenti soci in modo assolutamente arbitrario e non giustificato, nonché di evidente danno per l'andamento economico-finanziario della società”.
Dal bilancio al 30/06/2012 risulta una voce di “crediti esigibili oltre l'esercizio successivo”, per il considerevole importo di € 375.496,04 indicato come prelevamento utili oltre esercizio, non contestato.
Non risultano dai bilanci di esercizio prodotti alcuna distribuzione di utili a soci, né alcuna delibera espressa di finanziamento in favore dei soci, per cui è certo che l'amministratore ha consentito ai soci (a se stesso ed alla di effettuare prelievi per utili non dovuti, con _1
distrazione di somme della società, senza, peraltro, alcuna concreta possibilità di recupero, in violazione degli obblighi di conservazione della integrità del patrimonio sociale.
I soci hanno, anzi, cercato di cautelarsi nella scrittura integrativa, non disconosciuta, priva di data, ma che fa espresso riferimento al rogito di vendita di quote “in data odierna” e dunque del
27/7/2012. In tale scrittura a carattere confessorio, pur non essendo specificato l'importo, si dava atto che la società vantava crediti nei confronti del e della , ma CP_2 CP_7 CP_5
che veniva affermata come effettiva acquirente delle quote, si impegnava a non
[...]
richiederli.
Da quanto detto consegue che parte attrice ha dimostrato il danno subito dalla società per l'importo di € 375.496,04 distratti in assenza dei presupposti da parte dello stesso amministratore unitamente alla socia con conseguente responsabilità del come _1 CP_2
amministratore e della come socia che ha concorso nella condotta del primo non solo _1
consentendo, ma profittando della sottrazione indebita di risorse della società.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ed il socio in concorso ex art. 2476 c.c. dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cass. civ., 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Sicchè, sulla suindicata somma, spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma sopra indicata va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici
ISTAT- e, in assenza di specificazione della data in cui è avvenuto l'illegittimo prelievo, la rivalutazione può essere riconosciuta dal 30/06/2012 data del bilancio in cui risulta riportato il credito prima della cessione delle quote, momento in cui può dirsi conclamato il danno, sino alla presente sentenza.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, vanno riconosciuti dalla data della presente decisione al saldo, in quanto sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in sentenza in un credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e determinate secondo il D.M. 147/2022, secondo i parametri tra minimo e medio di scaglione di valore, seguono la parziale soccombenza dei convenuti, ma stante l'accoglimento della domanda per una sola condotta, sussistono giusti motivi per la compensazione per la metà. Le spese vive sono liquidate nella misura della metà di quanto risulta versato a titolo di CU e marca da bollo.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 51733/2020 tra la società
[...]
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e e Parte_1 _1
, rimasto contumace, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Controparte_2
disattese, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 _1 al pagamento in favore della dell'importo di € 375.496,04 oltre alla
[...] Parte_1
rivalutazione monetaria dal 30/06/2012 alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2) condanna e al pagamento delle spese processuali in _1 Controparte_2
favore della convenuta la società unipersonale, che, compensate per la metà, Parte_1
si liquidano per il residuo in € 8.000,00 per compenso professionale ed € 74,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca