TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 264
TAR
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma terzo della L.R. 100/1997, dell’art. 42, comma terzo, dello Statuto regionale e dell’art. 13 dello statuto dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine

    Il Collegio rileva che il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 100/1997 e dell'art. 13, lett. a), e art. 19 dello Statuto dell'Accademia individuano nel Presidente della Regione Abruzzo (Presidente della Giunta) il soggetto competente alla designazione del legale rappresentante dell'Accademia, e non nel Presidente del Consiglio Regionale. La natura privatistica dell'Accademia e la disciplina speciale della L.R. 100/1997 prevalgono sulla norma generale di cui all'art. 42, comma 3, dello Statuto regionale. Il precedente operato del Presidente del Consiglio Regionale è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 264
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 264
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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