Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2022, proposto da
CC IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini, Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L’Aquila, via Garibaldi 62;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo in carica, Consiglio Regionale d’Abruzzo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di L’Aquila, Provincia di L’Aquila, Gianluca Cervale, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. 3248/2022, trasmesso via pec il 29 aprile 2022, con il quale il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha opposto diniego alla designazione del nuovo legale rappresentante dell’Associazione denominata “Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine”, corrente in L’Aquila.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AS LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con atto per notar Franca Fanti, rep 22418 del 23 dicembre 1997, veniva costituita in L’Aquila, senza fini di lucro, l’associazione (riconosciuta) denominata “Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine” (di seguito, anche solo Accademia).
La Regione Abruzzo, la Provincia di L’Aquila ed il Comune di L’Aquila sono soci istituzionali di detta associazione che, quale “scuola di alta formazione”, persegue le finalità elencate all’art. 3 di detto atto costitutivo.
Il signor CC IA, odierno ricorrente, è stato dipendente dell’Accademia (con contratto trasformato da tempo parziale a tempo pieno in data 31 marzo 2009) e, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, dapprima è stato collocato in CIGS, unitamente ad altri 10 dipendenti, con relativo onere economico interamente a carico dello Stato, e poi, dal giugno 2015, è rimasto privo del trattamento CIGS senza ricevere dall’Accademia la corresponsione del trattamento stipendiale, né ricevere alcuna disposizione o comunicazione circa la ripresa e lo svolgimento dell’attività lavorativa; infine è stato licenziato nel corso dell’anno 2017.
Il ricorrente ha agito giudizialmente contestando il licenziamento e chiedendo la corresponsione delle retribuzioni per le mensilità successive al giugno 2015, ottenendo sentenze a suo favore.
Il signor CC, però, non ha potuto porre in esecuzione dette sentenze perché l’ultimo legale rappresentante dell’Accademia si è dimesso dall’incarico in data 14 giugno 2019.
Con lettera pec in data 21 aprile 2022, inviata al Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il difensore del signor CC ha rappresentato la situazione di stallo derivante dalla mancata nomina del Presidente dell’Accademia ed ha conseguentemente invitato il predetto Presidente del Consiglio Regionale a provvedere alla designazione del “ rappresentante di nomina regionale che deve rivestire la carica di presidente dell’Accademia stessa ”.
A tale nota il Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha risposto con la nota n. 3248/2022, del 29 aprile 2022, di cui in epigrafe, trasmessa via pec in pari data, con cui ha affermato che “ L’art. 13 dello Statuto dell’Associazione prevede che “L’assemblea è composta tra gli altri dal rappresentante della regione Abruzzo nominato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della LR 100/1997” ai sensi del quale “il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Abruzzo all’Associazione medesima”. A tal fine si precisa che con nota prot. 8177 del 2 luglio 2019, che ad ogni buon fine si allega in copia, veniva trasmessa al Presidente della Giunta Regionale la nota dell’avv. Gianluca Cervale, acquisita al protocollo del Consiglio regionale n. 7250 del 17 giugno 2019, con cui lo stesso rassegnava le dimissioni da Presidente dell’Associazione Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine. Alla luce delle considerazioni che precedono, si invita pertanto la S.V. a rivolgere la richiesta in parola al Presidente della Giunta regionale, al quale è ascritto il relativo potere di designazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate ”.
Con altra lettera pec in data 30 aprile 2022, inviata al Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo ed al Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, il difensore di parte ricorrente ha ribadito che, a suo avviso, la competenza per la nomina del legale rappresentante dell’Accademia dell’Immagine appartiene al Presidente del Consiglio Regionale, come del resto avvenuto in passato, e, pertanto, ha invitato detto organo a provvedere senza ulteriore ritardo.
Non ricevendo risposta, il signor CC ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 9 luglio 2022, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, della nota n. 3248/2022 sopra menzionata, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma terzo della L.R. 100/1997, dell’art. 42, comma terzo, dello Statuto regionale e dell’art. 13 dello statuto della “Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine”.
Si è costituita in giudizio, in data 13 luglio 2022, la Regione Abruzzo, depositando poi documentazione in data 1° agosto 2022 e relativa memoria in data 7 settembre 2022 con cui ha, in primis, eccepito l’inammissibilità del ricorso e, poi, chiesto la sua reiezione in quanto infondato nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14 settembre 2022 è stata emessa l’ordinanza n. 152/2022 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare ritenuto “ in particolare, l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 42, comma 3 dello Statuto regionale ai sensi del quale “le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale ….”, stante la natura privatistica dell’Accademia dell’Immagine ed il carattere di specialità della disciplina posta dalla L.R. 16 settembre 1997, n. 100 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'immagine») e dallo Statuto dell’Accademia. La predetta previsione normativa dello Statuto regionale introduce infatti una regola di chiusura di carattere generale e residuale che opera nei soli casi in cui le singole leggi di settore attribuiscano genericamente alla Regione Abruzzo il potere di nomina degli amministratori di enti pubblici senza individuare lo specifico organo regionale titolare del potere de quo, e non anche allorché il potere di nomina o designazione venga intestato ad uno specifico organo regionale come, nella fattispecie, al Presidente della Regione in forza del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 100/1997 e dell’art. 13, lett. a) dello Statuto dell’Accademia. ”.
Parte ricorrente ha depositato documentazione finale in data 22 settembre 2025 e, poi, memoria finale in data 4 ottobre 2025.
Infine, all’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni svolte dalla Regione Abruzzo in quanto il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Con l’unico, articolato, motivo di ricorso parte ricorrente menziona dapprima la propria nota del 30 aprile 2022, con cui la stessa aveva ricordato che “ sin dalla sua costituzione, la designazione del presidente dell’Accademia dell’Immagine è stata sempre operata dal presidente del Consiglio regionale. ”, e poi afferma che “ Dalla documentazione allegata alla lettera-pec sopra trascritta risulta, con palmare evidenza, che i “past president” dell’Accademia dell’Immagine sono sempre stati nominati dal presidente del Consiglio reg.le. ” e, dunque, tale dato di fatto renderebbe evidente l’illegittimità manifesta della nota impugnata in quanto la stessa si esprime in senso contrario al pregresso operato della Regione Abruzzo.
A supporto della propria tesi parte ricorrente richiama poi la nota n. 19899 del 19 settembre 2016 dell’Ufficio Affari Istituzionali della Regione Abruzzo, nota in cui la stessa Regione Abruzzo affermava che “ Il Presidente del Consiglio regionale esercita la competenza per la nomina de qua in base a quanto disposto dall’articolo 42, comma 3, dello Statuto regionale che riserva al Consiglio le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti ed in quanto delegato per la stessa dalla Conferenza dei Capogruppo nella riunione dell’1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale; la nomina rappresenta, pertanto, un atto di alta amministrazione che il Presidente adotta secondo le regole dello Statuto e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale; si ritiene pertanto che in sede di predisposizione degli atti di difesa debba essere particolarmente valutato tale aspetto... ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 100/1997, recante “ Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'immagine» ”, espressamente afferma che “ 3. Il Presidente della Regione Abruzzo è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Associazione di cui al precedente comma 1. ”, così individuando chiaramente il soggetto istituzionale della Regione Abruzzo cui è attribuita la titolarità di esprimere la volontà della Regione Abruzzo rispetto alla sua partecipazione all’Accademia di che trattasi.
Tale norma deve poi essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 13, lett. a), dello Statuto dell’Accademia, secondo cui “ L’Assemblea è composta da: a) il rappresentante della Regione Abruzzo nominato ai sensi dell’art. 2.3 della L.R. 100/’97… ”, e dell’art. 19 del medesimo Statuto, secondo cui “ Il Presidente viene nominato dalla Regione Abruzzo (art. 2 LR 100/97)… ”, così pervenendo alla conclusione che il rappresentante della Regione Abruzzo deve essere nominato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge regionale n. 100/97 sopra riportato che, come già detto, individua, quale soggetto istituzionale deputato al compimento degli atti necessari a definire la partecipazione della Regione Abruzzo all’Accademia, il Presidente della Regione e non il Presidente del Consiglio Regionale.
Ne deriva, dunque, che la nota del Presidente del Consiglio Regionale n. 3248/2022 del 29 aprile 2022 impugnata risulta corretta nell’individuare, a livello regionale, il soggetto istituzionale deputato alla designazione del Presidente dell’Accademia nel Presidente della Giunta Regionale, come peraltro già affermato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 152/2022 secondo cui nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non può trovare applicazione l’art. 42, comma 3, dello Statuto regionale, ai sensi del quale “ le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale …. ”, e ciò in considerazione della natura privatistica dell’Accademia dell’Immagine e del “ carattere di specialità della disciplina posta dalla L.R. 16 settembre 1997, n. 100 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'associazione denominata «Accademia internazionale per le Arti e le Scienze dell'immagine») e dallo Statuto dell’Accademia. La predetta previsione normativa dello Statuto regionale introduce infatti una regola di chiusura di carattere generale e residuale che opera nei soli casi in cui le singole leggi di settore attribuiscano genericamente alla Regione Abruzzo il potere di nomina degli amministratori di enti pubblici senza individuare lo specifico organo regionale titolare del potere de quo, e non anche allorché il potere di nomina o designazione venga intestato ad uno specifico organo regionale come, nella fattispecie, al Presidente della Regione in forza del combinato disposto dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 100/1997 e dell’art. 13, lett. a) dello Statuto dell’Accademia. ”.
Per quanto attiene, poi, la circostanza fattuale che le precedenti nomine del Presidente dell’Accademia sono avvenute con atto del Presidente del Consiglio Regionale, il Collegio osserva che tale dato risulta irrilevante attesa la chiara disposizione normativa speciale relativa alla nomina del Presidente dell’Accademia derivante dal combinato disposto della legge regionale n. 100/97 (in particolare, art. 2, comma 3) e dello Statuto della predetta Accademia (in particolare, art. 13, lett. a) ed art. 19).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE IR, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS LD, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AS LD | GE IR |
IL SEGRETARIO