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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1921/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
SINATRA ACHILLE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5106/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80507 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1128/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IUC-IMU in rettifica n. 80507, notificato in data 11 dicembre 2024, emesso da Roma Capitale e relativo all'anno d'imposta 2019, con cui veniva richiesto il pagamento della maggiore imposta IMU per un importo di euro 35.555,90, oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di euro 56.443,10.
L'atto impugnato trae origine da una pretesa di insufficiente versamento dell'IMU in relazione a numerose unità immobiliari di proprietà della ricorrente, dettagliatamente indicate nel “Prospetto immobili accertati” indicato nell'avviso, indirizzi
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato sotto plurimi profili, contestando in particolare: la mancata applicazione della riduzione del 25% dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato (indirizzi
; la mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201/2011 per gli immobili inagibili e di fatto inutilizzati, circostanza questa già comunicata al Comune mediante dichiarazioni IMU e comprovata da perizie tecniche depositate in atti (indirizzi); in ogni caso, l'erroneità del calcolo della maggiore imposta richiesta, nonostante la stessa Amministrazione avesse dato atto dei versamenti IMU già effettuati dalla contribuente per l'anno 2019.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del
D. Lgs. 220/2023.
La Corte osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che, per una parte significativa delle unità immobiliari considerate nell'avviso di accertamento n. 80507, la ricorrente aveva diritto sia alla riduzione del
25% dell'imposta IMU in quanto gli immobili risultavano regolarmente locati a canone concordato, sia alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili e non utilizzabili, condizione già nota a Roma Capitale in virtù della dichiarazione IMU per l'anno 2012 (a valere anche per gli anni successivi)
e delle perizie tecniche allegate in atti e tempestivamente trasmesse all'Ente impositore.
Del resto, nel 2021, le unità immobiliari ubicate in indirizzi sono state tutte accatastate dalla parte, per il tramite di tecnico all'uopo incaricato, come unità “collabenti” (cfr. DOCFA e relative certificazioni catastali allegate in atti).
L'Ente impositore, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, ha determinato la maggiore imposta applicando l'IMU in misura integrale, in violazione della normativa vigente e dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare il rapporto tra Amministrazione e contribuente. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, che deve essere integralmente annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi ai difensori della ricorrente Dott. Difensore_2 e Avv. Nominativo_2 che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS NT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
SINATRA ACHILLE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5106/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_2 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80507 IMU 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1128/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IUC-IMU in rettifica n. 80507, notificato in data 11 dicembre 2024, emesso da Roma Capitale e relativo all'anno d'imposta 2019, con cui veniva richiesto il pagamento della maggiore imposta IMU per un importo di euro 35.555,90, oltre sanzioni e interessi, per un totale complessivo di euro 56.443,10.
L'atto impugnato trae origine da una pretesa di insufficiente versamento dell'IMU in relazione a numerose unità immobiliari di proprietà della ricorrente, dettagliatamente indicate nel “Prospetto immobili accertati” indicato nell'avviso, indirizzi
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato sotto plurimi profili, contestando in particolare: la mancata applicazione della riduzione del 25% dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato (indirizzi
; la mancata applicazione della riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. n. 201/2011 per gli immobili inagibili e di fatto inutilizzati, circostanza questa già comunicata al Comune mediante dichiarazioni IMU e comprovata da perizie tecniche depositate in atti (indirizzi); in ogni caso, l'erroneità del calcolo della maggiore imposta richiesta, nonostante la stessa Amministrazione avesse dato atto dei versamenti IMU già effettuati dalla contribuente per l'anno 2019.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la causa introdotta per la trattazione dell'istanza di sospensione veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 47-ter, D. Lgs. n° 546/1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del
D. Lgs. 220/2023.
La Corte osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta provato che, per una parte significativa delle unità immobiliari considerate nell'avviso di accertamento n. 80507, la ricorrente aveva diritto sia alla riduzione del
25% dell'imposta IMU in quanto gli immobili risultavano regolarmente locati a canone concordato, sia alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili e non utilizzabili, condizione già nota a Roma Capitale in virtù della dichiarazione IMU per l'anno 2012 (a valere anche per gli anni successivi)
e delle perizie tecniche allegate in atti e tempestivamente trasmesse all'Ente impositore.
Del resto, nel 2021, le unità immobiliari ubicate in indirizzi sono state tutte accatastate dalla parte, per il tramite di tecnico all'uopo incaricato, come unità “collabenti” (cfr. DOCFA e relative certificazioni catastali allegate in atti).
L'Ente impositore, pur essendo a conoscenza di tali circostanze, ha determinato la maggiore imposta applicando l'IMU in misura integrale, in violazione della normativa vigente e dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare il rapporto tra Amministrazione e contribuente. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, che deve essere integralmente annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi ai difensori della ricorrente Dott. Difensore_2 e Avv. Nominativo_2 che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS NT