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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.5.2025, assunto in decisione in data 26.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisabetta Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Leopardi n.14;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Angela Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle (BA) alla via Dante
n.76;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19 ottobre 1996; matrimonio trascritto al numero d'ordine 1365 parte 2 Serie A del Registro dell'anno 1996 degli Atti dello
Stato Civile del Comune di Bari;
• ordinare al Comune di Bari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che il sig. si impegna a versare direttamente alla figlia maggiorenne su conto Parte_2 Per_1 corrente a lei intestato l'importo mensile di € 1.250,00= a titolo di rimborso delle spese straordinarie da imputarsi ai costi della Scuola di Specializzazione, nonché alle spese relative alle sedute di psicoanalisi dalla stessa frequentate entro il 5 di ogni mese con bonifico automatico sino al termine della scuola di specializzazione e delle sedute di psicoanalisi private;
• dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti:
• dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.10.1996 Parte_1 Parte_2
a Bari;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.6.2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.4.2005) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 15.2.1998, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Bari in data 19.10.1996 (Atto n. 1365, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Bari), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bari, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.5.2025, assunto in decisione in data 26.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisabetta Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Leopardi n.14;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Angela Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle (BA) alla via Dante
n.76;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19 ottobre 1996; matrimonio trascritto al numero d'ordine 1365 parte 2 Serie A del Registro dell'anno 1996 degli Atti dello
Stato Civile del Comune di Bari;
• ordinare al Comune di Bari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che il sig. si impegna a versare direttamente alla figlia maggiorenne su conto Parte_2 Per_1 corrente a lei intestato l'importo mensile di € 1.250,00= a titolo di rimborso delle spese straordinarie da imputarsi ai costi della Scuola di Specializzazione, nonché alle spese relative alle sedute di psicoanalisi dalla stessa frequentate entro il 5 di ogni mese con bonifico automatico sino al termine della scuola di specializzazione e delle sedute di psicoanalisi private;
• dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti:
• dichiarare compensate tra le parti le spese legali.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.10.1996 Parte_1 Parte_2
a Bari;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.6.2005.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.4.2005) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 15.2.1998, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Bari in data 19.10.1996 (Atto n. 1365, Parte II, Serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Bari), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bari, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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