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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/12/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 737 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Lucia Casaburo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.02.2023 , premettendo di aver subito un infortunio “in Parte_1 itinere” in data 03.06.2022, e di aver riportato postumi invalidanti permanenti in misura indennizzabile, ha chiesto la condanna dell a riconoscerle le provvidenze CP_1 corrispondenti al grado di invalidità da cui si dice afflitta, pari almeno al 16%. Più specificamente, ha esposto: che all'epoca dell'infortunio lavorava presso la “Cooperativa
Domus Assistenza” con sede a Modena in qualità di assistente sociale;
che il 3.06.2022, alle ore 20:20 circa, all'uscita dal luogo di lavoro, stante l'ora tarda e l'assenza di mezzi pubblici, aveva noleggiato un monopattino elettrico tramite applicazione telefonica per raggiungere la propria abitazione (non avendo la disponibilità di mezzi propri, essendosi da poco trasferita a Modena); che dopo aver percorso 150/200 mt., in via Emilia Ovest, era accidentalmente caduta, riportando – come diagnosticatole al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Modena – “trauma facciale con FLC in zona sopraccigliare dx,
1 escoriazioni multiple al volto e trauma arto superiore dx da caduta accidentale in monopattino con dolore al rachide cervicale”.
Nella resistenza dell – che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, CP_1
“trattandosi di evento non tutelato” – la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento di una consulenza medico-legale.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie il ricorso dev'essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Invero, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, l'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro.
Nel caso di specie, è pacifica l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio (cfr. produz. parte) che consente alla ricorrente di fruire della copertura assicurativa per l'infortunio subito;
né vi sono contestazioni in merito al verificarsi di tale infortunio con le modalità descritte in ricorso, che permettono di qualificarlo come infortunio sul lavoro e di ricondurlo nell'ambito di applicazione del testo unico n. 1124 del
1965.
Infondate, del resto, devono ritenersi le doglianze dell' quanto alla propria CP_1
“competenza assicurativa”: in particolare, secondo la difesa dell'Ente, “il monopattino elettrico non può essere considerato un mezzo di trasporto perché non è previsto dal
Codice della Strada quale mezzo adibito alla circolazione stradale.
Viceversa, l'utilizzo della bicicletta (c.d. “velocipede”) è espressamente normato e disciplinato sin dalla Legge n. 221/2019 (c.d. Collegato Ambientale) …”.
Al riguardo, giova osservare che già l'art. 1, comma 102, della l. 30.12.2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) aveva previsto di “autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione”.
Più dettagliate regole sui monopattini elettrici sono state successivamente dettate dall'art. 1, comma 75 e ss., della l. 27.12.2019 n. 160 (legge finanziaria 2020), e dall'art. 33 bis d.l.
2 30.12.2019, n. 162 (c.d. “decreto milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno costruito un quadro normativo così riassumibile:
a) la circolazione dei monopattini è consentita solo “nel rispetto (…) delle condizioni di circolazione” stabilite da un decreto del Ministro dei trasporti (art. 33 bis, comma 1, d.l.
162/19);
b) i monopattini, fino al termine della “sperimentazione” di cui all'art. 1, comma 102, l.
145/18 sopra ricordata, sono equiparati ai velocipedi di cui all'art. 50 cod. strad. (art. 1, comma 75, l. 160/19, come modificato dal d.l. 162/19);
c) i noleggiatori di monopattini elettrici possono esercitare la propria attività solo previa autorizzazione della giunta comunale, “nella quale dev[e] essere previst[o] l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso”.
Infine, l'art. 14 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, recante “Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi”, ha operato una diffusa rivisitazione normativa in materia di circolazione dei monopattini intervenendo sull'art. 1, commi 75 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019), disponendo in particolare che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Pertanto, a nulla rileva che “solo in tempi recentissimi (14.12.2024, data di pubblicazione sulla GU) nella legge di modifica del Codice della Strada si è provveduto a codificarne
l'utilizzo ed, allo stato, l' non ha ancora provveduto alla diffusione degli opportuni CP_2 regolamenti necessari per l'eventuale riconoscimento di eventi infortunistici” (v. note CP_1
19.12.2024), giacché la copertura assicurativa degli eventi infortunistici dipende soltanto dalla sussistenza oggettiva dei presupposti di indennizzabilità dell'infortunio, a prescindere dalla codificazione di tutte le fattispecie concretamente verificabili.
Ciò chiarito, sotto il profilo del danno biologico indennizzabile non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni logicamente congrue e opportunamente motivate del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione, quindi, può farsi integrale rinvio), il quale ha evidenziato che “… L'TA , assistente sociale di circa 29 anni, Parte_1 risulta affetta da: Cicatrice al volto di circa 3 cm. in regione sopraccigliare destra.
L'esito cicatriziale è conseguenza di un trauma facciale occorsole in seguito a caduta accidentale da monopattino in data 3/6/22.
3 Detto esito rappresenta squisitamente un danno dell'efficienza estetica;
esso non è deturpante, non produce alterazioni fisiognomiche, solo lievemente fisionomiche.
Il danno derivante è quantificabile, in base alle tabelle di cui al d.m. del 12.07/200 (cod.
38), nella misura del 6%. Tale grado di invalidità sussiste dall'epoca dell'evento lesivo (cfr. conclusioni relazione medico-legale).
Ne consegue il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto ad ottenere dall' CP_2 assicuratore convenuto l'indennizzo in capitale per il danno biologico determinato nella percentuale anzidetta, oltre interessi legali con decorrenza di legge.
Le spese di lite – come quelle di consulenza – seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo, previa compensazione nella misura di 1/3, in considerazione dell'entità dell'indennizzo accordato alla ricorrente, di gran lunga inferiore rispetto a quello da lei rivendicato.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa dell'infortunio sul lavoro del 03.06.2022 nella misura del 6%, oltre interessi legali dalla data dell'infortunio al soddisfo;
b) Compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna l al pagamento della CP_1 restante parte, che si liquida in complessivi € 950,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 27.12.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino
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