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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/11/2025, n. 8961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8961 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19412 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Coni Zugna n. 71, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Luca Ambrosetti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Cazzago San Martino (BS), via Brodolini n. 7, CP_1
codice fiscale: con l'avv. Elena Bonera P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale e nel merito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso tutte nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni sopra esposti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingere siccome infondata in fatto e in diritto ogni avversaria pretesa;
dichiarare, in ogni caso, che alla convenuta opposta
1 nulla è dovuto dalla opponente, mandandosi conseguentemente assolta quest'ultima da ogni domanda svolta da CP_1
In via riconvenzionale: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, tutti e nessuno escluso, condannare la al risarcimento dei danni patiti CP_1 da che si quantificano sin da ora in una somma non Parte_1 inferiore ad € 20.000,00, o quella maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio da determinarsi anche in via equitativa, somma che si eccepisce sin da ora in compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto come ancora dovuto alla società convenuta opposta.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta opposta e per testi, senza che ciò possa comportare inversioni e/o assunzioni di oneri probatori che non competono, sulle circostanze di cui in premessa contrassegnate dai nn.
1-18 che qui di seguito si intendono integralmente riportate premesso l'inciso
“vero che” con riserva di indicare i testi in prefiggendo termine.
Si formula sin d'ora istanza per la concessione di termini ex art. 183 VI comma per ulteriormente precisare, dedurre, produrre e capitolare.
In ogni caso: spese di causa, comprensive di CTP e CTU, e compensi professionali interamente rifusi.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione reietta, in via principale nel merito, premessi se del caso gli opportuni accertamenti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate anche in via riconvenzionale siccome infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi esplicati in narrativa, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta oltre alle spese liquidate in decreto ed oltre gli interessi moratori maturati e maturandi con condanna di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere ad in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore la somma ingiunta in decreto oltre alle spese tutte e agli interessi moratori maturati e maturandi o, in subordine, quella ritenuta di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa oltre ad accessori di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 5888/2023 pubblicato in data 31/03/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 14.198,36 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa da a saldo del corrispettivo per la vendita di CP_1
prodotti di carpenteria metallica.
A sostegno è stato dedotto che la controparte si è resa gravemente inadempiente quanto ai termini di consegna pattuiti, causando all'opponente maggiori costi nell'ordine di circa Euro 15.000,00 che sono stati trattenuti sul totale dovuto (punto “17” dell'atto di citazione); inoltre tali ritardi avrebbero avuto ripercussioni anche sul cantiere aperto presso il proprio cliente finale, con conseguente necessità di riconoscere a questo uno sconto di
Euro 24.010,00 al fine di preservare i rapporti commerciali.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, ove anche vi fossero stati dei ritardi nelle consegne imputabili alla società opposta, i prodotti sono stati però comunque accettati dall'opponente che perciò era tenuta a pagarne integralmente il prezzo pattuito, senza poter operare decurtazioni.
Il mero ritardo, invece, può essere solo fonte di responsabilità risarcitoria,
a norma dell'art. 1218 cod. civ.
3 Nella fattispecie, tuttavia, è da escludere qualsiasi responsabilità della
Controparte_2
, dalla documentazione da quest'ultima versata in atti, emerge che, a
[...]
fronte di un ordine di acquisto in data 29/11/2021 con consegne richieste tra il
13/12/2021 e il 23/12/2021 (doc. 2 di parte opposta), solo in seguito emerse la necessità di eseguire sui manufatti anche dei controlli non distruttivi, il cui maggiore costo fu approvato dall'acquirente soltanto in Parte_1
data 29/12/2021 (docc. 3-4-5-6 di parte opposta).
Ma in realtà l'effettiva specificazione delle nuove lavorazioni richieste fu compiuta dall'opponente ancora alcuni giorni dopo e precisamente in data
04/01/2022 (doc. 7 di parte opposta).
Consegue da quanto sopra che l'inosservanza delle date di consegna indicate nell'ordine di acquisto del 29/11/2021 fu dovuta esclusivamente alla richiesta, formulata in seguito dall'acquirente, di eseguire sui prodotti anche tutta una serie di controlli non distruttivi che inizialmente non aveva indicato e che perciò non erano stati previsti nella prima offerta.
Dunque, se negligenza vi fu, questa va ricercata nel personale della
[...]
che ebbe a richiedere alla un preventivo senza Parte_1 CP_1
controlli non distruttivi sui materiali ignorando che il loro cliente finale invece ne aveva bisogno, salvo poi rendersi conto della necessità di tali controlli e chiederne l'esecuzione in pieno periodo natalizio.
Parimenti infondata è la richiesta risarcitoria per presunti maggiori costi di trasporto, atteso che fu l'odierna opponente a decidere di ritirare i manufatti direttamente presso la sede di altra impresa cui l'opposta aveva affidato una parte delle lavorazioni, al fine di accelerare i tempi essendo a sua volta in
4 ritardo sui propri tempi di consegna al cliente finale;
ritardo però soltanto ad essa imputabile, essendosi rivolta alla solo alla fine del mese di CP_1
novembre e avendo pure - come si è visto con negligenza - omesso di segnalare la necessità dei controlli non distruttivi, così procrastinando l'inizio delle lavorazioni da parte della e inevitabilmente anche le singole CP_1
consegne.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5888/2023 pubblicato in data 31/03/2023 e ogni altra domanda, anche in via riconvenzionale, proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 23 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19412 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Coni Zugna n. 71, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Luca Ambrosetti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Cazzago San Martino (BS), via Brodolini n. 7, CP_1
codice fiscale: con l'avv. Elena Bonera P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale e nel merito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso tutte nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni sopra esposti revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingere siccome infondata in fatto e in diritto ogni avversaria pretesa;
dichiarare, in ogni caso, che alla convenuta opposta
1 nulla è dovuto dalla opponente, mandandosi conseguentemente assolta quest'ultima da ogni domanda svolta da CP_1
In via riconvenzionale: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, tutti e nessuno escluso, condannare la al risarcimento dei danni patiti CP_1 da che si quantificano sin da ora in una somma non Parte_1 inferiore ad € 20.000,00, o quella maggior o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di giudizio da determinarsi anche in via equitativa, somma che si eccepisce sin da ora in compensazione con quanto dovesse essere riconosciuto come ancora dovuto alla società convenuta opposta.
In via istruttoria: si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta opposta e per testi, senza che ciò possa comportare inversioni e/o assunzioni di oneri probatori che non competono, sulle circostanze di cui in premessa contrassegnate dai nn.
1-18 che qui di seguito si intendono integralmente riportate premesso l'inciso
“vero che” con riserva di indicare i testi in prefiggendo termine.
Si formula sin d'ora istanza per la concessione di termini ex art. 183 VI comma per ulteriormente precisare, dedurre, produrre e capitolare.
In ogni caso: spese di causa, comprensive di CTP e CTU, e compensi professionali interamente rifusi.
Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione reietta, in via principale nel merito, premessi se del caso gli opportuni accertamenti, rigettare le domande tutte ex adverso formulate anche in via riconvenzionale siccome infondate sia in fatto sia in diritto per i motivi esplicati in narrativa, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto per la somma ingiunta oltre alle spese liquidate in decreto ed oltre gli interessi moratori maturati e maturandi con condanna di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere ad in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore la somma ingiunta in decreto oltre alle spese tutte e agli interessi moratori maturati e maturandi o, in subordine, quella ritenuta di giustizia e/o che risulterà in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa oltre ad accessori di legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 5888/2023 pubblicato in data 31/03/2023, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 14.198,36 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa da a saldo del corrispettivo per la vendita di CP_1
prodotti di carpenteria metallica.
A sostegno è stato dedotto che la controparte si è resa gravemente inadempiente quanto ai termini di consegna pattuiti, causando all'opponente maggiori costi nell'ordine di circa Euro 15.000,00 che sono stati trattenuti sul totale dovuto (punto “17” dell'atto di citazione); inoltre tali ritardi avrebbero avuto ripercussioni anche sul cantiere aperto presso il proprio cliente finale, con conseguente necessità di riconoscere a questo uno sconto di
Euro 24.010,00 al fine di preservare i rapporti commerciali.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, ove anche vi fossero stati dei ritardi nelle consegne imputabili alla società opposta, i prodotti sono stati però comunque accettati dall'opponente che perciò era tenuta a pagarne integralmente il prezzo pattuito, senza poter operare decurtazioni.
Il mero ritardo, invece, può essere solo fonte di responsabilità risarcitoria,
a norma dell'art. 1218 cod. civ.
3 Nella fattispecie, tuttavia, è da escludere qualsiasi responsabilità della
Controparte_2
, dalla documentazione da quest'ultima versata in atti, emerge che, a
[...]
fronte di un ordine di acquisto in data 29/11/2021 con consegne richieste tra il
13/12/2021 e il 23/12/2021 (doc. 2 di parte opposta), solo in seguito emerse la necessità di eseguire sui manufatti anche dei controlli non distruttivi, il cui maggiore costo fu approvato dall'acquirente soltanto in Parte_1
data 29/12/2021 (docc. 3-4-5-6 di parte opposta).
Ma in realtà l'effettiva specificazione delle nuove lavorazioni richieste fu compiuta dall'opponente ancora alcuni giorni dopo e precisamente in data
04/01/2022 (doc. 7 di parte opposta).
Consegue da quanto sopra che l'inosservanza delle date di consegna indicate nell'ordine di acquisto del 29/11/2021 fu dovuta esclusivamente alla richiesta, formulata in seguito dall'acquirente, di eseguire sui prodotti anche tutta una serie di controlli non distruttivi che inizialmente non aveva indicato e che perciò non erano stati previsti nella prima offerta.
Dunque, se negligenza vi fu, questa va ricercata nel personale della
[...]
che ebbe a richiedere alla un preventivo senza Parte_1 CP_1
controlli non distruttivi sui materiali ignorando che il loro cliente finale invece ne aveva bisogno, salvo poi rendersi conto della necessità di tali controlli e chiederne l'esecuzione in pieno periodo natalizio.
Parimenti infondata è la richiesta risarcitoria per presunti maggiori costi di trasporto, atteso che fu l'odierna opponente a decidere di ritirare i manufatti direttamente presso la sede di altra impresa cui l'opposta aveva affidato una parte delle lavorazioni, al fine di accelerare i tempi essendo a sua volta in
4 ritardo sui propri tempi di consegna al cliente finale;
ritardo però soltanto ad essa imputabile, essendosi rivolta alla solo alla fine del mese di CP_1
novembre e avendo pure - come si è visto con negligenza - omesso di segnalare la necessità dei controlli non distruttivi, così procrastinando l'inizio delle lavorazioni da parte della e inevitabilmente anche le singole CP_1
consegne.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5888/2023 pubblicato in data 31/03/2023 e ogni altra domanda, anche in via riconvenzionale, proposta da Parte_1
2)condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 23 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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