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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2670/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13295/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100185055417000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293369260000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293369260000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050648711000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050648711000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160048778561000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089632855000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170019160165000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170067024134000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170099322529000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170150857061000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219425254000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180014145832000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110398307000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001486992000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001486992000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190044612211000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190069332419000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138851838000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210011800456000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210072723140000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.07.2023 il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239038767984000 notificata in data 31.05.2023 e alle sottese cartelle di pagameto.
Il ricorrente eccepisce la decadenza e prescrizione del diritto di credito per tardiva e/o omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità per difetto di motivazione dell'atto; la mancata indicazione dei ruoli ed eccezione di nullità per violazione dell'art. 12 e 77 DPR 602/73, art. 2839 e 2841 c.c.; calcolo interessi e relativo difetto di motivazione e chiarezza in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 ed in violazione dell'art. 7
L. 212/000 ed in violazione specifica delle seguenti norme: art. 1283 c.c., art. 2 comma 3 del D.Lgs
472/1997, art. 3 L. 241/90, art. 20 DPR 602/73, art. 30 DPR 602/73 e art. 17
D.Lgs 112/1999.
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che rigetta in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta privo di qualsiasi fondamento. Infatti per quanto riguarda la mancanza della notifica delle cartelle sottese alla intimazione impugnata, si fa notare che dagli atti in causa risulta che le stesse sono state invece regolarmente notificate.
Questa Corte, valutando gli atti, ritiene che l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che , ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d. lgs. n.
546/1992, la stessa resta sindacabile in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica delle relative cartelle che sono tutte state, invece, regolarmente notificate. Le stesse non sono state impugnate nei termini di legge, così come anche la prescrizione che, viene interrotta, da parte dell'Ente della riscossione, con i seguenti atti: 1) intimazione di pagamento n.
09720159093556456000 notificata in data 11.02.2016; 2) intimazione di pagamento
0972016906206148000 notificata in data 26.12.2016; 3) intimazione di pagamento n.
09720189109823923000 notificato in data18.07.2019; 4) intimazione di pagamento n.
09720199056603339000 notificata in data 08.02.2020; 5) intimazione di pagamento n.
09720229023985251000 notificata in data 11.07.2022; 6) intimazione di pagamento n.
9720239038767984000 notificata in data 30.05.2023. Pertanto appare chiaro che le stesse sono state correttamente notificate e ricordando che le dichiarazioni del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso. La relata del messo notificatore costituisce un documento attestante una realtà di fatto coperta da presunzione di legalità; pertanto, le indicazioni contenute nella relata stessa possono essere rettificate od annullate solo dal giudice penale, dietro querela proposta dal soggetto leso.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata,se le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non vengono impugnate, esse divengono irrimediabilmente definitive e la prescrizione non può più essere fatta valere. Si fa notare che è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e
156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica – peraltro, come detto, insussistenti – allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n.
416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Neppure la doglianza della mancata motivazione in ordine al conteggio degli interessi appare fondata.Il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica compiutamente regolata dalla pertinente normativa quanto a decorrenza ed ammontare (anche Corte di cassazione 2019/6812 e
2021/31000). Quand'anche la cartella non recasse alcuna indicazione al riguardo, ciò non ne comporterebbe l'invalidità in quanto si tratterebbe di mancanza inidonea ad arrecare pregiudizio effettivo al contribuente, ugualmente in grado di controllare l'esattezza dei conteggi e farne valere gli eventuali errori, che nella specie, però non sono stati neppure adombrati. Per di più, la cartella non tace affatto sul punto, ma distingue separatamente gli interessi dalla sorte e dalle sanzioni e ne indica la base normativa,
l'aliquota e le modalità di calcolo precisando anche sia la data di predisposizione della comunicazione che quella di esecutività del ruolo.
Quanto detto assorbe pienamente tutte le altre eccezioni avanzate nel ricorso dal contribuente.
La Corte respinge il ricorso mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso e si condanna la parte resistente alle spese di Euro 5.000,00 onnicomprensive.
Roma, 17 dicembre 2025.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13295/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239038767984000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100185055417000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293369260000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110293369260000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050648711000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050648711000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160048778561000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089632855000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170019160165000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170067024134000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170099322529000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170150857061000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170219425254000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180014145832000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180110398307000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001486992000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001486992000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190044612211000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190069332419000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190138851838000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210011800456000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210072723140000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.07.2023 il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239038767984000 notificata in data 31.05.2023 e alle sottese cartelle di pagameto.
Il ricorrente eccepisce la decadenza e prescrizione del diritto di credito per tardiva e/o omessa notifica delle cartelle di pagamento;
la nullità per difetto di motivazione dell'atto; la mancata indicazione dei ruoli ed eccezione di nullità per violazione dell'art. 12 e 77 DPR 602/73, art. 2839 e 2841 c.c.; calcolo interessi e relativo difetto di motivazione e chiarezza in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 ed in violazione dell'art. 7
L. 212/000 ed in violazione specifica delle seguenti norme: art. 1283 c.c., art. 2 comma 3 del D.Lgs
472/1997, art. 3 L. 241/90, art. 20 DPR 602/73, art. 30 DPR 602/73 e art. 17
D.Lgs 112/1999.
Si costituisce, con le proprie controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che rigetta in toto quanto eccepito dal ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta privo di qualsiasi fondamento. Infatti per quanto riguarda la mancanza della notifica delle cartelle sottese alla intimazione impugnata, si fa notare che dagli atti in causa risulta che le stesse sono state invece regolarmente notificate.
Questa Corte, valutando gli atti, ritiene che l'intimazione di pagamento impugnata, emessa a seguito di atti impositivi divenuti ormai definitivi per mancanza di impugnazione, non integrano un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che , ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del d. lgs. n.
546/1992, la stessa resta sindacabile in giudizio solo ed esclusivamente per vizi propri. La stessa intimazione, infatti, poteva essere autonomamente impugnata per vizi propri e circa le debenze in essa sottese, solo in caso di mancata notifica delle relative cartelle che sono tutte state, invece, regolarmente notificate. Le stesse non sono state impugnate nei termini di legge, così come anche la prescrizione che, viene interrotta, da parte dell'Ente della riscossione, con i seguenti atti: 1) intimazione di pagamento n.
09720159093556456000 notificata in data 11.02.2016; 2) intimazione di pagamento
0972016906206148000 notificata in data 26.12.2016; 3) intimazione di pagamento n.
09720189109823923000 notificato in data18.07.2019; 4) intimazione di pagamento n.
09720199056603339000 notificata in data 08.02.2020; 5) intimazione di pagamento n.
09720229023985251000 notificata in data 11.07.2022; 6) intimazione di pagamento n.
9720239038767984000 notificata in data 30.05.2023. Pertanto appare chiaro che le stesse sono state correttamente notificate e ricordando che le dichiarazioni del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso. La relata del messo notificatore costituisce un documento attestante una realtà di fatto coperta da presunzione di legalità; pertanto, le indicazioni contenute nella relata stessa possono essere rettificate od annullate solo dal giudice penale, dietro querela proposta dal soggetto leso.
Ne consegue che, come da giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata,se le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, non vengono impugnate, esse divengono irrimediabilmente definitive e la prescrizione non può più essere fatta valere. Si fa notare che è principio consolidato che qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione debba considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e
156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza di quest'ultimo l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica – peraltro, come detto, insussistenti – allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n.
416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Neppure la doglianza della mancata motivazione in ordine al conteggio degli interessi appare fondata.Il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica compiutamente regolata dalla pertinente normativa quanto a decorrenza ed ammontare (anche Corte di cassazione 2019/6812 e
2021/31000). Quand'anche la cartella non recasse alcuna indicazione al riguardo, ciò non ne comporterebbe l'invalidità in quanto si tratterebbe di mancanza inidonea ad arrecare pregiudizio effettivo al contribuente, ugualmente in grado di controllare l'esattezza dei conteggi e farne valere gli eventuali errori, che nella specie, però non sono stati neppure adombrati. Per di più, la cartella non tace affatto sul punto, ma distingue separatamente gli interessi dalla sorte e dalle sanzioni e ne indica la base normativa,
l'aliquota e le modalità di calcolo precisando anche sia la data di predisposizione della comunicazione che quella di esecutività del ruolo.
Quanto detto assorbe pienamente tutte le altre eccezioni avanzate nel ricorso dal contribuente.
La Corte respinge il ricorso mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Si rigetta il ricorso e si condanna la parte resistente alle spese di Euro 5.000,00 onnicomprensive.
Roma, 17 dicembre 2025.