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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12939 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 14590/2025 all'udienza del 16/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Itri Parte_1 pec e Loredana Gombia pec Email_1 Email_2
che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso per ATP RG
[...]
24938/202M
RICORRENTE E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo Iandolo pec CP_1
t giusta procura alle liti notarile Email_3
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.4.25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir “accertare e dichiarare che il Sig. è invalido ed ha necessità Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi dell'art. 1 Legge 18/80; per l'effetto dichiarare il diritto all'indennità di accompagnamento nella misura e con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa o, da quell'altra anche successiva, che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello per ATP da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.” Deduceva di aver presentato domanda in data 29.07.2021 per il riconoscimento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1, Legge 18/80; che veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave; che promuoveva ricorso ex art 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente tecnico incaricato negava l'invalidità richiesta;
che, pertanto, il ricorrente, in data 20.03.2025, depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; che il ctu non aveva valutato correttamente il quadro cardiologico e quello osteoarticolare;
che aveva l'invalidità richiesta per l'accompagno .
Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso per l'impossibilità di verificare la CP_1 tempestività del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni;
l'inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito, la mancata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione. Nominato un ctu, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Appare dalla consolle che parte ricorrente ha depositato il dissenso alla Ctu in data 20.03.2025 ed il presente ricorso è stato presentato nei termini il 17.4.25. Pertanto il ricorso è tempestivo. Il ricorrente assume come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate, sottolineando l'importanza della delle patologie cardiologiche e quelle osteoarticolari. Si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa relativa all'indennità di accompagno, l'art 1 L18/80 e l'art 1 della L.508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ,abbisognano di un 'assistenza continua ,è concessa un'indennità di accompagno “ per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età, sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare”. Sul punto il ctu del presente procedimento alla luce delle osservazioni di parte ricorrente ha concluso affermando che il ricorrente è invalido al 100% ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza accompagnatore dal luglio 2024 Tale diagnosi, immune da vizi logici, deve essere condivisa, il ricorso deve essere accolto
Le spese di lite vanno compensate in ragione del riconoscimento della prestazione riconosciuta in data successiva alla domanda amministrativa . Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate CP_1 separatamente.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
dichiara la parte ricorrente invalida totale al 100% ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza accompagnatore dal luglio 2024 compensa le spese CP_
condanna l' le spese di ctu ,liquidate con separato atto Roma, 16/12/25 Il giudice