Art. 27.
L' art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".
L' art. 113, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni ed alle indennita' regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati a mezzo dello ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale".