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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza odierna promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. ERRICO GIANFRANCO
Ricorrente
E
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ritualmente depositato ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento indicato in ricorso con cui l'ente aveva chiesto il recupero delle somme di cui all' Ordinanza Ingiunzione n. 01-002041285, notificata il
05.04.2024, relativa all'Atto di accertamento n. 1600.13/12/2019.0271912 del CP_1
13.12.2019, riferito all'anno 2018.
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia CP_1
del contendere atteso che “L'opposta ordinanza è stata emessa a carico della ricorrente per mero errore nell'individuazione del legale rappresentante dell'obbligato La Fenice Soc.
Coop. Soc. ONLUS”..
Ciò posto, rilevato che :
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito
" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente;
- allo stato risulta che la ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo la medesima ottemperato a tutte le obbligazioni su di lei gravanti, inoltrando anche diffida stragiudiziale;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte ritiene che le spese di lite debbano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese di lite CP_1
che si liquidano in EURO 890,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, compensando la residua parte delle spese di lite;
Brindisi, 16/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio