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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 325/22 RG
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, e Fini. Per_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.ta conclude come da foglio depositato telematicamente. Per_1
L'avv. Fini conclude come da comparsa di costituzione.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 325/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Massa, l' ha dedotto: di avere Controparte_2 effettuato delle riparazioni sull'autovettura Nissan Qashqai tg EJ817JG della;
che tale CP_1 vettura era stata coinvolta in un sinistro;
che inizialmente la le aveva ceduto il credito CP_1 risarcitorio conseguente a tale sinistro;
che, preso contatto con la compagnia assicurativa della
, con il relativo perito aveva concordato l'importo delle riparazioni in € 6.500,00; che in CP_1
1 seguito, emerso che la responsabilità del sinistro era della conducente dell'auto della , da un CP_1 lato la compagnia assicurativa aveva rifiutato il risarcimento, dall'altro le parti avevano convenuto di risolvere la cessione del credito;
che a seguito di questo, per venire incontro alla , il 2.3.20 CP_1 aveva emesso la fattura per le riparazioni per il minor importo di € 4.880,00 iva inclusa;
che la aveva versato unicamente due acconti di € 1.500,00 uno anteriormente all'emissione della CP_1 fattura, l'altro il 5.6.20.
Chiesto ed ottenuto, per la differenza di € 1.880,00, un decreto ingiuntivo, la ha CP_1 proposto opposizione sostenendo: che l'importo della fattura era eccessivo;
che i lavori non erano stati fatti a regola d'arte; che erano stati utilizzati dei pezzi di ricambio usati.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del d. i. opposto e, in subordine, la compensazione dell'importo ingiunto con le spese da sostenere per porre rimedio ai difetti riscontrati.
L'opposta ha contestato le difese della , sostenendo la correttezza del proprio operato CP_1 ed eccependo la decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi, data la tardività della relativa denuncia.
L ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 281/21, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
La ha proposto appello e l' si è costituta, entrambi ribadendo le CP_1 Controparte_2 proprie tesi.
Motivi della decisione
1. – L'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia è fondata.
A fronte della riconsegna dell'auto, avvenuta il 21.1.20, la prima contestazione dei vizi è infatti quella contenuta nella pec del 12.11.20 (secondo le stesse allegazioni attoree, il 5.6.20, al momento del secondo pagamento, il marito della aveva solo genericamente contestato la CP_1 fattura).
Per quanto sia necessario un po' di tempo per rendersi conto della presenza dei vizi in questione (la cui presenza è stata in effetti riscontrata dal ctu), non pare dunque dubbio che la denuncia in questione debba essere ritenuta tardiva, anche volendo far applicazione dell'art. 1322 d. lgs. 206/05, nel testo all'epoca vigente. Secondo tale norma, il termine di decadenza era infatti pari a due mesi dalla scoperta del vizio.
Né, in contrario, può aderirsi alla tesi della , secondo la quale tale scoperta sarebbe CP_1 avvenuta solo a seguito della relazione tecnica del proprio consulente. Il relativo incarico è infatti successivo alla predetta pec del 12.11.20, che, come riferito, conteneva già la denuncia in questione.
È dunque evidente che la conoscenza dei vizi non dipendeva da tale relazione.
2. – Nondimeno, il fatto di avere utilizzato pezzi di ricambio usati (circostanza parimenti riscontrata dal ctu), laddove gli accordi fra le parti si riferivano bensì all'utilizzo di pezzi di ricambio non originali, ma non di pezzi di ricambio usati (v. in tal senso il documento sottoscritto dalle parti
2 in data 20.11.19, riportato nella relazione del ctu, dove è barrata la casella relativa ai ricambi alternativi e non quella relativa ai ricambi usati) non rappresenta un vizio, bensì un inadempimento.
A questo proposito non si pone dunque un problema di decadenza.
3. – Premesso quanto precede, e considerato che il ctu, tenendo conto dell'utilizzo di pezzi di ricambio usati, ha quantificato in € 3.327,53 iva compresa il corrispettivo dei lavori in questione, ne consegue che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la condannata a versare all' la differenza di € 327,53, oltre interessi legali CP_1 Controparte_2 dalla consegna della fattura (pacificamente avvenuta il 5.6.20) al saldo.
Tale credito non può essere compensato con la somma di € 800,00, che il ctu ha quantificato come costo delle riparazioni necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati nell'opera dell' , posto quanto detto sopra circa la decadenza dal diritto alla garanzia per tali vizi. Controparte_2
4. – Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la domanda è stata accolta per una somma pari a circa un quinto di quella pretesa (€ 327,53 rispetto ad € 1.880,00) esse sono da compensare nella misura di due quinti. I residui tre quinti, liquidati in dispositivo, dovranno far carico all'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la a versare all' , per il titolo di cui in motivazione, la somma di CP_1 Controparte_2
€ 327,53, oltre interessi come indicato;
compensa le spese nella misura di due quinti;
condanna l' a rifondere alla i residui tre quinti, che, con riferimento ad Controparte_2 CP_1 entrambi i gradi di giudizio liquida in € 1.200,00 per compenso del difensore ed € 42,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
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Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, e Fini. Per_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv.ta conclude come da foglio depositato telematicamente. Per_1
L'avv. Fini conclude come da comparsa di costituzione.
I difensori delle parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 325/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Massa, l' ha dedotto: di avere Controparte_2 effettuato delle riparazioni sull'autovettura Nissan Qashqai tg EJ817JG della;
che tale CP_1 vettura era stata coinvolta in un sinistro;
che inizialmente la le aveva ceduto il credito CP_1 risarcitorio conseguente a tale sinistro;
che, preso contatto con la compagnia assicurativa della
, con il relativo perito aveva concordato l'importo delle riparazioni in € 6.500,00; che in CP_1
1 seguito, emerso che la responsabilità del sinistro era della conducente dell'auto della , da un CP_1 lato la compagnia assicurativa aveva rifiutato il risarcimento, dall'altro le parti avevano convenuto di risolvere la cessione del credito;
che a seguito di questo, per venire incontro alla , il 2.3.20 CP_1 aveva emesso la fattura per le riparazioni per il minor importo di € 4.880,00 iva inclusa;
che la aveva versato unicamente due acconti di € 1.500,00 uno anteriormente all'emissione della CP_1 fattura, l'altro il 5.6.20.
Chiesto ed ottenuto, per la differenza di € 1.880,00, un decreto ingiuntivo, la ha CP_1 proposto opposizione sostenendo: che l'importo della fattura era eccessivo;
che i lavori non erano stati fatti a regola d'arte; che erano stati utilizzati dei pezzi di ricambio usati.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del d. i. opposto e, in subordine, la compensazione dell'importo ingiunto con le spese da sostenere per porre rimedio ai difetti riscontrati.
L'opposta ha contestato le difese della , sostenendo la correttezza del proprio operato CP_1 ed eccependo la decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi, data la tardività della relativa denuncia.
L ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Con sentenza n. 281/21, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione.
La ha proposto appello e l' si è costituta, entrambi ribadendo le CP_1 Controparte_2 proprie tesi.
Motivi della decisione
1. – L'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia è fondata.
A fronte della riconsegna dell'auto, avvenuta il 21.1.20, la prima contestazione dei vizi è infatti quella contenuta nella pec del 12.11.20 (secondo le stesse allegazioni attoree, il 5.6.20, al momento del secondo pagamento, il marito della aveva solo genericamente contestato la CP_1 fattura).
Per quanto sia necessario un po' di tempo per rendersi conto della presenza dei vizi in questione (la cui presenza è stata in effetti riscontrata dal ctu), non pare dunque dubbio che la denuncia in questione debba essere ritenuta tardiva, anche volendo far applicazione dell'art. 1322 d. lgs. 206/05, nel testo all'epoca vigente. Secondo tale norma, il termine di decadenza era infatti pari a due mesi dalla scoperta del vizio.
Né, in contrario, può aderirsi alla tesi della , secondo la quale tale scoperta sarebbe CP_1 avvenuta solo a seguito della relazione tecnica del proprio consulente. Il relativo incarico è infatti successivo alla predetta pec del 12.11.20, che, come riferito, conteneva già la denuncia in questione.
È dunque evidente che la conoscenza dei vizi non dipendeva da tale relazione.
2. – Nondimeno, il fatto di avere utilizzato pezzi di ricambio usati (circostanza parimenti riscontrata dal ctu), laddove gli accordi fra le parti si riferivano bensì all'utilizzo di pezzi di ricambio non originali, ma non di pezzi di ricambio usati (v. in tal senso il documento sottoscritto dalle parti
2 in data 20.11.19, riportato nella relazione del ctu, dove è barrata la casella relativa ai ricambi alternativi e non quella relativa ai ricambi usati) non rappresenta un vizio, bensì un inadempimento.
A questo proposito non si pone dunque un problema di decadenza.
3. – Premesso quanto precede, e considerato che il ctu, tenendo conto dell'utilizzo di pezzi di ricambio usati, ha quantificato in € 3.327,53 iva compresa il corrispettivo dei lavori in questione, ne consegue che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la condannata a versare all' la differenza di € 327,53, oltre interessi legali CP_1 Controparte_2 dalla consegna della fattura (pacificamente avvenuta il 5.6.20) al saldo.
Tale credito non può essere compensato con la somma di € 800,00, che il ctu ha quantificato come costo delle riparazioni necessarie per porre rimedio ai vizi riscontrati nell'opera dell' , posto quanto detto sopra circa la decadenza dal diritto alla garanzia per tali vizi. Controparte_2
4. – Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la domanda è stata accolta per una somma pari a circa un quinto di quella pretesa (€ 327,53 rispetto ad € 1.880,00) esse sono da compensare nella misura di due quinti. I residui tre quinti, liquidati in dispositivo, dovranno far carico all'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la a versare all' , per il titolo di cui in motivazione, la somma di CP_1 Controparte_2
€ 327,53, oltre interessi come indicato;
compensa le spese nella misura di due quinti;
condanna l' a rifondere alla i residui tre quinti, che, con riferimento ad Controparte_2 CP_1 entrambi i gradi di giudizio liquida in € 1.200,00 per compenso del difensore ed € 42,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
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