I rappresentanti legali delle aziende pubbliche o private che non adempiano al versamento dei contributi previdenziali, entro il termine stabilito dall' articolo 16, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830 , sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 2 milioni, salvo che il fatto non costituisca reato.
Le aziende sono tenute, altresi', all'adempimento delle obbligazioni civili previste all' articolo 111, numeri 1) e 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni.