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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n.1373/23 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.2684/22 da
società C.V.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1
in qualità di rappresentante legale della società
[...] Controparte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Francesco Medina , mandato in atti
Attrici
Opponenti
Contro
rappresentata e difesa dall' Controparte_2
avv. Mauro Finocchito mandato in atti
Convenuto Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la società C.V.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e in qualità di rappresentante legale della società Parte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio la per sentir Controparte_2
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2684/2022 avente ad oggetto pagamento fornitura prodotti ortofrutticoli
L'opponente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di pagamento per omesso esperimento della domanda di mediazione.
Nel merito, sostanzialmente sosteneva che la merce consegnata era risultata 2
affetta di vizi, e quindi reclamava, una riduzione del debito;
Asseriva di aver in ogni caso corrisposto circa €.60.010,27 in “pagamento e saldo delle fatture emesse dalla in contanti, con assegni bancari e con bonifici Controparte_2
bancari; eccepiva il difetto di legittimazione passiva della cessionaria,
obiettando che “la società CVP s.r.l. non ha mai intrattenuto e non intrattiene alcun rapporto commerciale con la società opposta Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' opposta ll quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con vittoria di spese e competenze di lite .
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza del 28.02.2025 per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omessa attivazione della mediazione perché l'oggetto del procedimento di ingiunzione non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, né è prevista la negoziazione assistita.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Premesso che effettivamente “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell 'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Attore
sostanziale) Cass. civ. sez. III, 03/03/2009, n. 5071
Nel caso che ci occupa l'opposta, tuttavia ha provato la fondatezza delle pretese fatte valere con il decreto ingiuntivo in oggetto. 3
Tanto avveniva, attraverso tutta l'istruzione probatoria dalla quale è stato agevole ricostruire la dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti processuali,
che ha portato questo Giudicante e ritenere adeguatamente provato l'importo richiesto dall' opposta e posto a base del decreto ingiuntivo in oggetto, peraltro è appena il caso di rilevare che alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite 30.10.2001 n.13533 il creditore che agisce per il
pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova della fonte
dalla quale deriva il suo diritto, mente il debitore che ne eccepisca l'avvenuto
pagamento deve dare prova del predetto pagamento.
Nella specie tutta la produzione documentale pure versata in atti,
dall'apponente pur provando un rapporto di fornitura merce e relativi pagamenti, non è stata sufficiente a provare adeguatamente il pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Quanto agli asseriti vizi della merce che, secondo prospettazione di parte opponente darebbe diritto ad una riduzione dell'importo portato dal provvedimento monitorio;
-in disparte l'intervenuta eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia eccepita tempestivamente da parte opposta, - l'affermazione è rimasta totalmente priva di qualsiasi idoneo .
Parimenti va disatteso il motivo di opposizione inerente il difetto di legittimazione passiva di CVP s.r.l. in qualità di cessionaria del ramo di azienda – supermercato già di sulla considerazione di non aver CP_3
mai intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, e comunque negando in ogni caso di dover rispondere dei debiti della in Controparte_1
supporto probatorio in quanto non risulterebbero dai libri contrabili obbligaotri
elemento imprescindibile per l'insorgere di una responsabilità in capo
all'acquirente ex art.2560 2° co c.c. 4
Ad avviso di questo giudicante non riconoscere la responsabilità solidale della cessionaria a causa della mancata menzione dei debiti nei libri contrabili;
alla luce dei rapporti di parentela esistenti tra i legali rappresentati delle sue società e le vicende societarie intercorse tra stesse ben descritte dalla opposta ed evidenti dalla documentazione versata in atti, significherebbe privare la di ogni tutela la ,c la quale peraltro ha Controparte_2 Parte_2
fatto affidamento sulla solvibilità della cessionaria ( come ribadito anche dalla
S.C. di Cassazione Sez.III 10.12.2019 n. 32134 in un caso analogo)
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa,
così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2684/22.
2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.300,00 ( Euro tremilatrecento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre accessori, come per legge.
Lecce, 28.02.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA Opposizione Decreto
nella causa civile iscritta al n.1373/23 del ruolo civile contenzioso, promossa Ingiuntivo. n.2684/22 da
società C.V.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_1
in qualità di rappresentante legale della società
[...] Controparte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Francesco Medina , mandato in atti
Attrici
Opponenti
Contro
rappresentata e difesa dall' Controparte_2
avv. Mauro Finocchito mandato in atti
Convenuto Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la società C.V.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e in qualità di rappresentante legale della società Parte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio la per sentir Controparte_2
revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2684/2022 avente ad oggetto pagamento fornitura prodotti ortofrutticoli
L'opponente preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda di pagamento per omesso esperimento della domanda di mediazione.
Nel merito, sostanzialmente sosteneva che la merce consegnata era risultata 2
affetta di vizi, e quindi reclamava, una riduzione del debito;
Asseriva di aver in ogni caso corrisposto circa €.60.010,27 in “pagamento e saldo delle fatture emesse dalla in contanti, con assegni bancari e con bonifici Controparte_2
bancari; eccepiva il difetto di legittimazione passiva della cessionaria,
obiettando che “la società CVP s.r.l. non ha mai intrattenuto e non intrattiene alcun rapporto commerciale con la società opposta Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' opposta ll quale nella piena impugnativa di quanto ex adverso dedotto e rilevato concludeva chiedendo, chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed i diritto con vittoria di spese e competenze di lite .
La causa veniva istruita con produzione documentale e prova testimoniale precisate le conclusioni la causa veniva fissata l'udienza del 28.02.2025 per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omessa attivazione della mediazione perché l'oggetto del procedimento di ingiunzione non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, né è prevista la negoziazione assistita.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Premesso che effettivamente “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell 'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Attore
sostanziale) Cass. civ. sez. III, 03/03/2009, n. 5071
Nel caso che ci occupa l'opposta, tuttavia ha provato la fondatezza delle pretese fatte valere con il decreto ingiuntivo in oggetto. 3
Tanto avveniva, attraverso tutta l'istruzione probatoria dalla quale è stato agevole ricostruire la dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti processuali,
che ha portato questo Giudicante e ritenere adeguatamente provato l'importo richiesto dall' opposta e posto a base del decreto ingiuntivo in oggetto, peraltro è appena il caso di rilevare che alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite 30.10.2001 n.13533 il creditore che agisce per il
pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova della fonte
dalla quale deriva il suo diritto, mente il debitore che ne eccepisca l'avvenuto
pagamento deve dare prova del predetto pagamento.
Nella specie tutta la produzione documentale pure versata in atti,
dall'apponente pur provando un rapporto di fornitura merce e relativi pagamenti, non è stata sufficiente a provare adeguatamente il pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
Quanto agli asseriti vizi della merce che, secondo prospettazione di parte opponente darebbe diritto ad una riduzione dell'importo portato dal provvedimento monitorio;
-in disparte l'intervenuta eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia eccepita tempestivamente da parte opposta, - l'affermazione è rimasta totalmente priva di qualsiasi idoneo .
Parimenti va disatteso il motivo di opposizione inerente il difetto di legittimazione passiva di CVP s.r.l. in qualità di cessionaria del ramo di azienda – supermercato già di sulla considerazione di non aver CP_3
mai intrattenuto rapporti commerciali con la società opposta, e comunque negando in ogni caso di dover rispondere dei debiti della in Controparte_1
supporto probatorio in quanto non risulterebbero dai libri contrabili obbligaotri
elemento imprescindibile per l'insorgere di una responsabilità in capo
all'acquirente ex art.2560 2° co c.c. 4
Ad avviso di questo giudicante non riconoscere la responsabilità solidale della cessionaria a causa della mancata menzione dei debiti nei libri contrabili;
alla luce dei rapporti di parentela esistenti tra i legali rappresentati delle sue società e le vicende societarie intercorse tra stesse ben descritte dalla opposta ed evidenti dalla documentazione versata in atti, significherebbe privare la di ogni tutela la ,c la quale peraltro ha Controparte_2 Parte_2
fatto affidamento sulla solvibilità della cessionaria ( come ribadito anche dalla
S.C. di Cassazione Sez.III 10.12.2019 n. 32134 in un caso analogo)
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando
nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa,
così dispone:
1)Rigetta l'opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2684/22.
2) Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi €. 3.300,00 ( Euro tremilatrecento/00)
di cui 200,00 per spese, oltre accessori, come per legge.
Lecce, 28.02.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo