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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4826/2024 di appello avverso la sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Genova n. 1347/2023, depositata in data 5 novembre 2023, promosso da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bottaro, per mandato allegato alla citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Genova;
- APPELLANTE - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Romoli, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio della stessa;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova del
5.9.2023, depositata il 5.11.2023, n. 1347/23, contrariis reiectis,
a) in totale riforma, per i motivi tutti di cui al presente atto d'appello, dell'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Genova del 5.9.2023, depositata il 5.11.2023, n.
1347/23, previa ogni opportuna e meglio vista statuizione, dichiarare la nullità e/o annullare e/o disporre l'annullamento, del verbale di accertamento di violazione cron. n.
223/2021/U del 2.9.2021 del , con ogni Controparte_1 Controparte_2 consequenziale statuizione.
b) Vinte le spese di entrambe i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie tutte del caso e meglio viste, come segue provvedere:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la decadenza della Signora Parte_1 dall'appello promosso con atto notificato in data 03.05.2024 per decorso del termine di
Legge;
NEL MERITO dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare quanto disposto dal Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa Gianmarco con la Sentenza n. n. 1347/2023 emessa in data
05/09/2023 e depositata il 05/11/2023.
Non si accettano richieste istruttorie, eccezioni e domande nuove.
Con vittoria delle spese di lite, oltre ad accessori di legge del presente grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.
1. ha appellato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Genova (sent. n. Parte_1
1347/2023 del 5/11/2023) ha respinto il ricorso da lei proposto, confermando il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. n. 223\2021\U del 2.9.2021, elevato dal
Corpo di Polizia Locale di in data 02/09/2021. CP_1
2. Col verbale citato era stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 142 co. 8 del Codice della Strada, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre
10 km/h ma non oltre i 40 km/h.
Più precisamente, la violazione contestata riguardava la conduzione di un motoveicolo intestato all'appellante che, in data 12/06/2021 alle ore 11.39, a una velocità di 76 km/h sulla SS 45 al km 46+250 in direzione Piacenza in cui il limite era fissato in 50 km/h, lo oltrepassava, tenuto conto della tolleranza del 5%, di 21 km/h.
3. proponeva opposizione avverso tale verbale di accertamento ritenendo Parte_1 che il “dispositivo di controllo di tipo omologato e, precisamente, Velomatic 512D matricola 2319, sul quale sarebbero state effettuate verifiche preventive” fosse un apparecchio sul quale non era stata verificata in concreto la perfetta funzionalità prima dell'uso “sicché la semplice taratura dell'apparecchio, che sarebbe stato in ogni caso sarà onere del provare, non consentiva di ritenere che lo stesso fosse Controparte_1 perfettamente funzionante prima del suo utilizzo il giorno 12.6.2021”; inoltre, “nel verbale era stato dato atto che il certificato di taratura dell'apparecchio era in corso di validità dal 4.5.2020 al 3.5.2021, rilasciato da parte di centro accreditato, e quindi ampiamente scaduto nel momento in cui venne accertata la asserita violazione”; riteneva poi vi fosse un errore sul modello del proprio motoveicolo indicato nel verbale.
4. Il Giudice di pace rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, con la seguente motivazione (riportata integralmente):
“Con verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021 il CP_1
contestava all'opponente la violazione del disposto di cui all'art. 142 co. 8 cds
[...] commessa il 12.06.2021 ad ore 11.30 in , SS 45 KM 46 + 250 direzione Piacenza, CP_1 alla guida del motoveicolo Ducati, Z1000 SX tg. EC02064 per aver circolato alla velocità di 76 km\h quando il limite di velocità era 50 km\h.
Il ricorrente contesta la mancata taratura dell'apparecchiatura di rilevazione, l'errata indicazione del veicolo.
Il Comune ha replicato depositando i certificati di avvenuta omologa e taratura dell'apparecchio Velomatic 512D matr. 2319 effettuata il 18.5.2021 e quindi in corso di validità al 12.6.2021; il verbale di accertamento contiene i dati identificativi della violazione quali indicati dall'art. 283 del regolamento di esecuzione del codice della strada;
sono correttamente indicate generalità, targa, luogo dell'infrazione, non è rilevante la non corretta indicazione del modello anche alla luce del fotogramma in atti che individua il mezzo del ricorrente.
Il ricorso è quindi respinto con conseguente conferma del verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021; può trovare accoglimento la domanda di riduzione al minimo edittale delle sanzioni.
Giusti motivi inducono a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite”.
5. Con atto di citazione in appello la eccepiva la nullità delle difese del Pt_1 [...]
per difetto di valida procura conferita all'avv. Raffaella Romoli del Foro CP_1 mediante autentica della sottoscrizione rilasciata dal segretario comunale, quindi, al di fuori dei poteri accertativi dello stesso;
si tratta di procura generale e non speciale “atteso che non fa riferimento alcuno all'opposizione proposta dalla signora ; rilasciata Pt_1 anteriormente al provvedimento impugnato.
Inoltre, riproponeva le contestazioni relative alla mancata verificata della perfetta funzionalità dell'apparecchio in quanto nel verbale “è riportata una mera frase di rito
“..sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive indicate nel manuale
d'uso..” che non consente in alcun modo di affermare che il pubblico ufficiale accertatore abbia effettuato in sua presenza le previste verifiche tecniche” e, pertanto, “occorreva, a fronte della contestazione mossa dalla ricorrente, dare prova positiva di tale attività” mentre la sentenza impugnata avrebbe omesso di affrontare lo specifico motivo di opposizione “limitandosi ad affermare in parte motiva che il aveva depositato i CP_1 certificati di avvenuta omologa e taratura dell'apparecchio Velomatic 512D matr.
2319”; impugna, inoltre, la sentenza ritenendo che vi sia un errore “laddove il Giudice di
Pace ha affermato che “non è rilevante la non corretta indicazione del modello anche alla luce del fotogramma in atti che individua il mezzo del ricorrente”.”.
Infine, la ripropone la censura circa “l'attestazione contenuta nel verbale Pt_1 impugnato sulla validità del certificato di taratura dell'apparecchio”, ritenendo che i documenti prodotti in primo grado dal non possano essere considerati in quanto CP_1 dimessi in causa dal legale della parte convenuta senza che vi fosse per le ragioni sopra riportate una procura valida alle liti.
6. Il resisteva eccependo la tardività dell'appello, la validità della Controparte_1 procura alle liti rilasciata, nel merito le asserzioni non provate dell'appellante.
7. L'appello proposto deve essere rigettato, con conferma del verbale impugnato, tuttavia con diversa motivazione rispetto alle apodittiche asserzioni contenute nella sentenza del
Giudice di Pace.
7.1. Va rigettata l'eccezione di tardività proposta dal : ai fini della Controparte_1 decorrenza del termine “lungo” per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ., il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui il cancelliere attribuisce alla sentenza il numero identificativo e la data, rendendo il provvedimento ostensibile agli interessati
(Cass., Ordinanza 29/01/2019 n. 2362), e nel caso di specie la data di pubblicazione indicata nel provvedimento è il 5 novembre 2023, con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta il 3 maggio 2024, data non controversa fra le parti.
7.2. Il primo motivo di appello formulato dalla e relativo ai profili di invalidità Pt_1 della procura alle liti rilasciata dal appellato al proprio difensore deve essere CP_1 rigettato.
Infatti, sulla scorta di Cass. 20 gennaio 2014, n. 986, cui si ritiene di aderire, deve ritenersi che la procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente sia valida atteso che, a norma dell'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma quarto, lettera c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede espressamente che il segretario possa “rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente”. Nel caso di specie, dunque, la procura alle liti è stata rilasciata con scrittura privata e tale atto è stata certamente redatto nell'interesse dell'ente, quindi autenticabile dal segretario comunale.
Inoltre, la procura dimessa in relazione al primo grado di giudizio si può circoscrivere non ad un'indistinta e generale serie di giudizi ma a tutti quelli (e solo quelli) relativi ai verbali di accertamento e conseguenti procedimenti ingiuntivi/coattivi emessi dalla
Polizia Municipale dal 2016 al 2021. Tale procura non è stata contestata in primo grado e, pertanto, non è stato contestato lo ius postulandi del difensore nell'interesse del proprio assistito né il diritto dello stesso di rappresentarlo;
inoltre, la mancata contestazione nel primo grado ha anche impedito all'ente di regolarizzare, eventualmente, la propria posizione.
La contestazione solo in grado di appello della circostanza non può avere alcun effetto invalidante, attese le ragioni previamente esposte e la considerazione che in secondo grado è stata depositata una procura alle liti diversa e che reca il preciso riferimento alla difesa avverso l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Genova n.
1347/2023.
7.3. Come conseguenza del rigetto del motivo di appello precedente, ne deriva la validità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore del e la Controparte_1 ammissibilità della documentazione dallo stesso depositata nel processo di primo grado.
Per l'effetto anche il motivo di appello inerente alla mancata taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento dell'infrazione deve essere disatteso.
Infatti, il Comune ha regolarmente prodotto già in primo grado il certificato dell'apparecchio Velomatic 512D, matricola n. 2319, da cui risulta la regolare esecuzione delle verifiche periodiche in data 18 maggio 2021 ed avente validità sino al 17 maggio
2022, ossia nel periodo relativo al rilevamento contestato avvenuto il 12 giugno 2021.
L'errore formale contenuto nel verbale e relativo al periodo di validità della precedente verifica non può inficiare la regolarità sostanziale dell'operazione di accertamento posta in essere e la conseguente legittimità della stessa.
7.4. Quanto al motivo di appello inerente le mancate verifiche di funzionalità sull'apparecchio rilevatore, correttamente la difesa del rileva che sul verbale CP_1 notificato era stato attestato dal pubblico ufficiale accertatore che l'infrazione “è stata rilevata mediante dispositivo di controllo di tipo omologato e precisamente Velomatic
512D matricola 2319 – sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive indicate dal manuale d'uso e dal decreto di omologazione”, producendone altresì la certificazione relativa alla regolare taratura dell'apparecchio sub doc. 5.
Ebbene tale attestazione resa da un pubblico ufficiale qualora si fosse voluto contestarla, si sarebbe dovuto farlo mediante proposizione di querela di falso.
Infatti, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass., 27 ottobre 2008, n. 25842).
Deve, pertanto, potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale impugnato con cui gli agenti della polizia municipale hanno attestato di conoscere che sull'apparecchio
Velomatic erano state effettuate le previste verifiche preventive indicate dal manuale d'uso e dal decreto di omologazione, non potendosi certo ritenere che tale dichiarazione sia qualificabile come una “mera sensazione” o una “valutazione personale”.
Per l'effetto, le semplici contestazioni svolte dalla non possono trovare Pt_1 accoglimento, essendo necessaria la proposizione di querela di falso per vincere la forza fidefacente dell'attestazione impugnata.
7.5. Anche il motivo di appello relativo all'erronea indicazione nel verbale del modello del veicolo non può trovare accoglimento.
L'appellante, infatti, non contesta né di essere stato alla guida del motoveicolo in occasione dell'infrazione contestata, né di essere stato il proprietario dello stesso nel medesimo momento, né che la targa di riferimento dello stesso sia stata indicata correttamente.
La invece, eccepisce solamente un vizio formale, ovvero l'indicazione Pt_1 parzialmente errata del tipo di veicolo.
Ebbene tale eccezione deve essere rigettata: la corretta interpretazione teleologica della disposizione di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), infatti, deve essere diretta a far sì che il verbale indichi univocamente il soggetto proprietario del mezzo con cui è stata posta in essere la violazione contestata ed il tipo di veicolo con cui è stata commessa.
Ebbene, nel caso di specie non vi è nessuna contestazione in relazione alla circostanza che la violazione contestata sia stata posta in essere con il mezzo di proprietà di Pt_1
e che tale mezzo fosse un motoveicolo targato EC02064.
[...]
Essendo tali dati sufficienti alla corretta e univoca individuazione del soggetto responsabile, la relativa eccezione meramente formale svolta dall'appellata deve essere rigettata.
8. Le spese di lite del presente grado vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore fino ad € 1.100,00 e nei valori medi, e seguono la prevalente soccombenza di parte appellante dovendo, per l'effetto, essere poste per 2/3 a carico di e compensate fra le parti per la Parte_1 quota restante in considerazione delle diverse e più approfondite motivazioni operate dalla presente pronuncia rispetto a quella di prime cure e che hanno condotto alla conferma della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto
Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Genova n. 1347/2023, pubblicata il 5 novembre 2023 e il verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021;
- condanna al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, della quota di 2/3 delle spese di lite che sono liquidate per l'intero nella complessiva somma di € 660,00 oltre accessori, IVA e Cp, compensando fra le parti la quota restante di 1/3.
Genova, 26 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4826/2024 di appello avverso la sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Genova n. 1347/2023, depositata in data 5 novembre 2023, promosso da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bottaro, per mandato allegato alla citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Genova;
- APPELLANTE - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Romoli, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio della stessa;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Genova del
5.9.2023, depositata il 5.11.2023, n. 1347/23, contrariis reiectis,
a) in totale riforma, per i motivi tutti di cui al presente atto d'appello, dell'impugnata sentenza resa dal Giudice di Pace di Genova del 5.9.2023, depositata il 5.11.2023, n.
1347/23, previa ogni opportuna e meglio vista statuizione, dichiarare la nullità e/o annullare e/o disporre l'annullamento, del verbale di accertamento di violazione cron. n.
223/2021/U del 2.9.2021 del , con ogni Controparte_1 Controparte_2 consequenziale statuizione.
b) Vinte le spese di entrambe i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie tutte del caso e meglio viste, come segue provvedere:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la decadenza della Signora Parte_1 dall'appello promosso con atto notificato in data 03.05.2024 per decorso del termine di
Legge;
NEL MERITO dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare quanto disposto dal Giudice di Pace di Genova, Dott.ssa Gianmarco con la Sentenza n. n. 1347/2023 emessa in data
05/09/2023 e depositata il 05/11/2023.
Non si accettano richieste istruttorie, eccezioni e domande nuove.
Con vittoria delle spese di lite, oltre ad accessori di legge del presente grado di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.
1. ha appellato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Genova (sent. n. Parte_1
1347/2023 del 5/11/2023) ha respinto il ricorso da lei proposto, confermando il verbale di accertamento e contestazione di violazione n. n. 223\2021\U del 2.9.2021, elevato dal
Corpo di Polizia Locale di in data 02/09/2021. CP_1
2. Col verbale citato era stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 142 co. 8 del Codice della Strada, che sanziona il superamento dei limiti di velocità di oltre
10 km/h ma non oltre i 40 km/h.
Più precisamente, la violazione contestata riguardava la conduzione di un motoveicolo intestato all'appellante che, in data 12/06/2021 alle ore 11.39, a una velocità di 76 km/h sulla SS 45 al km 46+250 in direzione Piacenza in cui il limite era fissato in 50 km/h, lo oltrepassava, tenuto conto della tolleranza del 5%, di 21 km/h.
3. proponeva opposizione avverso tale verbale di accertamento ritenendo Parte_1 che il “dispositivo di controllo di tipo omologato e, precisamente, Velomatic 512D matricola 2319, sul quale sarebbero state effettuate verifiche preventive” fosse un apparecchio sul quale non era stata verificata in concreto la perfetta funzionalità prima dell'uso “sicché la semplice taratura dell'apparecchio, che sarebbe stato in ogni caso sarà onere del provare, non consentiva di ritenere che lo stesso fosse Controparte_1 perfettamente funzionante prima del suo utilizzo il giorno 12.6.2021”; inoltre, “nel verbale era stato dato atto che il certificato di taratura dell'apparecchio era in corso di validità dal 4.5.2020 al 3.5.2021, rilasciato da parte di centro accreditato, e quindi ampiamente scaduto nel momento in cui venne accertata la asserita violazione”; riteneva poi vi fosse un errore sul modello del proprio motoveicolo indicato nel verbale.
4. Il Giudice di pace rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, con la seguente motivazione (riportata integralmente):
“Con verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021 il CP_1
contestava all'opponente la violazione del disposto di cui all'art. 142 co. 8 cds
[...] commessa il 12.06.2021 ad ore 11.30 in , SS 45 KM 46 + 250 direzione Piacenza, CP_1 alla guida del motoveicolo Ducati, Z1000 SX tg. EC02064 per aver circolato alla velocità di 76 km\h quando il limite di velocità era 50 km\h.
Il ricorrente contesta la mancata taratura dell'apparecchiatura di rilevazione, l'errata indicazione del veicolo.
Il Comune ha replicato depositando i certificati di avvenuta omologa e taratura dell'apparecchio Velomatic 512D matr. 2319 effettuata il 18.5.2021 e quindi in corso di validità al 12.6.2021; il verbale di accertamento contiene i dati identificativi della violazione quali indicati dall'art. 283 del regolamento di esecuzione del codice della strada;
sono correttamente indicate generalità, targa, luogo dell'infrazione, non è rilevante la non corretta indicazione del modello anche alla luce del fotogramma in atti che individua il mezzo del ricorrente.
Il ricorso è quindi respinto con conseguente conferma del verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021; può trovare accoglimento la domanda di riduzione al minimo edittale delle sanzioni.
Giusti motivi inducono a disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite”.
5. Con atto di citazione in appello la eccepiva la nullità delle difese del Pt_1 [...]
per difetto di valida procura conferita all'avv. Raffaella Romoli del Foro CP_1 mediante autentica della sottoscrizione rilasciata dal segretario comunale, quindi, al di fuori dei poteri accertativi dello stesso;
si tratta di procura generale e non speciale “atteso che non fa riferimento alcuno all'opposizione proposta dalla signora ; rilasciata Pt_1 anteriormente al provvedimento impugnato.
Inoltre, riproponeva le contestazioni relative alla mancata verificata della perfetta funzionalità dell'apparecchio in quanto nel verbale “è riportata una mera frase di rito
“..sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive indicate nel manuale
d'uso..” che non consente in alcun modo di affermare che il pubblico ufficiale accertatore abbia effettuato in sua presenza le previste verifiche tecniche” e, pertanto, “occorreva, a fronte della contestazione mossa dalla ricorrente, dare prova positiva di tale attività” mentre la sentenza impugnata avrebbe omesso di affrontare lo specifico motivo di opposizione “limitandosi ad affermare in parte motiva che il aveva depositato i CP_1 certificati di avvenuta omologa e taratura dell'apparecchio Velomatic 512D matr.
2319”; impugna, inoltre, la sentenza ritenendo che vi sia un errore “laddove il Giudice di
Pace ha affermato che “non è rilevante la non corretta indicazione del modello anche alla luce del fotogramma in atti che individua il mezzo del ricorrente”.”.
Infine, la ripropone la censura circa “l'attestazione contenuta nel verbale Pt_1 impugnato sulla validità del certificato di taratura dell'apparecchio”, ritenendo che i documenti prodotti in primo grado dal non possano essere considerati in quanto CP_1 dimessi in causa dal legale della parte convenuta senza che vi fosse per le ragioni sopra riportate una procura valida alle liti.
6. Il resisteva eccependo la tardività dell'appello, la validità della Controparte_1 procura alle liti rilasciata, nel merito le asserzioni non provate dell'appellante.
7. L'appello proposto deve essere rigettato, con conferma del verbale impugnato, tuttavia con diversa motivazione rispetto alle apodittiche asserzioni contenute nella sentenza del
Giudice di Pace.
7.1. Va rigettata l'eccezione di tardività proposta dal : ai fini della Controparte_1 decorrenza del termine “lungo” per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ., il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui il cancelliere attribuisce alla sentenza il numero identificativo e la data, rendendo il provvedimento ostensibile agli interessati
(Cass., Ordinanza 29/01/2019 n. 2362), e nel caso di specie la data di pubblicazione indicata nel provvedimento è il 5 novembre 2023, con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta il 3 maggio 2024, data non controversa fra le parti.
7.2. Il primo motivo di appello formulato dalla e relativo ai profili di invalidità Pt_1 della procura alle liti rilasciata dal appellato al proprio difensore deve essere CP_1 rigettato.
Infatti, sulla scorta di Cass. 20 gennaio 2014, n. 986, cui si ritiene di aderire, deve ritenersi che la procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente sia valida atteso che, a norma dell'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma quarto, lettera c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede espressamente che il segretario possa “rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente”. Nel caso di specie, dunque, la procura alle liti è stata rilasciata con scrittura privata e tale atto è stata certamente redatto nell'interesse dell'ente, quindi autenticabile dal segretario comunale.
Inoltre, la procura dimessa in relazione al primo grado di giudizio si può circoscrivere non ad un'indistinta e generale serie di giudizi ma a tutti quelli (e solo quelli) relativi ai verbali di accertamento e conseguenti procedimenti ingiuntivi/coattivi emessi dalla
Polizia Municipale dal 2016 al 2021. Tale procura non è stata contestata in primo grado e, pertanto, non è stato contestato lo ius postulandi del difensore nell'interesse del proprio assistito né il diritto dello stesso di rappresentarlo;
inoltre, la mancata contestazione nel primo grado ha anche impedito all'ente di regolarizzare, eventualmente, la propria posizione.
La contestazione solo in grado di appello della circostanza non può avere alcun effetto invalidante, attese le ragioni previamente esposte e la considerazione che in secondo grado è stata depositata una procura alle liti diversa e che reca il preciso riferimento alla difesa avverso l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Genova n.
1347/2023.
7.3. Come conseguenza del rigetto del motivo di appello precedente, ne deriva la validità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore del e la Controparte_1 ammissibilità della documentazione dallo stesso depositata nel processo di primo grado.
Per l'effetto anche il motivo di appello inerente alla mancata taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento dell'infrazione deve essere disatteso.
Infatti, il Comune ha regolarmente prodotto già in primo grado il certificato dell'apparecchio Velomatic 512D, matricola n. 2319, da cui risulta la regolare esecuzione delle verifiche periodiche in data 18 maggio 2021 ed avente validità sino al 17 maggio
2022, ossia nel periodo relativo al rilevamento contestato avvenuto il 12 giugno 2021.
L'errore formale contenuto nel verbale e relativo al periodo di validità della precedente verifica non può inficiare la regolarità sostanziale dell'operazione di accertamento posta in essere e la conseguente legittimità della stessa.
7.4. Quanto al motivo di appello inerente le mancate verifiche di funzionalità sull'apparecchio rilevatore, correttamente la difesa del rileva che sul verbale CP_1 notificato era stato attestato dal pubblico ufficiale accertatore che l'infrazione “è stata rilevata mediante dispositivo di controllo di tipo omologato e precisamente Velomatic
512D matricola 2319 – sul quale sono state effettuate le previste verifiche preventive indicate dal manuale d'uso e dal decreto di omologazione”, producendone altresì la certificazione relativa alla regolare taratura dell'apparecchio sub doc. 5.
Ebbene tale attestazione resa da un pubblico ufficiale qualora si fosse voluto contestarla, si sarebbe dovuto farlo mediante proposizione di querela di falso.
Infatti, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass., 27 ottobre 2008, n. 25842).
Deve, pertanto, potersi attribuire pieno valore probatorio al verbale impugnato con cui gli agenti della polizia municipale hanno attestato di conoscere che sull'apparecchio
Velomatic erano state effettuate le previste verifiche preventive indicate dal manuale d'uso e dal decreto di omologazione, non potendosi certo ritenere che tale dichiarazione sia qualificabile come una “mera sensazione” o una “valutazione personale”.
Per l'effetto, le semplici contestazioni svolte dalla non possono trovare Pt_1 accoglimento, essendo necessaria la proposizione di querela di falso per vincere la forza fidefacente dell'attestazione impugnata.
7.5. Anche il motivo di appello relativo all'erronea indicazione nel verbale del modello del veicolo non può trovare accoglimento.
L'appellante, infatti, non contesta né di essere stato alla guida del motoveicolo in occasione dell'infrazione contestata, né di essere stato il proprietario dello stesso nel medesimo momento, né che la targa di riferimento dello stesso sia stata indicata correttamente.
La invece, eccepisce solamente un vizio formale, ovvero l'indicazione Pt_1 parzialmente errata del tipo di veicolo.
Ebbene tale eccezione deve essere rigettata: la corretta interpretazione teleologica della disposizione di cui all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), infatti, deve essere diretta a far sì che il verbale indichi univocamente il soggetto proprietario del mezzo con cui è stata posta in essere la violazione contestata ed il tipo di veicolo con cui è stata commessa.
Ebbene, nel caso di specie non vi è nessuna contestazione in relazione alla circostanza che la violazione contestata sia stata posta in essere con il mezzo di proprietà di Pt_1
e che tale mezzo fosse un motoveicolo targato EC02064.
[...]
Essendo tali dati sufficienti alla corretta e univoca individuazione del soggetto responsabile, la relativa eccezione meramente formale svolta dall'appellata deve essere rigettata.
8. Le spese di lite del presente grado vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore fino ad € 1.100,00 e nei valori medi, e seguono la prevalente soccombenza di parte appellante dovendo, per l'effetto, essere poste per 2/3 a carico di e compensate fra le parti per la Parte_1 quota restante in considerazione delle diverse e più approfondite motivazioni operate dalla presente pronuncia rispetto a quella di prime cure e che hanno condotto alla conferma della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto
Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Genova n. 1347/2023, pubblicata il 5 novembre 2023 e il verbale di accertamento e contestazione n. 223\2021\U del 2.9.2021;
- condanna al pagamento in favore del , in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, della quota di 2/3 delle spese di lite che sono liquidate per l'intero nella complessiva somma di € 660,00 oltre accessori, IVA e Cp, compensando fra le parti la quota restante di 1/3.
Genova, 26 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza