Articolo 3 della Legge 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 aprile 2008
Art. 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo
del codice penale) 1. All' articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria";
b) il secondo periodo e' soppresso.
2. Dopo l' articolo 495 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino ad un anno".
Entrata in vigore il 5 aprile 2008
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