Ordinanza cautelare 19 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 21 aprile 2015
Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03894/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3894 del 2014, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Andrea Augugliaro in Palermo, via Nunzio Morello n.40;
contro
- il Comune di Alcamo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza -OMISSIS-del 18 agosto 2014, di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n.380/2001, di un fabbricato in c.da -OMISSIS- - -OMISSIS-, in catasto al foglio 14, particelle 55 e 458;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS- 2015;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS- del 21 aprile 2015;
Visto il verbale -OMISSIS-del 13 novembre 2015, di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a favore di parte ricorrente, da parte della competente Commissione;
Vista l’ordinanza presidenziale -OMISSIS-del 26 febbraio 2025;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS-del 10 giugno 2025;
Vista l’ordinanza collegiale -OMISSIS-del 22 ottobre 2025 adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Visti gli atti depositati dal Comune di Alcamo in data 18 giugno 2025;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Udito, nella pubblica udienza del giorno 22 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con ordinanza -OMISSIS-del 18 agosto 2014, il Comune di Alcamo ha ingiunto ai coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento al fabbricato, di cui si dichiarano proprietari, insistente sul terreno sito in c. da -OMISSIS- – -OMISSIS-, in catasto al foglio 14, particelle 55 e 458, realizzato in assenza di titolo edilizio.
Avverso tale ordinanza i ricorrenti hanno proposto ricorso, notificato il 14 novembre 2014, depositato il giorno 11 dicembre 2014, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e deducendone l’illegittimità per i motivi di:
1. Violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 l. n. 47/1985) ed eccesso di potere, in quanto il Comune di Alcamo ha adottato l’ordinanza demolitoria senza previamente definire l’istanza di sanatoria -OMISSIS- dell’8 agosto 2014, corredata da elaborati tecnici, e successivamente integrata il 4 novembre 2014 con relazione descrittiva e grafici sostitutivi;
2. Inefficacia dell’ordinanza impugnata per pendenza del procedimento di sanatoria, essendo dovere dell’amministrazione comunale astenersi da ogni attività repressiva sino alla definizione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 cit.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- 2015, è stata disposta a carico del Comune di Alcamo l’esibizione degli atti del procedimento di accertamento di conformità e del relativo esito.
Con nota del Segretario generale (prot. n. 9266 del 2 marzo 2015, depositata in atti il 26 marzo 2015) è stato comunicato che il procedimento non risultava ancora definito.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS- del 21 aprile 2015, preso atto della perdurante pendenza del procedimento di sanatoria, la domanda cautelare è stata accolta solo ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a. mediante la fissazione dell’udienza pubblica del 28 aprile 2016.
Con istanza del 22 aprile 2016, i ricorrenti hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo, poiché, con nota -OMISSIS-del 13 aprile 2016, il Comune di Alcamo aveva attestato l’inesistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria, salvo l’acquisizione dei prescritti nulla osta.
Con ordinanza presidenziale -OMISSIS-del 26 febbraio 2025, parte ricorrente è stata invitata a dichiarare l’attuale persistenza dell’interesse al giudizio, tenuto conto della predetta istanza di cancellazione.
Con atto depositato il 31 marzo 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di avere ancora interesse alla decisione.
Con ordinanza collegiale -OMISSIS-del 10 giugno 2025, è stato ordinato al Comune di Alcamo il deposito del provvedimento conclusivo del procedimento di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
In esecuzione di tale ordine, il Segretario Generale del Comune di Alcamo, con nota del 18 giugno 2025, ha comunicato che:
- sull’istanza dell’8 agosto 2014, -OMISSIS-, non è stato adottato alcun provvedimento espresso, essendosi formato silenzio rigetto;
- i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza di accertamento di conformità in data 16 giugno 2015, -OMISSIS-, che è stata respinta con provvedimento -OMISSIS- del 3 ottobre 2023, notificato ai ricorrenti il 6 ottobre 2023.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è improcedibile.
Dagli atti di causa risulta che i ricorrenti, anteriormente all’adozione dell’ordinanza -OMISSIS-del 18 agosto 2014, avevano presentato al Comune di Alcamo istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 in data 8 agosto 2014, -OMISSIS-.
Tale istanza non è stata definita con provvedimento espresso, sicché, ai sensi del comma 3 del citato art. 36, si è formato il silenzio rigetto.
I ricorrenti non hanno impugnato nei termini di legge tale esito procedimentale, con la conseguenza che l’istanza deve ritenersi definitivamente respinta e non più suscettibile di riesame (cfr. TAR Sicilia, Palermo, IV, 20 giugno 2024, n. 2002).
In data 16 giugno 2015, i ricorrenti hanno inoltre presentato una nuova istanza di accertamento di conformità (-OMISSIS-), che è stata respinta con provvedimento -OMISSIS- del 3 ottobre 2023, notificato il 6 ottobre 2023.
Va evidenziato che la mancata impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza dell’8 agosto 2014, unitamente alla successiva presentazione di una nuova e distinta domanda di sanatoria, integra un comportamento complessivo idoneo a evidenziare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione della prima istanza.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
C) Nulla va disposto in merito alle spese di lite atteso che il Comune di Alcamo non si è costituito in giudizio.
D) L’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso al difensore sono rimesse a separato provvedimento; parte ricorrente è onerata di depositare, ai fini della relativa verifica, idonea documentazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali sino alla data di decisione del ricorso, nonché l’iscrizione del difensore nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 76, 79, 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese di lite.
Rimette a separato provvedimento la verifica dei presupposti per l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione del compenso al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2025 e 13 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA RU, Presidente
Anna PI, Consigliere, Estensore
AL FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna PI | RA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.