Articolo 2 della Legge 23 luglio 1980, n. 511
Articolo 1
Versione
18 settembre 1980
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 42 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 18 settembre 1980