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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24532/2024 Verbale dell'udienza dell'8/07/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Romano. Per l'opposto è presente l'avv. Alberti. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Romano, in particolare, si riporta alla memoria depositata in data 26/06/2025 e chiede dichiararsi estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L'avv. Alberti si riporta agli atti e alle richieste ivi formulate. Il giudice, all'esito della camera di conSIlio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24532 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Romano, presso il cui studio, in Nocera Inferiore (SA) alla Via Eduardo Astuti n. 20, è elettivamente domiciliata OPPONENTE E c.f. , in p. Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Alberti e presso questi elettivamente domiciliato in lla via Cimarosa n. 84 CP_1
OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La SI.ra ha opposto il precetto notificato dal , fondato sul D.I. n. Parte_1 CP_1
3167 emesso il 13/06/2024 da questo ufficio, per la somma di € 11.482,03, oltre interessi e spese. In particolare, ha dichiarato di voler ribadire “in linea di massima gli stessi motivi di opposizione a sua volta spiegati in sede di notifica di decreto ingiuntivo, già impugnato ed allo stato sub iudice per l'udienza del 07 febbraio 2025 (R.G. 17196/2024), e che in questa sede si ripropongono per sommi capi”. Trattasi di motivi di “merito”, con cui si contesta il quantum, per l'esistenza di “un più che ragionevole dubbio sul calcolo dei millesimi di proprietà” di cui l'opponente chiede pure la revisione. Adducendo, inoltre, una difficile situazione personale e familiare, ha richiesto l'eventuale rateizzo delle somme. Si è costituito il Condominio opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, esponendo, tra l'altro, che è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del d.i. nell'ambito del giudizio di opposizione. La SI.ra , per il tramite del difensore, nella memoria depositata il 26/06/2025, Parte_1 ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; al contempo ha richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Sebbene tali richieste divergano quanto ai presupposti di operatività, è evidente che parte opponente ha manifestato il disinteresse ad una decisione di merito. Le conseguenze pratiche tra le due opzioni rimangono analoghe;
in ogni caso, atteso che l'opponente intende ottenere la compensazione delle spese di lite e tenuto conto che tale compensazione non è stata accettata dal , si ritiene preferibile la declaratoria CP_1 di cessazione della materia del contendere, con precisazione che si impone una decisione, ai fini delle spese di lite, in base al criterio di soccombenza virtuale. L'opposizione proposta dalla SI.ra è infondata e del tutto superflua. Parte_1
Invero, come da giurisprudenza consolidata della S.C. (sent. 1935 del 25/02/1994), da cui non vi è motivo di discostarsi, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. L'opponente, come detto, ha fatto valere unicamente ragioni di “merito”, ovvero motivi che giustificano l'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando espressamente i motivi già dedotti in detta sede, sui quali nessuna decisione può essere presa nella presente sede, stante l'evidente competenza funzionale del giudice della cognizione. L'unico motivo che pagina 2 di 3 in astratto potrebbe definirsi attinente all'esecuzione è la richiesta di una dilazione nel pagamento, che, tuttavia, non ha fondamento giuridico, non essendo possibile accordare un rateizzo senza la concorde volontà della controparte. Ciò giustifica la condanna di essa opponente al rimborso delle spese di lite, a favore del condominio, ex DM 147/2022, che può essere contenuta ai minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, salvo istruttoria, non espletata, stante la modesta complessità della lite;
si giustifica, però, altresì, l'applicazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., il cui presupposto è da rinvenire anche nel non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale e nel non aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. 4430 del 11/02/2022). Nella specie, come detto, l'opponente ha opposto il precetto sulla base di motivi che riguardano il giudizio di cognizione, senza offrire un minimo sostengo giuridico alla scelta di proporre tale opposizione. Ai fini della quantificazione, si ritiene equo riconoscere un importo pari alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la SI.ra al rimborso dei compensi di lite nei confronti del Parte_1 che liquida in € 852,00, oltre spese al 15%, Controparte_1
Iva e Cpa come per legge,
- condanna, altresì, l'opponente al pagamento dell'importo di € 852,00 ex art. 96, III co., c.p.c. in favore del Controparte_1
- condanna, infine, l'opponente al pagamento di € 500,00 in favore della cassa ammende. Così deciso in Napoli, l'8/7/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 3 di 3
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Romano, presso il cui studio, in Nocera Inferiore (SA) alla Via Eduardo Astuti n. 20, è elettivamente domiciliata OPPONENTE E c.f. , in p. Controparte_1 P.IVA_1 dell'amm.re p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Umberto Alberti e presso questi elettivamente domiciliato in lla via Cimarosa n. 84 CP_1
OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La SI.ra ha opposto il precetto notificato dal , fondato sul D.I. n. Parte_1 CP_1
3167 emesso il 13/06/2024 da questo ufficio, per la somma di € 11.482,03, oltre interessi e spese. In particolare, ha dichiarato di voler ribadire “in linea di massima gli stessi motivi di opposizione a sua volta spiegati in sede di notifica di decreto ingiuntivo, già impugnato ed allo stato sub iudice per l'udienza del 07 febbraio 2025 (R.G. 17196/2024), e che in questa sede si ripropongono per sommi capi”. Trattasi di motivi di “merito”, con cui si contesta il quantum, per l'esistenza di “un più che ragionevole dubbio sul calcolo dei millesimi di proprietà” di cui l'opponente chiede pure la revisione. Adducendo, inoltre, una difficile situazione personale e familiare, ha richiesto l'eventuale rateizzo delle somme. Si è costituito il Condominio opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, esponendo, tra l'altro, che è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del d.i. nell'ambito del giudizio di opposizione. La SI.ra , per il tramite del difensore, nella memoria depositata il 26/06/2025, Parte_1 ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.; al contempo ha richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Sebbene tali richieste divergano quanto ai presupposti di operatività, è evidente che parte opponente ha manifestato il disinteresse ad una decisione di merito. Le conseguenze pratiche tra le due opzioni rimangono analoghe;
in ogni caso, atteso che l'opponente intende ottenere la compensazione delle spese di lite e tenuto conto che tale compensazione non è stata accettata dal , si ritiene preferibile la declaratoria CP_1 di cessazione della materia del contendere, con precisazione che si impone una decisione, ai fini delle spese di lite, in base al criterio di soccombenza virtuale. L'opposizione proposta dalla SI.ra è infondata e del tutto superflua. Parte_1
Invero, come da giurisprudenza consolidata della S.C. (sent. 1935 del 25/02/1994), da cui non vi è motivo di discostarsi, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. L'opponente, come detto, ha fatto valere unicamente ragioni di “merito”, ovvero motivi che giustificano l'opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando espressamente i motivi già dedotti in detta sede, sui quali nessuna decisione può essere presa nella presente sede, stante l'evidente competenza funzionale del giudice della cognizione. L'unico motivo che pagina 2 di 3 in astratto potrebbe definirsi attinente all'esecuzione è la richiesta di una dilazione nel pagamento, che, tuttavia, non ha fondamento giuridico, non essendo possibile accordare un rateizzo senza la concorde volontà della controparte. Ciò giustifica la condanna di essa opponente al rimborso delle spese di lite, a favore del condominio, ex DM 147/2022, che può essere contenuta ai minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, salvo istruttoria, non espletata, stante la modesta complessità della lite;
si giustifica, però, altresì, l'applicazione dell'art. 96, III comma, c.p.c., il cui presupposto è da rinvenire anche nel non aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria iniziativa processuale e nel non aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. 4430 del 11/02/2022). Nella specie, come detto, l'opponente ha opposto il precetto sulla base di motivi che riguardano il giudizio di cognizione, senza offrire un minimo sostengo giuridico alla scelta di proporre tale opposizione. Ai fini della quantificazione, si ritiene equo riconoscere un importo pari alle spese di lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la SI.ra al rimborso dei compensi di lite nei confronti del Parte_1 che liquida in € 852,00, oltre spese al 15%, Controparte_1
Iva e Cpa come per legge,
- condanna, altresì, l'opponente al pagamento dell'importo di € 852,00 ex art. 96, III co., c.p.c. in favore del Controparte_1
- condanna, infine, l'opponente al pagamento di € 500,00 in favore della cassa ammende. Così deciso in Napoli, l'8/7/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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