TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DEL 03.12.2025
Proc. 830/2025 R.G.
E' presente l'avv. IL AR, per parte ricorrente, la quale insiste in ricorso,
riportandosi alle domande e richieste ivi formulate, con condanna alle spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore;
è altresì presente l'avv. Salvatore De
Luca, per parte resistente, il quale chiede che la causa venga rinviata in attesa della decisione della Corte di Cassazione, viste le numerose ordinanze interlocutorie che hanno rinviato i numerosi ricorsi a pubblica udienza avendo ad oggetto la materia del presente giudizio.
IL GOT
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione
Ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 15,20 non sono presenti i procuratori delle parti, decide come da separata sentenza
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 830/2025 RG promossa da
, ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IL AR
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Miraglia n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore De Luca.
resistente
****************
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il sig. Parte_1
premetteva di essere cointestatario di n. 4 buoni fruttiferi postali, serie AA5, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno e n. 3 buoni fruttiferi postali della stessa serie e dell'importo di
€ 250,00 ciascuno, emessi da un ufficio postale di Reggio Calabria, in data 13.12.2002, senza contestuale consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, il rendimento e la durata dello stesso;
il dipendente dell'ufficio postale aveva comunicato ai sottoscrittori che i Buoni avevano durata ventennale e che alla scadenza del predetto periodo potevano essere riscossi. Premetteva ancora il ricorrente che nel mese di dicembre dell'anno 2024, si era recato presso l'ufficio postale di Reggio Calabria al fine di riscuotere i suddetti buoni fruttiferi, ma, in tale occasione, gli addetti all'Ufficio avevano negato il rimborso, adducendo l'avvenuta prescrizione dei titoli;
avverso il predetto rifiuto era stato proposto reclamo, rimasto privo di riscontro e, successivamente, era stata espletata la procedura di mediazione che si era conclusa negativamente, per mancata adesione della controparte.
Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto, il ricorrente chiedeva che fosse accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale di e, per Controparte_1
l'effetto, che la stessa, in persona del legale rappresentate pro-tempore, fosse condannata a rimborsare al sig. la somma di euro 20.750,00, quale risarcimento del Parte_1
danno subito, corrispondente al capitale pagato per l'acquisto dei Parte_2
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
che fosse accertata e dichiarata la prescrizione dei Buoni Fruttiferi oggetto di causa;
che fosse accertata e dichiarata la prescrizione dell'azione al risarcimento danni;
che fosse rigettata la domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 29.09.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione all'udienza del 03.12.2025. Il Got, alla medesima udienza, ad esito della Camera di
Consiglio, dato atto che alle ore 15,20 non erano presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
**********
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda risarcitoria, adduce la contrarietà del comportamento tenuto dall'ufficio postale che ha emesso i oggetto di Parte_2
causa, alle regole di correttezza e buona fede contrattuale, sanciti dagli artt. 1175 e 1375
c c;
in particolare, parte ricorrente lamenta la mancata indicazione nella stampigliatura dei Buoni de quo, della relativa durata, del rendimento e dei termini prescrizionali;
lamenta, inoltre, la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, (FIA) contenente nel dettaglio le condizioni dell'investimento. Nel proprio atto di costituzione parte resistente insiste sull'avvenuta prescrizione decennale dei Buoni Fruttiferi, in quanto sottoscritti in data 13.12.2002, con valenza settennale, conseguente scadenza il 13.12.2009 e termine prescrizionale in data 13.12. 2019; la convenuta afferma, inoltre , che l'esposizione presso gli uffici postali di avvisi contenenti le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali praticati alla clientela, costituisca informativa esaustiva per i relativi sottoscrittori, ai quali non sarebbe, pertanto, tenuta a fornire ulteriori informazioni Controparte_1
individuali; inoltre, per parte resistente la dicitura “ a termine” contenuta negli stessi titoli onera i sottoscrittori ad informarsi autonomamente sui relativi termini di scadenza e prescrizionali.
La disciplina sulle condizioni generali di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, applicabile ratione temporis al caso in esame, è costituita dal D.M. del Tesoro e del Bilancio del 19.12.2000, il cui art. 3 prevede che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; l'art. 6 dello stesso decreto impone, inoltre, che nei locali aperti al pubblico siano esposte le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo da consegnare al sottoscrittore per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni stessi. Al riguardo, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.1128 del 09.04.2025, ha chiarito che il coordinamento tra le predette disposizioni ( art. 3 ed art. 6 del DM del 19.12.2000) non può che essere inteso nel senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del FIA (foglio informativo analitico); pertanto, gli avvisi presso gli uffici postali non possono sopperire alla mancata consegna del FIA, la cui finalità è quella di garantire una scelta pienamente consapevole del risparmiatore, il quale, a prescindere dal proprio grado di istruzione e dalla pregresse esperienze in campo di investimenti, deve essere messo nelle condizioni di conoscere dettagliatamente le caratteristiche del titolo che sottoscrive, compresi i termine di scadenza e quello prescrizionale;
ciò anche al fine di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso. Nel caso in esame, sui Buoni Fruttiferi cartacei sottoscritti dal ricorrente viene indicato solo il numero di serie, la data di emissione e l'importo, senza alcun riferimento alla scadenza né alla normativa applicabile per la disciplina del relativo investimento. Parte resistente non ha contestato l'asserzione avversaria della mancata consegna del FIA (foglio informativo analitico) in sede di sottoscrizione dei titolo, né ha fornito alcuna prova documentale che attesti la consegna stessa;
in tema di riparto dell' onere probatorio l'art. 2697 c.c., prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si sia modificato o estinto, deve provare i fatti sui cui si fonda l'eccezione; nel caso in esame, parte ricorrente ha provato i fatti costituitivi del proprio diritto, producendo in giudizio i di cui la Parte_2
società resistente ha rifiutato il rimborso;
parte resistente, invece, non ha assolto l'onere su di essa gravante, in quanto non ha contestato il contenuto dei titoli ex adverso prodotti, né ha dimostrato l'assolvimento del suo specifico dovere informativo ( cfr. Tribunale di Isernia sentenza n. 222 del 09.09.2025; Tribunale di Pavia, sentenza n. 1011 del
19.09.2025). La violazione dello specifico obbligo informativo da parte della società resistente, sulla stessa gravante in forza della normativa sopra citata, avendo precluso al ricorrente di avere piena contezza, sia della scadenza dei buoni de quo, sia dei termini entro i quali avrebbe potuto richiederne il rimborso, integra un inadempimento contrattuale e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla perdita del capitale investito negli stessi titoli. Nel caso in esame, al contrario di quanto sostenuto da parte resistente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale non può ritenersi decorrente dalla data di emissione dei Buoni, avvenuta in data 13.12.2002, ma dal mese di dicembre 2024, e cioè da quando il ricorrente ha ricevuto il diniego al rimborso per maturata prescrizione ed ha avuto contezza del danno subito, di cui era precedentemente inconsapevole, atteso che, in sede di sottoscrizione, non era stato adeguatamente informato sulle condizioni di investimento e sull'esistenza di un termine per l'esercizio del proprio diritto al rimborso ( cfr. Corte di
Appello di Milano, I sezione, sentenza n.1128 9.04.2025). Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree devono trovare accoglimento e, conseguentemente, dev'essere condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo Controparte_1
di risarcimento del danno, dell'importo di € 20.750,00, corrispondente al valore dei Buoni Fruttiferi Postali al momento dell'emissione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente, , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere, in favore del ricorrente,
, le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014, secondo lo scaglione Parte_1
di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale, in € 5.077,00, per compenso, oltre
IVA, CPA, spese forfettarie al 15% e spese vive, per € 264,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ricorrente, contro , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, resistente, così provvede:
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nella misura di € 20.750,00, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 5.077,00, per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge ed oltre spese vive per € 264,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Reggio Calabria, 03.12.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci