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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/02/2024, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
Verbale di udienza del 22.2.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I.
Procedimento n° 1001/2015 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Basilio Scaffidi;
attore
E
, p.iva in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Princiotta;
convenuto
E' comparso l'avv. PRINCIOTTA GIOVANNA per parte convenuta la quale insiste e si riporta in atti e chiede la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 BIS in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio nei confronti del di al fine di ottenere il Parte_1 CP_1 CP_1 risarcimento dei danni per la perdita dei beni mobili di sua proprietà, che l'Ente convenuto dopo la diffida di sgombro dei locali scolastici in c.da Piana, ove il aveva soggiornato, Pt_1 avrebbe riposto in un locale attiguo e che non gli avrebbe più consegnato, disperdendo gli stessi.
Instauratosi il contraddittorio il contestava la ricostruzion e dei fatti operata Controparte_1 dall'attore, sosteneva in primis l'insussistenza dell'obbligo e della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in ogni caso produceva note sia a firma dell'attore e verbali di consegna a firma del responsabile della P.M. del comune di dal quale si evinceva l 'avvenuta CP_1 consegna dei beni rinvenuti nel locale oggetto di sgombro.
La causa istruita documentalmente transitava sul ruolo di questo gop per la decisione.
La domanda attore è infondata è come tale va rigettata.
Chi agisce in giudizio, ai fini di fare accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del convenuto, è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento o il fatto illecito ed il danno prodotto.
Affichè possa invocarsi la responsabilità oggettiva del custode, l'attore deve provare la sussistenza del rapporto di custodia sulle cose da pare dell'Ente comunale, ovvero indicare l'atto sulla base del quale sia sorto il detto rapporto, atteso che nel caso di specie i beni non appartengono all' convenuto. CP_2
Né può presumersi la custodia in ragione dell'attività di trasferimento dei beni, posta in essere dagli agenti della Polizia Municipale del comune, adoperatisi ad aiutare l'attore a spostare i beni mobili presso altro ed attiguo locale rispetto a quello in cui si trovavano.
L'attore non ha invocato altro titolo dal quale fare discendere la responsabilità dell'Ente comunale, né titolo contrattuale, che deve necessariamente, trattandosi di ente pubblico, rivestire la forma scritta, né da fatto illecito.
Ciò posto, la domanda comunque è infondata, poiché il dal suo canto ha Controparte_1 depositato relazioni di servizio del 6.10.2009, del 13.10.2009 e 5.3.2010, nota sottoscritta dall'attore del 27.11.2009, nonché nota di ritiro materiale dell'11.3.2010 a firma dell'Ispettore di PM del comune di , dott. , dalle quali emerge la consegna dei beni CP_1 Persona_1 che l'attore assume essere stati dispersi dal comune di cui ha chiesto il risarcimento del relativo danno.
Tanto basta per rigettare la domanda e disporre in ordine al le spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza, condannando al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del ex DM 55/2014 come smi, nei medi del valore di riferimento per Controparte_1 le fasi svolte e riduzione ex art. 4, comma 4 del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Rigetta la domanda per infondatezza della stessa;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidandole nell'importo di € 2.377,90 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 22/2/ 2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.
SEZIONE 9 bis
Verbale di udienza del 22.2.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I.
Procedimento n° 1001/2015 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Basilio Scaffidi;
attore
E
, p.iva in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanna Princiotta;
convenuto
E' comparso l'avv. PRINCIOTTA GIOVANNA per parte convenuta la quale insiste e si riporta in atti e chiede la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 BIS in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva in giudizio nei confronti del di al fine di ottenere il Parte_1 CP_1 CP_1 risarcimento dei danni per la perdita dei beni mobili di sua proprietà, che l'Ente convenuto dopo la diffida di sgombro dei locali scolastici in c.da Piana, ove il aveva soggiornato, Pt_1 avrebbe riposto in un locale attiguo e che non gli avrebbe più consegnato, disperdendo gli stessi.
Instauratosi il contraddittorio il contestava la ricostruzion e dei fatti operata Controparte_1 dall'attore, sosteneva in primis l'insussistenza dell'obbligo e della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in ogni caso produceva note sia a firma dell'attore e verbali di consegna a firma del responsabile della P.M. del comune di dal quale si evinceva l 'avvenuta CP_1 consegna dei beni rinvenuti nel locale oggetto di sgombro.
La causa istruita documentalmente transitava sul ruolo di questo gop per la decisione.
La domanda attore è infondata è come tale va rigettata.
Chi agisce in giudizio, ai fini di fare accertare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del convenuto, è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento o il fatto illecito ed il danno prodotto.
Affichè possa invocarsi la responsabilità oggettiva del custode, l'attore deve provare la sussistenza del rapporto di custodia sulle cose da pare dell'Ente comunale, ovvero indicare l'atto sulla base del quale sia sorto il detto rapporto, atteso che nel caso di specie i beni non appartengono all' convenuto. CP_2
Né può presumersi la custodia in ragione dell'attività di trasferimento dei beni, posta in essere dagli agenti della Polizia Municipale del comune, adoperatisi ad aiutare l'attore a spostare i beni mobili presso altro ed attiguo locale rispetto a quello in cui si trovavano.
L'attore non ha invocato altro titolo dal quale fare discendere la responsabilità dell'Ente comunale, né titolo contrattuale, che deve necessariamente, trattandosi di ente pubblico, rivestire la forma scritta, né da fatto illecito.
Ciò posto, la domanda comunque è infondata, poiché il dal suo canto ha Controparte_1 depositato relazioni di servizio del 6.10.2009, del 13.10.2009 e 5.3.2010, nota sottoscritta dall'attore del 27.11.2009, nonché nota di ritiro materiale dell'11.3.2010 a firma dell'Ispettore di PM del comune di , dott. , dalle quali emerge la consegna dei beni CP_1 Persona_1 che l'attore assume essere stati dispersi dal comune di cui ha chiesto il risarcimento del relativo danno.
Tanto basta per rigettare la domanda e disporre in ordine al le spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza, condannando al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del ex DM 55/2014 come smi, nei medi del valore di riferimento per Controparte_1 le fasi svolte e riduzione ex art. 4, comma 4 del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Rigetta la domanda per infondatezza della stessa;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , Parte_1 Controparte_1
liquidandole nell'importo di € 2.377,90 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 22/2/ 2024
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.