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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IN GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6665/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22260263 TRIB.CONSORTILI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Areariscossioni, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta di pagamento n. 22260263 del 15.7.2024, con la quale si chiede il versamento della somma di euro 63,00 a titolo di contributo consortile (anno 2016), deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti;
la carenza di motivazione non essendo stati esplicitati le ragioni sottostanti al credito e i benefici arrecati ai fondi a cui si riferisce la pretesa creditoria;
l'infondatezza del credito poiché il consorzio non avrebbe svolto alcuna attività in favore dei fondi “tassati”.
In data 30.10.2024 Area s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto il difetto di motivazione sostenendo che l'atto impugnato non avrebbe espresso le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria né avrebbe esplicitato i criteri di calcolo delle somme richieste.
Area s.r.l. ha contestato la deduzione di controparte affermando che l'avviso ordinario di pagamento n.
6863157, notificato al contribuente prima dell'atto impugnato, indicherebbe che “Il consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (codice 1h78) e quelli relativi alle opere irrigue (codice 0648) per l'anno
2016 come indica nel presente avviso di pagamento, approvati con verbale della deputazione amministrativa n.10 del 02.12.2019. Il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato, con delibera del commissariale n.1083 del 06.08.2014 e successivamente dal consiglio regionale della calabria con deliberazione n.194 del 04.05.2017”. Indicazioni, secondo Area s.r.l., che consentirebbero al contribuente di articolare la sua strategia difensiva e di comprendere le ragioni sottostanti al credito.
Ebbene, l'avviso ordinario di pagamento n. 6863157, prodotto in giudizio da Area s.r.l., contiene effettivamente le indicazioni circa il piano di classifica adottato dal Consorzio e i criteri di calcolo del contributo richiesto alla ricorrente.
Deve però rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, l'avviso di pagamento in discorso non risulta essere stato notificato al contribuente.
Ne consegue che sussiste il dedotto vizio motivazionale.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IN GI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6665/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22260263 TRIB.CONSORTILI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Areariscossioni, Ricorrente_1 ha impugnato la richiesta di pagamento n. 22260263 del 15.7.2024, con la quale si chiede il versamento della somma di euro 63,00 a titolo di contributo consortile (anno 2016), deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti;
la carenza di motivazione non essendo stati esplicitati le ragioni sottostanti al credito e i benefici arrecati ai fondi a cui si riferisce la pretesa creditoria;
l'infondatezza del credito poiché il consorzio non avrebbe svolto alcuna attività in favore dei fondi “tassati”.
In data 30.10.2024 Area s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha dedotto il difetto di motivazione sostenendo che l'atto impugnato non avrebbe espresso le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria né avrebbe esplicitato i criteri di calcolo delle somme richieste.
Area s.r.l. ha contestato la deduzione di controparte affermando che l'avviso ordinario di pagamento n.
6863157, notificato al contribuente prima dell'atto impugnato, indicherebbe che “Il consorzio ha emesso i ruoli dei contributi di bonifica ordinari (codice 1h78) e quelli relativi alle opere irrigue (codice 0648) per l'anno
2016 come indica nel presente avviso di pagamento, approvati con verbale della deputazione amministrativa n.10 del 02.12.2019. Il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal piano di classifica approvato, con delibera del commissariale n.1083 del 06.08.2014 e successivamente dal consiglio regionale della calabria con deliberazione n.194 del 04.05.2017”. Indicazioni, secondo Area s.r.l., che consentirebbero al contribuente di articolare la sua strategia difensiva e di comprendere le ragioni sottostanti al credito.
Ebbene, l'avviso ordinario di pagamento n. 6863157, prodotto in giudizio da Area s.r.l., contiene effettivamente le indicazioni circa il piano di classifica adottato dal Consorzio e i criteri di calcolo del contributo richiesto alla ricorrente.
Deve però rilevarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, l'avviso di pagamento in discorso non risulta essere stato notificato al contribuente.
Ne consegue che sussiste il dedotto vizio motivazionale.
L'atto impugnato va quindi annullato.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, pertanto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Area s.r.l. e il Consorzio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.