CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1344/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3236/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p Na Sistema Ambiente - 06520871218
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16496/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190080596223000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3236/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n.
16496/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 notificata il 16.2.2024, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione relativa alle cartelle di pagamento n.
0712018005380951300 (Tarsu 2012 e 2014), 07120190080596223000 (Tarsu 2010 e 2011),
07120200075439453000 (Tarsu 2012, 2014), 07120220044089321000 (Tari 2016).
A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle, di ogni altro atto prodromico e l'intervenuta prescrizione/decadenza.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto in parte il ricorso limitatamente alla cartella n.
07120190080596223000, non notificata correttamente, mancando la prova del recapito della "raccomandata informativa".
Ha respinto il ricorso per il resto, avendo l'Agenzia Entrate Riscossione prodotto la documentazione da cui emerge che le cartelle n. 0712018005380951300, 07120200075439453000, 07120220044089321000 sono state regolarmente notificate, rispettivamente in data 17.9.2018, 20.9.2022, 23.5.2022, a mezzo raccomandata postale consegnata allo stesso ricorrente.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
.- errore del Giudice di primo grado circa la prova della notifica della cartella di pagamento, contestando la motivazione della sentenza impugnata che ha annullato la cartella di pagamento n. 07120190080596223000;
.- errata interpretazione della normativa sulla notifica, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la notifica fosse incompleta senza la prova della ricezione della raccomandata informativa, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che richiede solo la prova della spedizione e non anche della ricezione.
Si è costituita in giudizio S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.PA., ente strumentale della provincia di Napoli (legge regionale 4/2007) che ha come scopo sociale l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello dell'AdER.
Si è costituito in giudizio anche il contribuente, che ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- Con l'atto di appello in esame l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza n.
16496/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, limitatamente al capo con cui è stata annullata l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 nella parte riferita alla cartella di pagamento n. 07120190080596223000, nonché la cartella stessa, per asserita irregolarità della notificazione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, pur risultando la cartella notificata a mezzo messo a familiare convivente, non fosse stata fornita la prova del recapito della c.d. “raccomandata informativa” prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
L'appellante censura tale statuizione deducendo che, nel giudizio di primo grado, era stata regolarmente prodotta la documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa successiva, sicché la notifica doveva ritenersi perfezionata secondo il dettato normativo e l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione.
Il motivo è fondato.
In materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, pur rinviando in via generale alle norme del codice di procedura civile, introduce una disciplina speciale, prevedendo espressamente che, qualora la notificazione sia eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (ivi compreso il familiare convivente), debba essere data notizia al destinatario stesso mediante invio di raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio degli atti tributari (Cass. n. 14093/2022).
Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non essendo richiesta anche la prova della sua ricezione da parte del destinatario.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non anche l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022).
Tale principio è stato ribadito anche di recente dall'ordinanza n. 6243/2024, la quale ha chiarito che, in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa è richiesta quale adempimento formale, ma la legge esige unicamente la prova della sua spedizione.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva prodotto:
la relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120190080596223000, attestante la consegna a familiare convivente;
la copia della raccomandata informativa successiva;
la prova della spedizione della medesima raccomandata.
Tale documentazione, puntualmente richiamata dall'appellante, dimostra l'integrale rispetto del procedimento notificatorio previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa, ha fatto erronea applicazione della normativa di riferimento e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, incorrendo nel vizio denunciato dall'appellante.
Accertata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120190080596223000, viene meno il presupposto su cui il giudice di prime cure ha fondato l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 deve ritenersi legittima anche con riferimento alla cartella in questione.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, TO
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3236/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p Na Sistema Ambiente - 06520871218
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16496/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190080596223000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3236/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha appellato la sentenza n.
16496/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 notificata il 16.2.2024, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione relativa alle cartelle di pagamento n.
0712018005380951300 (Tarsu 2012 e 2014), 07120190080596223000 (Tarsu 2010 e 2011),
07120200075439453000 (Tarsu 2012, 2014), 07120220044089321000 (Tari 2016).
A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle, di ogni altro atto prodromico e l'intervenuta prescrizione/decadenza.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto in parte il ricorso limitatamente alla cartella n.
07120190080596223000, non notificata correttamente, mancando la prova del recapito della "raccomandata informativa".
Ha respinto il ricorso per il resto, avendo l'Agenzia Entrate Riscossione prodotto la documentazione da cui emerge che le cartelle n. 0712018005380951300, 07120200075439453000, 07120220044089321000 sono state regolarmente notificate, rispettivamente in data 17.9.2018, 20.9.2022, 23.5.2022, a mezzo raccomandata postale consegnata allo stesso ricorrente.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per i seguenti motivi:
.- errore del Giudice di primo grado circa la prova della notifica della cartella di pagamento, contestando la motivazione della sentenza impugnata che ha annullato la cartella di pagamento n. 07120190080596223000;
.- errata interpretazione della normativa sulla notifica, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la notifica fosse incompleta senza la prova della ricezione della raccomandata informativa, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che richiede solo la prova della spedizione e non anche della ricezione.
Si è costituita in giudizio S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.PA., ente strumentale della provincia di Napoli (legge regionale 4/2007) che ha come scopo sociale l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello dell'AdER.
Si è costituito in giudizio anche il contribuente, che ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- Con l'atto di appello in esame l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza n.
16496/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, limitatamente al capo con cui è stata annullata l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 nella parte riferita alla cartella di pagamento n. 07120190080596223000, nonché la cartella stessa, per asserita irregolarità della notificazione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, pur risultando la cartella notificata a mezzo messo a familiare convivente, non fosse stata fornita la prova del recapito della c.d. “raccomandata informativa” prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
L'appellante censura tale statuizione deducendo che, nel giudizio di primo grado, era stata regolarmente prodotta la documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa successiva, sicché la notifica doveva ritenersi perfezionata secondo il dettato normativo e l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione.
Il motivo è fondato.
In materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, pur rinviando in via generale alle norme del codice di procedura civile, introduce una disciplina speciale, prevedendo espressamente che, qualora la notificazione sia eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario (ivi compreso il familiare convivente), debba essere data notizia al destinatario stesso mediante invio di raccomandata informativa.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che tale adempimento costituisce elemento essenziale del procedimento notificatorio degli atti tributari (Cass. n. 14093/2022).
Tuttavia, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa, non essendo richiesta anche la prova della sua ricezione da parte del destinatario.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una lettera raccomandata, non anche l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022).
Tale principio è stato ribadito anche di recente dall'ordinanza n. 6243/2024, la quale ha chiarito che, in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa è richiesta quale adempimento formale, ma la legge esige unicamente la prova della sua spedizione.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva prodotto:
la relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120190080596223000, attestante la consegna a familiare convivente;
la copia della raccomandata informativa successiva;
la prova della spedizione della medesima raccomandata.
Tale documentazione, puntualmente richiamata dall'appellante, dimostra l'integrale rispetto del procedimento notificatorio previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, laddove ha ritenuto necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa, ha fatto erronea applicazione della normativa di riferimento e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, incorrendo nel vizio denunciato dall'appellante.
Accertata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120190080596223000, viene meno il presupposto su cui il giudice di prime cure ha fondato l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 07120249005538753000 deve ritenersi legittima anche con riferimento alla cartella in questione.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese.