Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12439/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea
Il Tribunale, XIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Marida Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g.12439\2023promossa da:
nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via Santa Maria a Costantinopoli alle Mosche n. 15, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Carmine Minichiello, c.f. , elettivamente C.F._1 domiciliato ai fini della presente procedura presso e nello studio del predetto procuratore in Montemiletto (AV) alla via P.co Anton
Maria Sarro n. 5
RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
n persona del Questore pt domiciliati ope Controparte_3 legis presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli alla via Diaz 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2023, il ricorrente Parte_1 impugnava il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Napoli del 02/03/2023 notificato il 18/05/2023.
Parte ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 lett. d) del DL gs 286\1998, il difetto di istruttoria e di motivazione evidenziando il percorso di integrazione lavorativa e l'erroneità del provvedimento di rigetto adottato per la mancanza della convivenza del ricorrente con la figlia.
Instaurato il contraddittorio il si costituiva Controparte_1 opponendosi alla istanza di sospensione e nel merito concludendo per il rigetto.
Disposta la trattazione scritta per l'esame dell'istanza di sospensione nel contraddittorio delle parti fondata anche sulla situazione di integrazione familiare e lavorativa del ricorrente, il
Giudice disponeva la sospensione del provvedimento di rigetto e rinviava per la trattazione del merito della causa. Alla udienza a trattazione scritta cui partecipavano le parti, depositando note scritte, il Giudice si riservava per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato di reiezione del permesso di soggiorno é stato motivato dal Questore di Napoli esclusivamente sulla mancanza di convivenza con la figlia minore;
non sono quindi mai stati contestati dall'Amministrazione né il rapporto di
- 2 - filiazione del richiedente con la minore, né la titolarità della cittadinanza italiana da parte di quest'ultima) o altri fatti ostativi.
Com'é noto, l'accertamento giurisdizionale in questa sede é strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo e questa Corte non può estendere la propria disamina a presupposti del rilascio/diniego del permesso non oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, non contestati e non devoluti dalle parti, pena la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019:
"In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale é strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, é nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del
Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale"; cfr. anche Cass. n. 14159/2017, in parte motiva: "oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, non potendo essere accertate cause o condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo", come da consolidati principi in tema di sanzioni amministrative e di provvedimenti espulsivi di cittadini stranieri).
Nel merito, aderendo al prevalente orientamento formatosi in ordine alle cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non
- 3 - è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 2358 del 04/02/2005), ne consegue che il provvedimento di rigetto va annullato e riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi familiari.
La materia trattata e le questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, in persona della dr.Marida
Corso cosi provvede:
- - accoglie il ricorso proposto nei confronti del
[...]
, in persona del ed annulla il CP_1 CP_4
provvedimento emesso dal Questore di Napoli, con il quale è stato pronunciato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e per l'effetto dispone il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 lett. d) d.lgs.
286/1998 in favore di ferme restando le Parte_1 competenze amministrative;
-dichiara compensate le spese del giudizio.
Napoli, 15.5.2025 Il giudice
(dott. Marida Corso)
- 4 -