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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15092 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.
Dott.ssa Alfredo Landi Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 61951 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.01.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
P.VA e C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1
SI.ra corrente in 20123 Milano, alla Via F. Petrarca n. 13, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Renato Moraschi e dall'avv. Valentina Paolucci,
ATTORE
e
P. VA , con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.VA_2 della Letteratura n. 30, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Luca Scordino e dall'avv. Alessandra CP_2
Amendola,
CONVENUTA
C.F. rappresentate e difese dal prof. avv. Ulisse Corea CP_3 C.F._1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: diritto d'autore conclusioni per parte attrice:
IN VIA PRELIMINARE e quanto alla costituzione della signora dichiarare la nullità CP_3 della comparsa di costituzione della stessa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento vertendo la causa su soggetti giuridici diversi da quelli posti a fondamento delle ragioni della controparte;
accertare che la domanda svolta dalla signora CP_3 è una domanda riconvenzionale e, conseguentemente, dichiarare tardiva la stessa con il
[...] conseguente rigetto della medesima;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertata e dichiarata l'illegittimità della
[...] a sospendere la ripartizione dei proventi dell'intero catalogo di Controparte_4 proprietà della per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_4 medesima a versare a favore della in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore, SI.ra la somma prudenzialmente determinata in € Parte_2 15.000,00 (diconsi quindicimila/00), oltre interessi ex art. 1284 VI co., c.c. e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito della verifica di tutti i rendiconti della relativi a ciascun semestre non liquidato a CP_4 favore della al 2019 alla data dell'emananda sentenza;
Parte_1 IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della signora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 186 bis c.p.c., considerato che la signora CP_3 ha riferito di essere titolare solo della quota pari al 25% della INVER MUSIC sas CP_3 (cedente del catalogo OXHA a favore della contenenti le canzoni di cui al doc. Parte_1 5, condannare la a versare a favore della Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, SI.ra , tutte le Parte_1 Parte_2 somme derivanti da tutti i proventi dei brani non rientranti in quelli elencati al doc. 5) (c.d. catalogo
“HOXHA”) e facenti parte, invece, del catalogo di esclusiva proprietà dalla Parte_1 nonché il residuo importo (pari al 75%) dei proventi derivanti dal catalogo ceduto dalla
[...] (cedente del catalogo a favore della contenenti le CP_5 CP_3 Parte_1 canzoni di cui al doc. 5 essendo la signora unicamente titolare della minor quota del CP_3 25% delle quote societarie della cedente il catalogo oggetto di causa;
IN OGNI CASO: con salvezza dei compensi professionali e refusione delle spese. conclusioni per parte convenuta:
- Nel merito: respingere le domande avanzate da nei confronti di in quanto Parte_1 CP_4 totalmente infondate in fatto ed in diritto.
- In via subordinata nel merito: fermo il corretto operato di , accertare la effettiva titolarità del CP_4 credito ad oggi ammontante ad euro 7.541,53, e di quello che verrà maturato in futuro derivante dallo sfruttamento del “Catalogo Hoxha” oggetto della cessione tra Inver e dando Parte_1 disposizioni alla in ordine alla liquidazione all'avente diritto e/o al mantenimento della CP_4 misura cautelare di sospensione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa.
conclusioni per il terzo chiamato in causa: in via principale: previo accertamento della nullità della vendita/cessione del ai sensi Parte_3 dell'art. 1418 c.c., accertare e dichiarare il diritto dalla sig.ra al conseguimento dei CP_3 proventi IA (precedenti, presenti e futuri) sia in quanto socia, sia in quanto titolare esclusiva dei brani che la medesima ha acquistato dal sig. (doc. 5 e, per l'effetto, rigettare la domanda della Per_1 ; Parte_1
in via subordinata: rigettare la domanda della , siccome infondata per tutti i motivi sopra Parte_1 Part esposti, ordinando alla di provvedere alla liquidazione dei proventi in favore della sig.ra CP_4 In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società ha citato in giudizio con atto Parte_1 Controparte_4 notificato l'11.10.21, deducendo l'illegittimità della sospensione da parte di questa della liquidazione in suo favore dei proventi di un catalogo musicale (di seguito il “Catalogo”) cedutole da “Inver Music S.a.s. con atto del 20 marzo Controparte_6
2013 (di seguito la “Cessione”).
, premesso di avere disposto la sospensione della liquidazione dei proventi in applicazione CP_4 dell'art.104 del proprio regolamento a seguito di reclami proposti dall'artista (nota CP_3 come , ne ha richiesto la chiamata in causa, rilevando che questa era parte nel Pt_4 contenzioso richiamato dai reclami e vantava un diritto suscettibile di essere pregiudicato dall'accoglimento della domanda attorea, e di non avere alcun interesse se non quello di pagare all'effettivo titolare.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio proponendo domanda di CP_3 accertamento della nullità della Cessione e di accertamento del proprio diritto ai proventi IA relativi al Catalogo.
2.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti: il giudice istruttore all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha invitato a depositare estratto dei diritti autoriali CP_4 maturati relativi al Catalogo maturati in favore dell'avente diritto, ha disatteso la richiesta di prova per testi proposta da parte attrice ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
3.
L'esame della domanda di nullità della Cessione proposta da è logicamente prioritario. CP_3
Di tale domanda la difesa di ha eccepito l'inammissibilità per tardività, qualificandola Parte_1 come riconvenzionale. In realtà al momento in cui ne è stata disposta la chiamata in causa CP_3 non era destinataria di alcuna domanda proposta dalle parti principali, e la sua presenza nel presente giudizio si fonda esclusivamente sull'esigenza di accertare il diritto da questa vantato in contraddittorio con l'attore, essendo stata chiamata in causa proprio al fine di consentirle di fare valere le proprie ragioni
contro
; in questo quadro si inserisce coerentemente la domanda Parte_1 diretta a fare valere l'invalidità della Cessione.
4.
La vicenda contenziosa richiamata dai reclami trasmessi da a e posta a fondamento CP_3 CP_4 della domanda di nullità: il signor socio accomandatario, e dunque amministratore, di Controparte_7 [...]
imputato del reato di cui all'art. 2625 Controparte_8 comma 2 cod. civ, perché occultando i documenti contabili ovvero con artifizi consistiti nell'inviare le convocazioni dell'assemblea sociale ad indirizzi errati ovvero fornendo risposte evasive alle richieste di documentazione contabile, impediva o comunque ostacolava lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio accomandante cagionando alla stessa un CP_3 danno almeno pari agli utili dichiarati ai fini reddituali e non distribuiti dal 1997 al 2011 e pari ad €
20.586,90, è stato condannato alla pena, sospesa, di sei mesi di reclusione ed al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale di 10.000 €, con sentenza del Tribunale di CP_3
Milano dell'11.12.2015 (doc. 3 att.), confermata dalla Corte di Appello con sentenza del 23.02.18
(doc. 4 att.); con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 23.05.18 (doc. 2 att.) è stato disposto il sequestro conservativo su beni immobili dell'imputato sino a concorrenza dell'importo di 10.000 €; la Corte di Cassazione con sentenza n. 13903/19 del 29.03.19 (doc. 5 att.) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pt_2 il procedimento di esecuzione promosso dalla parte civile contro il è stato dichiarato estinto Pt_2 con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 27.02.19 doc. 6) per rinuncia del creditore, successivamente al pagamento dell'importo dovuto (doc. 23 att.). ha presentato ulteriore denuncia contro il che il GIP del Tribunale di Milano con CP_3 Pt_2 ordinanza del 30.04.21 ha archiviato rilevando che i fatti denunciati potevano configurare il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., per il quale non era stata proposta tempestiva querela
(provvedimento allegato alla nota di del 28.05.21, doc. 22 ). Parte_1 CP_4
5.
Hoxha deduce la nullità della Cessione ex art. 1418 c.c., in quanto costituisce gli estremi del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c. – a questo proposito fa riferimento all'ordinanza di archiviazione del GIP – trattandosi di un atto di disposizione dei beni sociali (il Catalogo) posto in essere dall'amministratore della Inver (il sig. al fine di arrecare un ingiusto Controparte_7 profitto a sé (ossia, alla , di proprietà della figlia e dallo stesso amministrata di fatto), e Parte_1 che ha causato un danno patrimoniale sia alla società da lui amministrata, che è stata posta in liquidazione senza la distribuzione di utili, che alla socia accomandante.
A questo proposito valorizza quei passaggi della decisione della sentenza penale che si riferiscono all'accertamento del danno, quale elemento costitutivo della fattispecie penale, nei quali il
Tribunale rileva che il Catalogo costituiva il solo bene produttivo della società, la quale era stata costituita in funzione della sua gestione, e che la Cessione aveva determinato inevitabilmente la sua liquidazione, e dubita, pur senza avere esperito alcun accertamento al riguardo, sulla congruità del corrispettivo pattuito, pari a 60.000 €.
6.
La difesa di rileva che non ha esercitato alcuna azione finalizzata alla revocazione Parte_1 CP_3 della Cessione, la quale comunque sarebbe prescritta, essendosi limitata a richiedere il sequestro conservativo volto ad ottenere il pagamento della provvisionale, che il sig. non ha Controparte_7 mai fatto parte della propria compagine sociale o rivestito cariche amministrative, che i propri soci sono , figlia di , anche amministratrice (solo dal 2014, da data successiva Parte_2 CP_7 alla cessione), e , e che al momento della Cessione era amministrata dalla sig.ra Persona_2
. CP_9
Conclude che il Catalogo è definitivamente entrato nel suo patrimonio e che essa è l'unico soggetto che abbia il diritto di riscuotere i proventi distribuiti da . CP_4
7. Si deve premettere che la sentenza penale non fa stato fra le parti del presente giudizio. Anche a prescindere da questo pare difficile comprendere, al di là della formulazione letterale di singoli passaggi della motivazione, come la Cessione possa rientrare, anche sulla base di una interpretazione finalistica dell'art. 2625 c.c., nell' attività di “impedimento” all'attività di controllo ascritta al SI. piuttosto essa si deve considerare come una delle vicende della società che è Pt_2 stata sottratta al controllo del socio. In ogni caso nessun elemento concreto è stato allegato nel presente giudizio sulla illiceità della condotta della parte acquirente.
In generale si deve ricordare che la tradizionale regola sulla rilevanza negoziale dei motivi illeciti porta a riconoscere che quando, in una vicenda negoziale, si inserisce una condotta illecita unilaterale (cioè solo una delle parti versat in re illicita, mentre l'altra ne è solo vittima, o comunque rimane estranea alla condotta illecita) l'illecito unilaterale non incide sulla validità civilistica del contratto o può incidere sulla stessa con effetti diversi dalla nullità, ad esempio la annullabilità per dolo dei contratti stipulati a seguito di una truffa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7468 del 31/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13566 del 26/05/2008).
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che la sanzione della nullità, pur non prevista testualmente dal codice civile, si impone solo quando il reato commesso da una delle parti merita particolare riprovazione, in considerazione del bene giuridico leso, così giustificandosi la più severa soluzione adottata per i contratti che siano conseguenza di una estorsione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17959 del 27/08/2020) o di una circonvenzione d'incapace (Cass. Sez.2, Sentenza n.
10609 del 28/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Tornando alla fattispecie in esame è evidente la estraneità della conclusione del contratto alla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice, e che non si tratta né di un “reato in contratto” né di un contratto concluso come effetto diretto della commissione del reato;
né risulta il concorso nel reato dell'altro contraente o che il contratto per sé stesso abbia prodotto effetti dannosi nel patrimonio della società Inver, non risultando in particolare la inadeguatezza del prezzo pattuito,
60.000 €, che peraltro ha documentato, senza contestazioni, di avere corrisposto (doc. 21 Parte_1 att.); in ogni caso si deve ricordare che per l'ipotesi del conflitto di interessi del rappresentante la legge prevede solo l'annullabilità del contratto (art. 1394 c.c.).
Per queste ragioni la domanda di accertamento della nullità deve essere rigettata.
8.
E' sorta nel corso del giudizio una questione relativa alla titolarità delle opere ricomprese nel
Catalogo.
Tale questione ha origine dalla seguente affermazione, contenuta nella comparsa di costituzione di
“La società [Inver] era stata costituita per gestire ed incassare i proventi derivanti dalla CP_3
Part IA dal repertorio musicale della sig.ra (d'ora in poi, il “Catalogo OXA”), unico asset Part produttivo della società, nel quale sono compresi brani di cui la sig.ra oltre ad essere
l'interprete, è l'esclusiva titolare (per averle acquistate dal sig. suo dante causa ed CP_10 ex marito .” sostiene dunque che il Catalogo comprenda opere a lei cedute dal sig. CP_3 CP_10
e che non sono mai state trasferite ad Inver. Tali opere sarebbero quelle indicate nel doc. 5
[...]
che però è un semplice elenco di brani privo di valore negoziale. CP_3
In tale affermazione la difesa di ha voluto vedere la ammissione dell'assenza di qualsiasi Parte_1 diritto in capo ad sulle altre opere ricomprese nel Catalogo. ha replicato “che i brani CP_3 CP_3 indicati nel nostro doc. 5, ancorché compresi nel catalogo ceduto (illegittimamente e senza autorizzazione alcuna) dalla Inver alla , erano e sono di titolarità esclusiva della sig.ra Parte_1 che le aveva acquisite dal sig. ”; sicché di una parte delle opere CP_3 CP_10 CP_3 sarebbe titolare in quanto socia e di una altra parte in via esclusiva in virtù dell'acquisto dal sig.
Per_1
Al di là di quella che appare una forzatura da parte della difesa della attrice, rimane il fatto che l'affermazione appare intrinsecamente contradditoria, non essendo dato comprendere come sia possibile che del Catalogo, che pacificamente costituiva un asset della società Inver potessero fare parte opere di cui titolare esclusiva continuava ad essere In ogni caso questa ha omesso di CP_3 allegare il possesso di un titolo di proprietà su queste opere opponibile alla società Inver. Si deve concludere sul punto che questa affermazione, rimasta allo stato di mera asserzione, è del tutto inconcludente rispetto all'affermazione di un diritto di Hoxha, esclusivo o meno, su opere ricomprese nel Catalogo.
9.
Si deve dunque riconoscere in capo a la titolarità dei diritti ricompresi nel Catalogo. Parte_1
Tale accertamento determina la condanna di al pagamento dei proventi sinora maturati. CP_4
La causa non verte essenzialmente sulla quantificazione di detti proventi ma parte attrice ha proposto una richiesta di condanna specifica ed il giudice istruttore di conseguenza ha richiesto a il deposito dell'estratto dei proventi relativi al Catalogo, cui la convenuta ha provveduto. CP_4
Risulta così che per le opere del Catalogo “Hoxha” sono accantonati – a far data dalle operazioni di ripartizione del 2° semestre 2019 all'11.12.23 - proventi ammontanti alla somma totale di €
12.757,63, al netto delle quote di spettanza IA.
La convenuta deve essere condannata al pagamento di detto importo nonché al pagamento CP_4 degli ulteriori importi maturati sino alla data della decisione.
Non di meno si deve rilevare, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, come la condotta di sia immune da rilievi. CP_4
Sia che sono associate alla e come tali si sono obbligate al rispetto delle Parte_1 CP_3 CP_4 norme statutarie e regolamentari interne (art. 5 dello Statuto e 16 Reg. Gen.). ha pertanto Parte_1 accettato che , in via di autotutela, possa sospendere eccezionalmente e per gravi motivi i CP_4 proventi, secondo quanto previsto dall'art. 104 Reg. Gen.: “Eccezionalmente e qualora sussistono gravi e giustificati motivi, il Direttore Generale può sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione del conto”.
ha dato prova di aver assunto il provvedimento di sospensione con grande diligenza e solo a CP_4 seguito dell'invio della documentazione comprovante l'esistenza di un contenzioso avente ad oggetto la gestione del “Catalogo Hoxha” ed ha sospeso le quote editoriali solo nel giugno 2020
(doc. 15 IA), ossia allorquando ha avuto la prova documentale delle contestazioni in essere e del riconoscimento in favore della SI.ra di un danno quale parte offesa. CP_3
A questo proposito si deve considerare che nonostante le reiterate richieste trasmesse da la CP_3 sospensione è stata disposta solo dopo che questa ha inviato le sentenze penali, quindi non prima della comunicazione di del 21 febbraio 2020 (doc. 14 ) , alla quale risultano allegate CP_3 CP_4 sia le sentenze che l'ordinanza di sequestro conservativo.
Pare evidente che le sentenze, per la natura del reato accertato, per la rilevanza che nella motivazione veniva assegnata alla Cessione, per la possibilità che da esse poteva trasparire, di una sua invalidazione, o della sussistenza di una pretesa risarcitoria o restitutoria nei confronti della acquirente, giustificavano, in una prospettiva di autotutela, la sospensione della liquidazione del conto.
10.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della chiamata in causa la quale deve essere condannata in applicazione del criterio della causalità alla loro rifusione sia in favore della attrice sia in favore della convenuta, mentre devono essere compensate nel rapporto fra e in favore di questa, in considerazione della sua posizione di neutralità e di Parte_1 CP_4 quanto rilevato nel paragrafo precedente.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
condanna la convenuta al pagamento in favore della Controparte_4 attrice della somma di € 12.757,63, e degli ulteriori proventi relativi alle opere Parte_1 incluse nella cessione da a Controparte_8 Controparte_6 sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dalla data di Parte_1 maturazione del diritto;
rigetta le domande proposte dal terzo chiamato CP_3 condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_3 Parte_1
e di , che liquida per ciascuna in € 10.860,00 , oltre VA, CPA, rimborso spese
[...] CP_4 generali;
compensa le spese di lite fra e . Parte_1 CP_4
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8.10.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo