Art. 3.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' aumentata di lire 500.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 11 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' aumentata di lire 500.000.