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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NO EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12924/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 TASI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 24, 23 ottobre 2024, n. 12924), ha osservato quanto segue.
< data 13.10.2023, DFM Immobiliare s.r.e., con sede in Monterotondo (RM), Indirizzo_1, in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento:
* n. 86 del 1.03.2023 in materia di TASI annualità 2017, notificato in data 24.03.2023, per la somma complessiva somma di euro 933,00;
* n. 65 del 8.03.2023 in materia di TASI annualità 2018, notificato in data 24.03.2023, per la somma complessiva somma di euro 904,00,
A motivi, la ricorrente ha dedotto che per gli anni d'imposta 2017 e 2018 gli immobili detenuti erano locati alla DFM srl, e che il tributo deve essere versato per l'80% dal locatario e per il 20% dal conduttore;
che, in base alla circolare MEF del 3.6.2015 la dichiarazione IMU TASI non deve essere presentata per i contratti di locazione registrati a partire dal 1.7.2010, ex lege 122/2010.
Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.
In sede di reclamo, il Comune ha accolto parzialmente i motivi, emettendo avvisi di accertamento in rettifica, basati sulla seguente motivazione: “La ripartizione ex lege del quantum tra proprietario e locatario viene concessa limitatamente agli immobili locati che, nella specie, sono quelli individuati alle lettere b) e d), meglio distinti al fg. 16 p.lla 235 sub. 0 e al fg. 17 p.lla 453 sub. 506.” Ha confermato, pertanto, la restante parte degli avvisi.
Ciononostante, la ricorrente ha insistito nel ricorso.
Si è costituito il Comune di Monterotondo, difendendo la legittimità del proprio operato, a seguito delle rettifiche, in quanto:
a) con riferimento all'unità fg. 16 p.lla 42 sub. 505, di Indirizzo_2, trattasi di fabbricato locato solamente dal 01.12.2020 al 30.11.2026 con contratto n. TJQ-2020-3T-18787-00;
b) con riferimento all'unità fg. 16 p.lla 235 sub. 0, di Indirizzo_3 , trattasi di fabbricato locato dal 15.12.2015 al 14.12.2027 con contratto n. TJQ-2015-3T-19817-0-0;
c) con riferimento all'unità fg. 17 p.lla 453 sub. 504, trattasi di fabbricato per cui non risultano contratti di locazione a favore di terzi;
d) con riferimento all'unità fg. 17 p.lla 453 sub. 506, di Indirizzo_1, trattasi di fabbricato locato dal 15.12.2015 al 14.12.2027 con contratto n. TJQ-2015-3T-19816-0-0 e derivante da soppressione dei sub.
503 e 505 della medesima particella, avvenuta mediante Doc-Fa Prot. 2012RM0772242.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. […].
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che in questa sede di discute degli avvisi in rettifica.
Il Comune, infatti, come descritto in epigrafe, in sede di autotutela, ha verificato la sussistenza di contratti di locazione per due degli immobili indicati, ed ha provveduto ad annullare parzialmente gli originali accertamenti.
Per gli immobili di cui alle lettere a) e c) del riportato elenco, invece, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio non
è risultato alcun contratto di locazione per il periodo d'imposta in esame, e, pertanto, sono stati emessi gli avvisi rettificati.
Orbene, a fronte di tanto, la ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a costituirsi nel presente giudizio con le stesse iniziali difese, e senza produrre alcuna documentazione a supporto dei propri assunti e che possa confutare le verifiche effettuate d'ufficio.
Alla stregua di tanto, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 250,00 (duecentocinquanta/00)>>.
B) Ha prodotto ricorso in appello la società deducendo quanto segue.
<<-1. Si chiede di riformulare la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Il Comune di Monterotondo in fase di giudizio di primo grado e precisamente nelle sue controdeduzioni eccepisce che l'immobile individuato al foglio 16 p.lla 42 sub. 505 oggetto degli accertamenti impugnati in primo grado sia locato dal 01/12/2020. Tale eccezione ha condizionato il giudizio in primo grado. In verità tra gli allegati presentati dal sottoscritto procuratore che si esibisce nuovamente, l'immobile in oggetto risulta essere sublocato dal 01/12/2008 e fino al 30/11/2020 con il contratto di locazione avente codice identificativo
E6708L019736000DD e successivamente locato dal 01/12/2020 al 30/11/2026 con contratto
TJQ20203T1878700.
Pertanto gli immobili risultano tutti locati per l'anno 2017 e 2018 ed il tributo Tasi ad eccezione dell'immobile avente foglio 17 p.lla 453 sub 504 (per il quale la Tasi non è dovuta) come ribadito nel precedente ricorso va ripartito tra Locatore per l'80% e conduttore per il 20%. Secondo la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2015 è stato espressamente affermato che la dichiarazione Imu/
Tasi non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 01/07/20210 in quanto in ottemperanza della legge 30/07/2010 n. 122 al momento della registrazione devono essere comunicati i dati catastali. Stesso discorso vale per i contratti antecedenti in quanto in caso di proroga o risoluzione andavano comunicati i dati catastali. Tali accorgimenti fanno si che l'ambito applicativo dell'obbligo dichiarativo TASI si riduca a casi residuali, dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (tassa sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
D) Nella sentenza impugnata si legge: <<…, la ricorrente ha dedotto che per gli anni d'imposta 2017 e 2018 gli immobili detenuti erano locati alla DFM srl, e che il tributo deve essere versato per l'80% dal locatario e per il 20% dal conduttore;
che, in base alla circolare MEF del 3.6.2015 la dichiarazione IMU TASI non deve essere presentata per i contratti di locazione registrati a partire dal 1.7.2010, ex lege 122/2010>>.
Tale legge (nella prospettazione dell'appellante) avrebbe consentito alla Società di ottenere la ripartizione dell'imposta così come dedotto.
La dedotta violazione della legge n. 122/2010 è inammissibile, stante la sua genericità.
La legge n. 122 del 2010 si compone di circa 25.000 parole.
Non può essere richiesto al giudice di esaminare una norma di tale ampiezza per ricercare la specifica disposizione che corrobori la fondatezza della censura.
E) Il ricorso in appello non poteva in ogni caso trovare accoglimento perché privo della firma valida del difensore (marca temprale 20 dicembre 2024).
F) Le spese del giudizio sono compensate in quanto l'infondatezza dell'appello è stata individuata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NO EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12924/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 TASI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 24, 23 ottobre 2024, n. 12924), ha osservato quanto segue.
< data 13.10.2023, DFM Immobiliare s.r.e., con sede in Monterotondo (RM), Indirizzo_1, in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento:
* n. 86 del 1.03.2023 in materia di TASI annualità 2017, notificato in data 24.03.2023, per la somma complessiva somma di euro 933,00;
* n. 65 del 8.03.2023 in materia di TASI annualità 2018, notificato in data 24.03.2023, per la somma complessiva somma di euro 904,00,
A motivi, la ricorrente ha dedotto che per gli anni d'imposta 2017 e 2018 gli immobili detenuti erano locati alla DFM srl, e che il tributo deve essere versato per l'80% dal locatario e per il 20% dal conduttore;
che, in base alla circolare MEF del 3.6.2015 la dichiarazione IMU TASI non deve essere presentata per i contratti di locazione registrati a partire dal 1.7.2010, ex lege 122/2010.
Ha pertanto concluso per l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario.
In sede di reclamo, il Comune ha accolto parzialmente i motivi, emettendo avvisi di accertamento in rettifica, basati sulla seguente motivazione: “La ripartizione ex lege del quantum tra proprietario e locatario viene concessa limitatamente agli immobili locati che, nella specie, sono quelli individuati alle lettere b) e d), meglio distinti al fg. 16 p.lla 235 sub. 0 e al fg. 17 p.lla 453 sub. 506.” Ha confermato, pertanto, la restante parte degli avvisi.
Ciononostante, la ricorrente ha insistito nel ricorso.
Si è costituito il Comune di Monterotondo, difendendo la legittimità del proprio operato, a seguito delle rettifiche, in quanto:
a) con riferimento all'unità fg. 16 p.lla 42 sub. 505, di Indirizzo_2, trattasi di fabbricato locato solamente dal 01.12.2020 al 30.11.2026 con contratto n. TJQ-2020-3T-18787-00;
b) con riferimento all'unità fg. 16 p.lla 235 sub. 0, di Indirizzo_3 , trattasi di fabbricato locato dal 15.12.2015 al 14.12.2027 con contratto n. TJQ-2015-3T-19817-0-0;
c) con riferimento all'unità fg. 17 p.lla 453 sub. 504, trattasi di fabbricato per cui non risultano contratti di locazione a favore di terzi;
d) con riferimento all'unità fg. 17 p.lla 453 sub. 506, di Indirizzo_1, trattasi di fabbricato locato dal 15.12.2015 al 14.12.2027 con contratto n. TJQ-2015-3T-19816-0-0 e derivante da soppressione dei sub.
503 e 505 della medesima particella, avvenuta mediante Doc-Fa Prot. 2012RM0772242.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. […].
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che in questa sede di discute degli avvisi in rettifica.
Il Comune, infatti, come descritto in epigrafe, in sede di autotutela, ha verificato la sussistenza di contratti di locazione per due degli immobili indicati, ed ha provveduto ad annullare parzialmente gli originali accertamenti.
Per gli immobili di cui alle lettere a) e c) del riportato elenco, invece, dalle ricerche effettuate dall'Ufficio non
è risultato alcun contratto di locazione per il periodo d'imposta in esame, e, pertanto, sono stati emessi gli avvisi rettificati.
Orbene, a fronte di tanto, la ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a costituirsi nel presente giudizio con le stesse iniziali difese, e senza produrre alcuna documentazione a supporto dei propri assunti e che possa confutare le verifiche effettuate d'ufficio.
Alla stregua di tanto, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 250,00 (duecentocinquanta/00)>>.
B) Ha prodotto ricorso in appello la società deducendo quanto segue.
<<-1. Si chiede di riformulare la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
Il Comune di Monterotondo in fase di giudizio di primo grado e precisamente nelle sue controdeduzioni eccepisce che l'immobile individuato al foglio 16 p.lla 42 sub. 505 oggetto degli accertamenti impugnati in primo grado sia locato dal 01/12/2020. Tale eccezione ha condizionato il giudizio in primo grado. In verità tra gli allegati presentati dal sottoscritto procuratore che si esibisce nuovamente, l'immobile in oggetto risulta essere sublocato dal 01/12/2008 e fino al 30/11/2020 con il contratto di locazione avente codice identificativo
E6708L019736000DD e successivamente locato dal 01/12/2020 al 30/11/2026 con contratto
TJQ20203T1878700.
Pertanto gli immobili risultano tutti locati per l'anno 2017 e 2018 ed il tributo Tasi ad eccezione dell'immobile avente foglio 17 p.lla 453 sub 504 (per il quale la Tasi non è dovuta) come ribadito nel precedente ricorso va ripartito tra Locatore per l'80% e conduttore per il 20%. Secondo la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/06/2015 è stato espressamente affermato che la dichiarazione Imu/
Tasi non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 01/07/20210 in quanto in ottemperanza della legge 30/07/2010 n. 122 al momento della registrazione devono essere comunicati i dati catastali. Stesso discorso vale per i contratti antecedenti in quanto in caso di proroga o risoluzione andavano comunicati i dati catastali. Tali accorgimenti fanno si che l'ambito applicativo dell'obbligo dichiarativo TASI si riduca a casi residuali, dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (tassa sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
D) Nella sentenza impugnata si legge: <<…, la ricorrente ha dedotto che per gli anni d'imposta 2017 e 2018 gli immobili detenuti erano locati alla DFM srl, e che il tributo deve essere versato per l'80% dal locatario e per il 20% dal conduttore;
che, in base alla circolare MEF del 3.6.2015 la dichiarazione IMU TASI non deve essere presentata per i contratti di locazione registrati a partire dal 1.7.2010, ex lege 122/2010>>.
Tale legge (nella prospettazione dell'appellante) avrebbe consentito alla Società di ottenere la ripartizione dell'imposta così come dedotto.
La dedotta violazione della legge n. 122/2010 è inammissibile, stante la sua genericità.
La legge n. 122 del 2010 si compone di circa 25.000 parole.
Non può essere richiesto al giudice di esaminare una norma di tale ampiezza per ricercare la specifica disposizione che corrobori la fondatezza della censura.
E) Il ricorso in appello non poteva in ogni caso trovare accoglimento perché privo della firma valida del difensore (marca temprale 20 dicembre 2024).
F) Le spese del giudizio sono compensate in quanto l'infondatezza dell'appello è stata individuata dal giudice adito.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.