Art. 11. 1. I termini di cui all' articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990. Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 25 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
"Art. 25 (Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali). - Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data".
- Il testo dell' art. 25 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente:
"Art. 25 (Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali). - Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data".