Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01996/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3495 del 2025, proposto da
MO GA, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
per la parte d’interesse, alla sent. n. 7271/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, il 23 dicembre 2024, in esito al giudizio iscritto con R.G. n. 4851/2024, fra EC UI contro il Comune di Torre del Greco.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. EL IA LI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO quanto esposto nel ricorso introduttivo, notificato a mezzo PEC in data 30 giugno 2025, e depositato il 9 luglio successivo;
RILEVATO che il presente giudizio è incentrato sulla domanda di esecuzione, per la parte d’interesse (ovvero per ottenere il pagamento delle sole riconosciute spese giudiziali), di quanto statuito con la sentenza n° 7271/2024, emessa da questo TAR in data 23.12.2024 in esito al giudizio RG n. 4851/2024, con cui – dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso ex art. 117 cpa proposto da tale EC UI – l’intimato Comune di Torre del Greco, in applicazione del canone della soccombenza virtuale, è stato condannato “ al pagamento delle spese del presente giudizio… [liquidate] …in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ” [ovvero l’avvocato MO GA, odierno ricorrente];
RILEVATO che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento ed ha inoltre richiesto la fissazione di una somma di denaro a carico dell’Amministrazione stessa per ogni ulteriore violazione, inosservanza e ritardo nell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a.;
RILEVATO che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado risulti correttamente notificata al Comune resistente la sentenza azionata, a mezzo PEC in data 10 febbraio 2025;
RILEVATO che non risulta costituito in giudizio il Comune di Torre del greco, ancorché ritualmente intimato;
RILEVATO che il ricorrente difensore, con memoria del 27.11.2025, ha riferito che, nelle more del giudizio, il Comune resistente ha “ parzialmente ottemperato pagando la somma di € 1.496,00 in luogo della somma dovuta pari ad € 1.665,83 ”, e che le somme pagate “ sono state accettate in acconto della maggior somma come da comunicazione che si allega ”, concludendo con la seguente richiesta: “ ordinarsi al Comune di Torre del Greco il pagamento di € 169,83 dovuto a saldo oltre spese e competenze della presente procedura ”;
RITENUTO, altresì, opportuno evidenziare, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza in oggetto, che l’odierno ricorrente non fornisce prova sul punto; ma che l’azione di ottemperanza risulta, comunque, esperibile ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. b) cpa, essendo la sentenza in parola provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 33 co. 2 cpa;
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente (cfr. PEC di riscontro al ricevuto bonifico di euro 1.496,00, inviata in data 17.10.2025 al Comune di Torre del Greco dall’odierno ricorrente) – circa, in particolare, l’asserito pagamento solo parziale delle somme liquidate in suo favore dalla pronuncia del TAR – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO inoltre, trattandosi di domanda proposta dall’avvocato antistatario, di condividere l’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale e della Sezione, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, che ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. ex multis , TAR Napoli, Sez. III, 28 giugno 2021, n. 4442, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343,); in particolare questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
RITENUTO dunque:
- che, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Comune di Torre del Greco di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 7271/2024 del TAR Campania - sede di Napoli, Terza Sezione, resa in data 23 dicembre 2024 in esito al procedimento RG n. 4851/20204, provvedendo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della citata pronuncia, al pagamento integrale in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, delle spese processuali liquidate “ in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato ”, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario, tenendo conto del pagamento parziale che, con memoria depositata il 27 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato essere avvenuto, e della circostanza che non è emerso in giudizio che il pagamento effettuato fosse totalmente satisfattivo;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nella persona del Prefetto di Napoli (con facoltà di delega a funzionario del proprio ufficio), che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, verificando preliminarmente se vi sia stato l’esatto adempimento di quanto disposto nella sentenza stessa o solo un pagamento parziale, e se occorra, pertanto, un ulteriore pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che il compenso del Commissario ad acta per l’eventuale espletamento della funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo (il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione da fornirsi all’Amministrazione debitrice);
RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal titolo posto in esecuzione, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame, ed alla notifica della medesima, nonchè alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III 30 gennaio 2023, n. 678 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbono porsi a carico del Comune di Torre del Greco, nell’importo liquidato nel dispositivo, tenuto anche conto dell’asserito solo parziale adempimento avvenuto nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Torre del Greco di dare esecuzione alla sentenza n. 7271/2024 del TAR Campania – sede di Napoli, Terza Sezione, resa in data 23 dicembre 2024 in esito al procedimento RG n. 4851/2024, nei sensi, limiti, e termini di cui in motivazione, provvedendo alla corresponsione al ricorrente di quanto in suo favore liquidato a titolo di spese legali, oltre agli accessori di legge (ma detratti gli importi già corrisposti), nonché oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario del proprio ufficio), che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessato quanto statuito e quanto a lui dovuto, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Comune di Torre del Greco.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA LI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL IA LI |
IL SEGRETARIO