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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.3.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2978/2023
vertente tra
Parte_1
(avv. CERCHIONE LUIGI e avv. PARISELLA LUCA)
Parte appellante contro
CP_1
(avv. CIARELLI ANNA PAOLA)
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 953/2023 emessa dal Tribunale di Latina in funzione di
Giudice del Lavoro in data 19.10.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione proposto dalla
, previa dichiarazione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva dell' , è stato annullato l'avviso di addebito n. 357 2021 CP_3 CP_1
0000766128 000 per tardiva iscrizione a ruolo e dichiarato che l'opponente cooperativa era, comunque, tenuta a versare per intero gli importi richiesti nel predetto avviso a titolo di contributi come emersi in sede di accertamento ispettivo, oltre interessi e sanzioni civili nella misura inferiore da determinarsi a seguito di riqualificazione della fattispecie da evasione contributiva a omissione.
Avverso detta sentenza propone appello la Parte_1 chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento integrale della originaria domanda,
[...] concludendo quindi per l'infondatezza della pretesa contributiva dell' , con vittoria di spese del CP_1 doppio grado, da distrarre agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Si costituisce l' resistendo al gravame, del quale chiede il rigetto. CP_1
Nonostante rituale notifica non si costituisce l' . CP_3
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
La pretesa contributiva oggetto di causa trae origine dagli esiti di un accertamento ispettivo (atto presupposto dell'avviso impugnato) che aveva evidenziato l'erronea applicazione ai soci lavoratori del ccnl Lavoro Domestico in luogo del ccnl Cooperative Sociali.
Ha osservato il Tribunale che “ Il punto nodale della controversia concerne, in sostanza, la legittimità o meno della scelta della società opponente di applicare ai propri dipendenti il CCNL
Lavoro Domestico in luogo di quello ritenuto corretto dagli ispettori verbalizzanti, ossia il CCNL
Cooperative Sociali, infatti utilizzato stessi per rideterminare gli obblighi contributivi nella misura ingiunta con l'avviso di addebito qui opposto. È pacifico in causa che i dipendenti della opponente svolgessero le operazioni di assistenza alle persone anziane o a rischio di esclusione sociale presso le strutture di alloggio situate in Lenola ed in località “Miracolle” e non presso le dimore degli utenti, così come è incontestato che fosse la cooperativa a riscuotere dalla clientela una retta mensile. Tra i prestatori di lavoro ed i singoli utenti delle predette strutture di alloggio e assistenza non v'era, quindi, alcun vincolo contrattuale. Ciò posto in fatto, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, “l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non costituisce strumento per l'attività professionale da lui prestata” (così Cass. 27578/2005, richiamata, da ultimo, su un caso parzialmente sovrapponibile a quello in scrutinio dalla Corte d'Appello di Firenze, sez. lav., 14.08.2023, n. 113)”. Ora, appare di intuitiva ed immediata evidenza al Tribunale come il fatto che tra gli assistenti e gli assistiti sia venuto a crearsi un piacevole ambiente familiare, consolidato e stabile non integri in sé l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico appena richiamato, poiché la prestazione professionale offerta dagli operatori, comunque, preme evidenziarlo, non mira a soddisfare dei bisogni personali del datore di lavoro, ossia della società opponente, ma si inserisce nell'attività di impresa di quest'ultima, attuandone l'oggetto. Appare, dunque, assolutamente fuorviante il riferimento attoreo al clima familiare che era venuto a crearsi tra i dipendenti e gli utenti, i quali ultimi restano pur sempre terzi ed estranei rispetto al rapporto di impiego, che intercorre tra datore e lavoratore e che costituisce il presupposto fondante le obbligazioni contributive per cui è causa. L'operazione dei verbalizzanti di riqualificazione dei rapporti e rideterminazione della contribuzione dovuta applicando le tabelle retributive previste dal CCNL Cooperative Sociali appare, dunque, immune da censure”.
L'appellante censura tale ragionamento sulla base di un unico, articolato, motivo, riguardante il contratto collettivo applicabile, da individuarsi in quello di Lavoro Domestico in quanto applicabile anche all'ipotesi di “Convivenza familiarmente strutturata” (l'art.1 del CCNL lavoro domestico si riferisce anche alle convivenze familiarmente strutturate ovvero al personale impiegato presso case di assistenza se svolgono attività senza fine di lucro), qui ricorrente, e che presuppone lo svolgimento di un servizio assistenziale e non imprenditoriale .
Muovendo dallo scopo mutualistico come descritto nello Statuto della Cooperativa (offerta di maggiori opportunità di lavoro a persone disoccupate o inoccupate, spesso con basso livello di formazione scolastica e con scarse possibilità di occupazione, unito a quello di prendersi cura dei sempre più numerosi anziani e soggetti a rischio di esclusione sociale della comunità del paese di
Lenola) e premesso che la Cooperativa aveva sempre avuto esiti positivi a seguito delle ispezioni ministeriali pur applicando sempre il CCNL Lavoro Domestico, l'appellante deduce che la gestione del servizio rivestiva connotati di tipo “familiare”, soprattutto nei rapporti di collaborazione con i soci lavoratori, che svolgevano mansioni (dall' non contestate) riconducibili ad attività CP_1 tipicamente domestiche all'interno di una comunità, quali assistenza e cura delle persone, compagnia, pulizia degli ambienti, in regime di convivenza familiarmente strutturata tra il personale della cooperativa e gli ospiti della casa per anziani, con semplice comunione di interessi tra Pt_1 persone non autosufficienti e senza finalità di lucro.
I rilievi sono infondati.
Nella specie va escluso che la cooperativa appellante possa essere considerata datore di lavoro domestico, il cui rapporto ha ad oggetto, secondo l'art. 1 della L. 339/58, la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per il soddisfacimento di un bisogno personale del datore, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
Dalla documentazione in atti non emerge infatti una finalità di convivenza per soddisfare le normali esigenze dei servizi domestici propri della vita familiare attraverso l'attività diretta e personale dei lavoratori addetti in assenza di un'organizzazione intermedia avente fini di lucro, posto che il servizio agli anziani non è qui reso per attività di assistenza all'interno di un contesto familiare nel senso voluto dalla norma, risultando tale circostanza smentita da una serie di elementi quali:
- la stessa denominazione - da visura camerale - di "comunità / soggiorno per anziani" e "casa di riposo per anziani”, dotata di un suo responsabile che impartisce le direttive;
-il fatto che le strutture sono regolate ai sensi dell'art 11, lett. d) ed e) della L. n. Parte_2
41/2003, organizzate in turni in funzione del numero e delle necessità degli anziani ospitati;
-il fatto che tra gli ospiti e la casa di riposo intervengono contratti a prestazioni corrispettive in forza dei quali la riscuote dai suoi ospiti una retta mensile e richiede rimborsi;
dunque il Parte_1 rapporto non si instaura con i fruitori stessi del servizio, come essenziale per la configurabilità di un rapporto di lavoro domestico ai sensi dell'art. 2240 c.c. e dell'art. 2 della L. 339/58, esistendo, invece, una struttura intermedia, appunto la casa di riposo (la cui attività produce peraltro rilevanti utili di impresa, come da attestazione nella visura camerale sugli utili conseguiti negli ultimi bilanci di esercizio), nel cui tessuto produttivo è inserita la forza lavoro degli addetti ai servizi (che contribuiscono allo svolgimento dell'attività per cui la casa di riposo percepisce la retta dai suoi assistiti) e che impedisce il configurarsi di un gruppo di condivisione proprio della convivenza strutturata.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile come dichiarato dalla stessa appellante. Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.340,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11.3.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste