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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2163/2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2163 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (22.6.1986 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonio
Iannello del Foro di Palmi) e il TO in persona del l.r.p.t. (c.f./p.IVA: CP_1
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura a margine della P.IVA_1
memoria difensiva dall'avv. Marco Giardetti del Foro di Roma).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la legittimità delle sue dimissioni per giusta causa e, per l'effetto, condannato il TO
già suo datore di lavoro, alla corresponsione in suo favore dell'indennità sostitutiva CP_1
di preavviso nonché della restituzione delle somme ingiustamente trattenute a titolo di indennità di mancato preavviso, con maggiorazione di accessori come per legge.
1 Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso rassegnate nell'atto introduttivo di lite, lo stesso ha dedotto: Parte_1
- di essere stato dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato del TO dal 18.11.2015 al 22.4.2024, con la qualifica di impiegato addetto all'attività CP_1
patronato, livello 2, C.C.N.L. Commercio;
- che il predetto rapporto di lavoro subordinato è cessato in data 22.4.2024 a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa, determinate dalla mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;
- di aver ricevuto dal TO soltanto dopo l'intervento dell'I.T.L. di Reggio Calabria le buste paga per tali mesi;
- di essere venuto in tal modo a conoscenza dell'ingiusta trattenuta (denominata “Tratt. mancato preavviso per € 3.088,50”) operata a suo carico.
Ritenendo tale determinazione ingiustificata e illegittima per le ragioni di seguito meglio analizzate, il ricorrente si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio il TO ha contestato le argomentazioni di parte CP_1
ricorrente, sostenendo che non sussistessero in realtà gli estremi per le dimissioni per giusta causa rassegnate dal . Parte_1
Ha quindi concluso per l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di mancato preavviso già trattenuta, in uno con la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia attiene con ogni evidenza alla contestata sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rese dal nei termini indicati da quest'ultimo in Parte_1
ricorso.
I fatti di causa sono infatti incontestati, avendo il TO evocato in giudizio confermato che alla data delle dimissioni in questione (22.4.2024) al ricorrente non era stato corrisposto alcunché a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio – febbraio – marzo e aprile.
Le argomentazioni poste dalla parte resistente per dimostrare l'assenza degli estremi per le dimissioni per giusta causa non possono ritenersi condivisibili.
2 La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal giudicante, ha difatti chiarito che il mancato pagamento delle retribuzioni in quanto evento correlato alla principale obbligazione gravante sul datore di lavoro rappresenta un grave inadempimento e giustifica le dimissioni volontarie del lavoratore (Cass., 21438/2023).
Al riguardo, occorre precisare altresì che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno più volte affermato che le dimissioni per giusta causa devono essere presentate in tempi brevi, in modo da apparire connesse ai fatti che le giustificano.
Tale tempestività, tuttavia, va intesa in senso relativo, in quanto può verificarsi anche se il recesso avviene dopo un periodo ragionevole necessario al lavoratore per valutare la situazione o per constatare un eventuale miglioramento (Cass., 6437/2020; Cass., 31999/2018).
Nel caso de quo il ricorrente, stante il ritardo nei pagamenti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, ha come detto presentato le proprie dimissioni in data 22.4.2024 motivandole con il mancato versamento delle relative retribuzioni quale unica fonte di sostentamento familiare, dovendo provvedere ai bisogni primari della propria famiglia nonché al pagamento di un mutuo.
E' lo stesso interessato ad aver affermato che il TO anche per le mensilità CP_1
precedenti a quelle per cui è causa (gennaio – marzo 2024) aveva spesso erogato le retribuzioni dei dipendenti con enorme ritardo.
2.1. Tale circostanza, così come l'asserita situazione di difficoltà economica in cui versava il patronato non può considerarsi causa giustificativa di tale inadempimento in termini di sostanziale acquiescenza del lavoratore: e questo, anche nel caso in cui la predetta situazione fosse realmente conosciuta dai dipedenti, compreso il , come affermato dalla parte Parte_1
resistente.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'enunciare – nell'ottica della tutela dei lavoratori – come principio di diritto l'affermazione per cui la crisi di liquidità e le difficoltà economiche dell'azienda, anche se causate da terzi, non giustificano il mancato versamento delle retribuzioni.
Un ritardo sistematico e prolungato nel pagamento delle retribuzioni costituisce quindi un inadempimento – come detto – di rilevante importanza, che legittima le dimissioni per giusta causa del lavoratore (da ultimo, Cass., 23521/2025).
Del resto, la tolleranza del quanto al ritardo dei pagamenti pur se inizialmente Parte_1
sussistente non esclude la sussistenza della giusta causa delle dimissioni di cui si discute.
Infatti, la giurisprudenza di merito ha chiarito con motivazione condivisa dal decidente quale precedente conforme richiamato ex art.118 co.1 disp. att. c.p.c. che “[…] qualunque tolleranza
3 di tale tempistica nei pagamenti non vale a ritenere carente di giusta causa le dimissioni rassegnate proprio per il mancato pagamento di svariate mensilità”. (Corte App. Messina, Sez.
Lav., 3.3.2025 n. 164; Corte App. Milano, Sez. Lav., 23.2.2025 n. 126).
Ritenuta la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente ne discende che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore dimissionario tutte le spettanze dovute, comprese le retribuzioni arretrate, il trattamento di fine rapporto (TFR) e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Quest'ultima, infatti, alla luce delle considerazioni che precedono non può che ritenersi indebitamente trattenuta dall'ex datore di lavoro del ricorrente.
Da ciò discende anche la reiezione della domanda riconvenzionale di parte resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 stante l'assenza di attività istruttoria e la natura documentale della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Antonio Iannello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
TO in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così CP_1
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
a percepire: a1) la restituzione dell'indennità di mancato preavviso indebitamente
[...]
trattenuta da parte resistente;
a2) l'indennità sostitutiva del preavviso correlata alle dimissioni per giusta causa rese nei termini indicati in ricorso;
b) condanna pertanto il resistente TO
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.177,00 oltre interessi e rivalutazione CP_1
dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- pone a carico di parte resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che quantifica ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generale come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Antonio Iannello, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
4 Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 3.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2163 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (22.6.1986 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Antonio
Iannello del Foro di Palmi) e il TO in persona del l.r.p.t. (c.f./p.IVA: CP_1
- domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura a margine della P.IVA_1
memoria difensiva dall'avv. Marco Giardetti del Foro di Roma).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la legittimità delle sue dimissioni per giusta causa e, per l'effetto, condannato il TO
già suo datore di lavoro, alla corresponsione in suo favore dell'indennità sostitutiva CP_1
di preavviso nonché della restituzione delle somme ingiustamente trattenute a titolo di indennità di mancato preavviso, con maggiorazione di accessori come per legge.
1 Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni in tal senso rassegnate nell'atto introduttivo di lite, lo stesso ha dedotto: Parte_1
- di essere stato dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato del TO dal 18.11.2015 al 22.4.2024, con la qualifica di impiegato addetto all'attività CP_1
patronato, livello 2, C.C.N.L. Commercio;
- che il predetto rapporto di lavoro subordinato è cessato in data 22.4.2024 a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa, determinate dalla mancata corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024;
- di aver ricevuto dal TO soltanto dopo l'intervento dell'I.T.L. di Reggio Calabria le buste paga per tali mesi;
- di essere venuto in tal modo a conoscenza dell'ingiusta trattenuta (denominata “Tratt. mancato preavviso per € 3.088,50”) operata a suo carico.
Ritenendo tale determinazione ingiustificata e illegittima per le ragioni di seguito meglio analizzate, il ricorrente si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio il TO ha contestato le argomentazioni di parte CP_1
ricorrente, sostenendo che non sussistessero in realtà gli estremi per le dimissioni per giusta causa rassegnate dal . Parte_1
Ha quindi concluso per l'accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di mancato preavviso già trattenuta, in uno con la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia attiene con ogni evidenza alla contestata sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rese dal nei termini indicati da quest'ultimo in Parte_1
ricorso.
I fatti di causa sono infatti incontestati, avendo il TO evocato in giudizio confermato che alla data delle dimissioni in questione (22.4.2024) al ricorrente non era stato corrisposto alcunché a titolo di retribuzione per i mesi di gennaio – febbraio – marzo e aprile.
Le argomentazioni poste dalla parte resistente per dimostrare l'assenza degli estremi per le dimissioni per giusta causa non possono ritenersi condivisibili.
2 La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal giudicante, ha difatti chiarito che il mancato pagamento delle retribuzioni in quanto evento correlato alla principale obbligazione gravante sul datore di lavoro rappresenta un grave inadempimento e giustifica le dimissioni volontarie del lavoratore (Cass., 21438/2023).
Al riguardo, occorre precisare altresì che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno più volte affermato che le dimissioni per giusta causa devono essere presentate in tempi brevi, in modo da apparire connesse ai fatti che le giustificano.
Tale tempestività, tuttavia, va intesa in senso relativo, in quanto può verificarsi anche se il recesso avviene dopo un periodo ragionevole necessario al lavoratore per valutare la situazione o per constatare un eventuale miglioramento (Cass., 6437/2020; Cass., 31999/2018).
Nel caso de quo il ricorrente, stante il ritardo nei pagamenti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, ha come detto presentato le proprie dimissioni in data 22.4.2024 motivandole con il mancato versamento delle relative retribuzioni quale unica fonte di sostentamento familiare, dovendo provvedere ai bisogni primari della propria famiglia nonché al pagamento di un mutuo.
E' lo stesso interessato ad aver affermato che il TO anche per le mensilità CP_1
precedenti a quelle per cui è causa (gennaio – marzo 2024) aveva spesso erogato le retribuzioni dei dipendenti con enorme ritardo.
2.1. Tale circostanza, così come l'asserita situazione di difficoltà economica in cui versava il patronato non può considerarsi causa giustificativa di tale inadempimento in termini di sostanziale acquiescenza del lavoratore: e questo, anche nel caso in cui la predetta situazione fosse realmente conosciuta dai dipedenti, compreso il , come affermato dalla parte Parte_1
resistente.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'enunciare – nell'ottica della tutela dei lavoratori – come principio di diritto l'affermazione per cui la crisi di liquidità e le difficoltà economiche dell'azienda, anche se causate da terzi, non giustificano il mancato versamento delle retribuzioni.
Un ritardo sistematico e prolungato nel pagamento delle retribuzioni costituisce quindi un inadempimento – come detto – di rilevante importanza, che legittima le dimissioni per giusta causa del lavoratore (da ultimo, Cass., 23521/2025).
Del resto, la tolleranza del quanto al ritardo dei pagamenti pur se inizialmente Parte_1
sussistente non esclude la sussistenza della giusta causa delle dimissioni di cui si discute.
Infatti, la giurisprudenza di merito ha chiarito con motivazione condivisa dal decidente quale precedente conforme richiamato ex art.118 co.1 disp. att. c.p.c. che “[…] qualunque tolleranza
3 di tale tempistica nei pagamenti non vale a ritenere carente di giusta causa le dimissioni rassegnate proprio per il mancato pagamento di svariate mensilità”. (Corte App. Messina, Sez.
Lav., 3.3.2025 n. 164; Corte App. Milano, Sez. Lav., 23.2.2025 n. 126).
Ritenuta la legittimità delle dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente ne discende che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore dimissionario tutte le spettanze dovute, comprese le retribuzioni arretrate, il trattamento di fine rapporto (TFR) e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Quest'ultima, infatti, alla luce delle considerazioni che precedono non può che ritenersi indebitamente trattenuta dall'ex datore di lavoro del ricorrente.
Da ciò discende anche la reiezione della domanda riconvenzionale di parte resistente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo ex
D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co.1 stante l'assenza di attività istruttoria e la natura documentale della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Antonio Iannello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
TO in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così CP_1
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
a percepire: a1) la restituzione dell'indennità di mancato preavviso indebitamente
[...]
trattenuta da parte resistente;
a2) l'indennità sostitutiva del preavviso correlata alle dimissioni per giusta causa rese nei termini indicati in ricorso;
b) condanna pertanto il resistente TO
a corrispondere al ricorrente l'importo di € 6.177,00 oltre interessi e rivalutazione CP_1
dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- pone a carico di parte resistente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite, che quantifica ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generale come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Antonio Iannello, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
4 Così deciso in Reggio Calabria, in data 3.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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