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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Giusi Ianni presidente
2) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1064/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1
a alle vo, dall'avv. Luca Antonio Mazziotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla piazza C. Bilotti, n. 50; E
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maurizio Malomo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Zumpano, alla via della Resistenza, n. 22; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/10/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 9/4/2025, ha premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Rende, in data 29/8/2003, con
[...]
, dalla cui unione sono nati i figli in data Controparte_1 Persona_1
11/9/2004 e in data 5/1/2018. Per_2
La ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare. Si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal proprio marito, con affidamento condiviso della figlia minore da Per_2 collocarsi presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei, con 2
previsione del diritto di visita del padre da esercitarsi nei termini che seguono: dal venerdì mattina al termine della scuola sino al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola o, in mancanza, presso la casa materna;
durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua la minore starà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre settimane anche non consecutive che i genitori cureranno di individuare e comunicarsi reciprocamente entro il 10 giugno di ogni anno. Il padre dovrà provvedere al mantenimento dei due figli mediante il versamento di un assegno mensile di € 600,00 da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico universale erogato dall' verrà ripartito a metà fra i due genitori. CP_2
Si è costituito in giudizio per richiedere a sua volta la Controparte_1 separazione, accettando tutte le condizioni di cui al ricorso introduttivo per quanto riguarda il regime di affidamento, collocamento della figlia minore, assegnazione alla madre della casa coniugale e modalità di esercizio del diritto di visita, ma si è opposto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli, rappresentando che il più grande è maggiorenne ed economicamente autosufficiente e che in ogni caso, in ragione della retribuzione da lui percepita, la capacità di mantenimento non potrebbe superare l'importo di € 450,00 mensili, di cui € 250,00 per il mantenimento della figlia minore ed € 200,00 per il mantenimento del coniuge. All'udienza dell'11/7/2025, il difensore della ricorrente ha riferito che per mero refuso nel ricorso introduttivo è stato domandato un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne, che è in realtà economicamente autosufficiente, e che la richiesta deve intendersi riferita al mantenimento del coniuge. Dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto un accordo anche sull'unico punto controverso, per essersi il dichiarato disponibile a CP_1 versare mensilmente un assegno di € 250,00 per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un ulteriore assegno di € 250,00 per il mantenimento del coniuge. Al termine dell'udienza, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Con ordinanza del 13/8/2025 la causa è stata, però, rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle parti la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale costituita da alloggio di edilizia residenziale pubblica. All'udienza del 9/10/2025 il giudice ha rappresentato alle parti, presenti personalmente insieme ai rispettivi difensori, che l'assegnazione alla Pt_1 della casa coniugale determinerà l'estinzione automatica del diritto su tale unità immobiliare da parte del titolare che attualmente è il . Le parti hanno CP_1 preso atto e ribadito il contenuto dell'accordo adottato alla precedente udienza. Al termine il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che 3
caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: a) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevale so la madre, nella casa coniugale (alloggio di edilizia residenziale pubblica) da assegnarsi a lei;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le modalità indicate Per_2 nel piano genitoriale proposto dalla ricorrente (tutti i fine settimana dal venerdì mattina dopo la scuola fino al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola;
durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua la minore starà con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza settimanale;
i compleanni e gli onomastici verranno trascorsi dalla minore unitamente ad entrambi i genitori;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori fino a un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 10 giugno di ciascun anno); c) provvederà al mantenimento della figlia minore Controparte_1 mediante il versamento di un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) provvederà al mantenimento del coniuge mediante il Controparte_1 ve mensile di € 250,00. Trattasi di accordo che può essere recepito in questa sede, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dell'unica figlia ancora minorenne, rispetto alla quale è previsto l'affidamento condiviso e sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo, fermo restando il valore negoziale degli ulteriori impegni assunti dalle parti reciprocamente anche con riguardo alla ripartizione dell'assegno unico universale. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Rende il Parte_1
29/8/2003;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- la figlia minore , nata a [...], il [...], è affidata Persona_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale (alloggio di edilizia residenziale pubblica) che viene a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità stabilite in parte motiva;
4
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...] minore, la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo antenimento del coniu
[...] somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott.ssa Giusi Ianni