CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1647/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4941/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 674/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40545 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava l'Avviso di accertamento n. 40545 per IMU anno 2016 del Comune di Palermo (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Deduceva: in relazione all'immobile fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1 che lo stesso era stato occupato (ex art. 540 c.c.) quale “abitazione principale” dalla propria madre fino alla data di decesso avvenuto il Data_Morte_1; in relazione all'immobile 2, fg. Dati_catastali_2 di Indirizzo_2 che il relativo tributo era stato pagato dalla predetta De cuius (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Palermo si costituiva, chiedeva la pronuncia di improcedibilità poiché il ricorso era stato proposto prima del termine di scadenza del reclamo e contro deduceva che nelle more aveva rideterminato la propria pretesa (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice - con sentenza n. 674/2024 – accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo (in breve) l'illegittimità della pretesa con riferimento all'immobile 1, fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1
poiché occupato quale “abitazione principale” dalla madre della ricorrente fino al momento del decesso
(verificatosi in data Data_Morte_1) e che la stessa aveva il diritto di “uso e abitazione”, sensi dell'art. 540 c. c. (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
La Contribuente si è costituita ed ha contro dedotto ed ha anche proposto appello incidentale lamentando la “motivazione apparente” della prima sentenza (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza deducendone l'illegittimità con riguardo al capo afferente l' immobile di cui al fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1.
Il primo Collegio ha – erroneamente – ritenuto che la ricorrente si sarebbe avvalsa della c.d. “facoltà di commutazione” (da parte della propria madre) nella considerazione che la stessa aveva occupato come “residenza principale” l'immobile in questione da prima del 1971 fino al decesso avvenuto il
Data_Morte_1.
Ha, pertanto, ritenuto che l'Imu non andava applicata al coniuge superstite la quale viveva residenzialmente nella casa ricevuta in eredità congiuntamente ad altri chiamati.
Premesso quanto precede il gravame è fondato.
1.- La ricorrente è tenuta al versamento IMU sull' immobile contestato, poiché il padre Nominativo_1 è deceduto il Data_Morte_2 antecedentemente alla riforma del 1975 del diritto di famiglia.
La norma previgente stabiliva che in sede di successione legittima il coniuge aveva solo la prerogativa del diritto di “usufrutto” a titolo di “legato” (art. 581 c.c.).
Ne consegue che l'appellata non può invocare, in favore della propria madre, il diritto d'uso e abitazione
(art. 540 cc.) introdotto nel 1975 bensì, esclusivamente, il diritto reale di usufrutto stabilito nella previgente formulazione del diritto di famiglia del 1942. Il diritto di “usufrutto” attribuiva la qualità semplice “legatario”.
2.- La facoltà di “commutazione”, attribuita ai figli del defunto è stata abrogata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e riconosceva agli eredi (i figli) la facoltà di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
L'esercizio della “facoltà di commutazione” non poteva farsi discendere da una mera “situazione di fatto” occorrendo una espressa e formale manifestazione di volontà a mezzo atto pubblico trascritto ed opponibile ai terzi.
3.- Va rigettato l'appello incidentale.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023) ha affermato che in presenza di motivazione solo “apparente” deve considerarsi la nullità della sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione: nella fattispecie – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale - il primo Giudice ha ampiamente argomentato la propri decisione (cfr. sentenza di I grado) con argomentazioni chiare ed idonee a consentire la comprensione del percorso logico – giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento: tali argomentazioni hanno consentito alla Contribuente di sviluppate e proporre le censure oggi in esame.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La sentenza impugnata va riformata in parte qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità e novità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune.
Rigetta l'appello incidentale della contribuente.
Compensa le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4941/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 674/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40545 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava l'Avviso di accertamento n. 40545 per IMU anno 2016 del Comune di Palermo (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Deduceva: in relazione all'immobile fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1 che lo stesso era stato occupato (ex art. 540 c.c.) quale “abitazione principale” dalla propria madre fino alla data di decesso avvenuto il Data_Morte_1; in relazione all'immobile 2, fg. Dati_catastali_2 di Indirizzo_2 che il relativo tributo era stato pagato dalla predetta De cuius (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Palermo si costituiva, chiedeva la pronuncia di improcedibilità poiché il ricorso era stato proposto prima del termine di scadenza del reclamo e contro deduceva che nelle more aveva rideterminato la propria pretesa (cfr. controdeduzioni in atti).
Il primo Giudice - con sentenza n. 674/2024 – accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo (in breve) l'illegittimità della pretesa con riferimento all'immobile 1, fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1
poiché occupato quale “abitazione principale” dalla madre della ricorrente fino al momento del decesso
(verificatosi in data Data_Morte_1) e che la stessa aveva il diritto di “uso e abitazione”, sensi dell'art. 540 c. c. (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
La Contribuente si è costituita ed ha contro dedotto ed ha anche proposto appello incidentale lamentando la “motivazione apparente” della prima sentenza (cfr. controdeduzioni ed appello incidentale).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Palermo ha impugnato la citata sentenza deducendone l'illegittimità con riguardo al capo afferente l' immobile di cui al fg. Dati_catastali_1 di Indirizzo_1.
Il primo Collegio ha – erroneamente – ritenuto che la ricorrente si sarebbe avvalsa della c.d. “facoltà di commutazione” (da parte della propria madre) nella considerazione che la stessa aveva occupato come “residenza principale” l'immobile in questione da prima del 1971 fino al decesso avvenuto il
Data_Morte_1.
Ha, pertanto, ritenuto che l'Imu non andava applicata al coniuge superstite la quale viveva residenzialmente nella casa ricevuta in eredità congiuntamente ad altri chiamati.
Premesso quanto precede il gravame è fondato.
1.- La ricorrente è tenuta al versamento IMU sull' immobile contestato, poiché il padre Nominativo_1 è deceduto il Data_Morte_2 antecedentemente alla riforma del 1975 del diritto di famiglia.
La norma previgente stabiliva che in sede di successione legittima il coniuge aveva solo la prerogativa del diritto di “usufrutto” a titolo di “legato” (art. 581 c.c.).
Ne consegue che l'appellata non può invocare, in favore della propria madre, il diritto d'uso e abitazione
(art. 540 cc.) introdotto nel 1975 bensì, esclusivamente, il diritto reale di usufrutto stabilito nella previgente formulazione del diritto di famiglia del 1942. Il diritto di “usufrutto” attribuiva la qualità semplice “legatario”.
2.- La facoltà di “commutazione”, attribuita ai figli del defunto è stata abrogata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e riconosceva agli eredi (i figli) la facoltà di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
L'esercizio della “facoltà di commutazione” non poteva farsi discendere da una mera “situazione di fatto” occorrendo una espressa e formale manifestazione di volontà a mezzo atto pubblico trascritto ed opponibile ai terzi.
3.- Va rigettato l'appello incidentale.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5927 del 27 febbraio 2023) ha affermato che in presenza di motivazione solo “apparente” deve considerarsi la nullità della sentenza perché risulta affetta da error in procedendo, quando, benché materialmente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione: nella fattispecie – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale - il primo Giudice ha ampiamente argomentato la propri decisione (cfr. sentenza di I grado) con argomentazioni chiare ed idonee a consentire la comprensione del percorso logico – giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento: tali argomentazioni hanno consentito alla Contribuente di sviluppate e proporre le censure oggi in esame.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La sentenza impugnata va riformata in parte qua.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella complessità e novità delle questioni sottese ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune.
Rigetta l'appello incidentale della contribuente.
Compensa le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA