Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lucian S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5AD414A71, B7CFFD171E, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Mattiacci, Gianluca Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Pluservice S.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
Per l’annullamento
- della Determina di non aggiudicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” nr. 146 del Registro Generale del 07-07-2025 e nr. 23 del Registro di Settore del 07-07-2025 recante ad oggetto “AREA INTERNA SUD SALENTO - Strategia dell'Area Interna Sud Salento, approvata con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 - APQ - Misura Mobilità "Sistema di Trasporto a Domanda TAD" (M1-M2-M3) - importo complessivo € 3.753.000,00 - Procedura aperta per l'appalto del "SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE." - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE. (Art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 / Art. 192, comma 1, TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) - CUP (Codice Unico di Progetto): G69F20000030003 - CIG (Codice Identificativo di Gara): B5AD414A71”, conosciuta in data 9.07.2025 a seguito della sua pubblicazione sul portale di gara avvenuta;
- della comunicazione del 09.07.2025 della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” di non aggiudicazione della procedura di gara CIG: B5AD414A71;
- del, si opus e in parte qua , Bando della gara CIG B5AD414A71 avente a oggetto “Procedura aperta per l’appalto del “servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 17.02.2025;
- del, si opus e in parte qua , Disciplinare della gara CIG B5AD414A71 del 17.02.2025;
- del, si opus e in parte qua , Capitolato tecnico della gara CIG B5AD414A71 del 17.02.2025;
- dei Verbali delle sedute della gara CIG B5AD414A71 n. 3 del 16.05.2025, n. 4 del 28.05.2025, n. 5 del 09.06.2025, n. 6 del 13.06.2025, conosciuti a seguito della loro pubblicazione sul portale di gara avvenuta in data 9.07.2025;
- della Nota della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” trasmessa a Lucian S.r.l. in data 23.07.2025, recante ad oggetto “Riscontro VS nota pervenuta al protocollo dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca n° 1781 del 16-07-2025 - Richiesta di revisione in autotutela della decisione relativa al bando di gara AREA INTERNA SUD SALENTO - Strategia dell'Area Interna Sud Salento, approvata con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 - APQ - Misura Mobilità "Sistema di Trasporto a Domanda TAD" (M1-M2-M3) PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” CUP: G69F20000030003 - CIG: B5AD414A71”, ivi inclusa la ‘SINTESI DELL’ISTRUTTORIA DELL’OFFERTA TECNICA DI [NOME OPERATORE]’ redatta dalla Commissione, ivi richiamata ma non allegata né altrimenti nota;
- della Determina a contrarre adottata dall’ Unione dei Comuni "Terra di Leuca" n. 167/RG del 28/07/2025, ancorché ad oggi non nota;
- del Bando della nuova gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” CIG B7CFFD171E avente a oggetto “Procedura aperta per l’appalto del “servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 29.07.2025;
- del Disciplinare della nuova gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni “Terra di Leuca” CIG B7CFFD171E del 29.07.2025;
- di tutti gli atti relativi alla gara CIG B5AD414A71 e alla gara CIG B7CFFD171E e quelli adottati in ordine alla procedura, ancorché non ancora pubblicati e resi noti sul portale dell’Amministrazione, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione, i verbali delle sedute di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la relativa nomina, le verifiche delle offerte, le determinazioni di approvazione (o gli atti di approvazione comunque denominati), nonché tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti allegati ai medesimi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto
E per la condanna della Stazione Appaltante a:
- riammettere la Ricorrente alla procedura di gara CIG B5AD414A71;
- valutare l’offerta tecnica e l’offerta economica della Ricorrente nella gara di cui sopra;
- aggiudicare alla Ricorrente la gara di cui sopra CIG B5AD414A71;
Nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento
dei danni patiti e patiendi dalla Ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara, manifestando sin d’ora la propria disponibilità al subentro, o, in subordine, per equivalente da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Lucian s.r.l. il 21/10/2025
Per l’annullamento
- della “Sintesi dell’istruttoria dell’Offerta Lucian” recante la data del “3 giugno 2025”, sottoscritta dalla Commissione Giudicatrice nominata nella gara bandita dall’Unione dei Comuni Terre di Leuca, CIG: B5AD414A71, il 19 e 20 giugno 2025 e conosciuta in data 22.09.2025 a seguito di deposito in giudizio da parte dell’Amministrazione;
- ove occorrer possa, del “Riepilogo elementi minimi e opzionali da specificare nella offerta tecnica” allegato agli atti della gara CIG: B5AD414A71;
- ove occorrere possa, della “Scheda tecnica allegata al Capitolato tecnico” della gara CIGB5AD414A71;
- di tutti gli atti relativi alla gara CIG B5AD414A71 e alla gara CIG B7CFFD171E e quelli adottati in ordine alla procedura, ancorché non ancora pubblicati e resi noti sul portale 2 dell’Amministrazione, ivi espressamente inclusi: gli atti di indizione, i verbali delle sedute di gara, i verbali della Commissione giudicatrice e la relativa nomina, le verifiche delle offerte, le determinazioni di approvazione (o gli atti di approvazione comunque denominati), nonché tutti gli atti, gli elaborati ed i documenti allegati ai medesimi;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, da intendersi qui richiamati, di cui ad ogni buon conto si rinnova l’impugnazione e sono qui censurati anche per ulteriori vizi emersi a seguito delle produzioni difensive dell’Unione dei Comuni depositate il 22.09.2025.
Per la condanna della Stazione Appaltante a :
- riammettere la Ricorrente alla procedura di gara CIG B5AD414A71;
- valutare l’offerta tecnica e l’offerta economica della Ricorrente nella gara di cui sopra;
- aggiudicare alla Ricorrente la gara di cui sopra CIG B5AD414A71;
Nonché per l’accertamento e la condanna al risarcimento
dei danni patiti e patiendi dalla Ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara, manifestando sin d’ora la propria disponibilità al subentro, o, in subordine, per equivalente da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NI OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Lucian s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione n. 146 del Reg. Gen. del 07.07.2025, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, avente ad oggetto ““ AREA INTERNA SUD SALENTO - Strategia dell'Area Interna Sud Salento, approvata con D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 - APQ - Misura Mobilità "Sistema di Trasporto a Do-manda TAD" (M1-M2-M3) - importo complessivo € 3.753.000,00 - Procedura aperta per l'appalto del "SERVIZIO DI PRENOTAZIONE, INFORMAZIONE E MONITO-RAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE." - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE. (Art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 / Art. 192, comma 1, TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) - CUP (Codice Unico di Progetto): G69F20000030003 - CIG (Codice Identificativo di Gara): B5AD414A71 ”, del bando della nuova gara CIG B7CFFD171E avente ad oggetto Procedura aperta per l’appalto del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 29.07.2025”; e per la condanna alla riammissione della stesa alla procedura di gara CIG B5AD414A71 e per il risarcimento dei danni, in forma specifica e/o per equivalente.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
-Violazione di legge. Violazione degli artt. 1, 2 3, 5 e 101 del D.lgs. n. 36/2003. Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 16 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà ed erroneità dei presupposti. Violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede, trasparenza, efficienza ed efficacia, travisamento della realtà. Invalidità derivata.
L’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, in data 19.09.2025, si è costituita in giudizio, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, nel merito, insistendo per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e diritto.
La società Pluservice s.r.l. intimata, non si è costituita in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 24.09.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 447 del 25.09.2025, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 21.10.2025, sono state proposte, ad integrazione del ricorso introduttivo, le seguenti ed ulteriori censure:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 del D.lgs. n. 36/2023. Sussistenza dell’interesse ad agire della ricorrente.
2)Violazione di legge. Violazione degli artt. 1,2 3 e 5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara e del “ riepilogo degli elementi minimi ” allegato al capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento. Eccesso di potere per violazione del principio dell’autovincolo e per eterointegrazione degli atti di gara.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà e per carenza di istruttoria.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti.
All’udienza pubblica del 14.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di interesse, del gravame quanto all’impugnazione del bando della nuova gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni CIG B/CFFD171E avente ad oggetto “Procedura aperta per l’appalto del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale” del 29.07.2025; e ciò in considerazione della portata non immediatamente lesiva e/o escludente delle clausole dallo stesso previste (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, 31.01.2025, n. 766).
Per quanto concerne, invece, la gara CIG B5AD414A71 esitata nella gravata determina di non aggiudicazione n. 146 del 2025, si può prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente vanno richiamati i tratti di rilievo della vicenda in esame.
Con bando, pubblicato in data 17.02.2025, l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha indetto una procedura di gara aperta, con le modalità di cui all’art. 71 del D.lgs., 31 marzo 2023, n. 36 per l’affidamento del “ Servizio di prenotazione, informazione, e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale – CIG B5AD414A71”.
Alla procedura di gara hanno partecipato quattro operatori economici, compresa l’odierna ricorrente.
In data 13.06.2025, in seduta riservata (cfr. verbale di gara n. 6 del 13.06.2025) si è svolta la fase conclusiva di valutazione tecnica delle offerte.
In particolare, all’esito di tali operazioni, nessuna delle offerte tecniche presentate è stata ritenuta conforme ai requisiti tecnici richiesti dal Capitolato e Disciplinare di gara e, con specifico riferimento alla posizione della Lucian s.r.l., “ La Commissione ha accertato l’indisponibilità della demo APP contrariamente a quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla Stazione Appaltante all’art. 16, punto “B” dell’elenco, del Disciplinare di gara; per tale motivo, il concorrente “Lucian s.r.l.” è escluso dalla gara”.
Con determinazione n. 146 del 07.07.2025 si è deciso di non aggiudicare il servizio oggetto di gara e di dichiarare la procedura “deserta”.
Alla luce di quanto sopra, la società ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio, censurando l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione resistente: 1) per violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 14, 16 e 18 del disciplinare di gara e del riepilogo degli elementi minimi allegato al capitolato, e degli artt. 1,2,3,5 e 101 del D.lgs. n. 36/2023; 2)per eccesso di potere sotto plurimi profili e, in particolare, per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti - da esaminarsi congiuntamente stante l’evidente affinità contenutistica delle doglianze prospettate - sono infondati per le considerazioni che seguono.
Con un primo ordine di censure, la ricorrente ha contestato la propria esclusione, fondata sulla rilevata indisponibilità della demo app per smartphone e, quindi, sulla violazione dell’art. 16, punto B) del Disciplinare di gara.
La ricorrente, in particolare, ha affermato che la propria esclusione sarebbe derivata da una erronea lettura dell’art. 16, lett. B) del disciplinare di gara che, contrariamente alle determinazioni della Stazione appaltante, non richiedeva, a pena di esclusione, la compresenza di una demo app e di una demo web.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, il termine demo avrebbe dovuto riferirsi al solo portale web alla luce del dato letterale della norma di gara e, in particolare, della collocazione della congiunzione “e” a distanza dalla parola demo.
Il che, sempre in tesi attorea, avrebbe comportato - in omaggio al principio dell’equivalenza - la possibilità di accedere alla demo, sia tramite computer sia da smartphone, mediante un’interfaccia di tipo web app progettata con le stesse caratteristiche grafiche e funzionali di una app per smartphone.
In sostanza, il riferimento ai due canali (web e app per smartphone) avrebbe dovuto intendersi in senso funzionale ovvero come esigenza di rendere la piattaforma visibile sia da dispositivo web che da dispositivo mobile (e non come distinzione tecnologica tra una app nativa e una web app).
Tali doglianze non possono trovare positiva condivisione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “ nell’esegesi dei precetti che compongono la disciplina di gara va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del principio del favor per la partecipazione alla selezione. “Detto in altri termini, per assicurare le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, le clausole del bando di gara devono essere interpretate strettamente, essendo di conseguenza preclusa qualsiasi lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371) ” (cfr. da ultimo, T.A.R. Umbria, 17 marzo 2025, n. 312).
Nel caso di specie il disciplinare di gara ha definito le caratteristiche tecniche, previste a pena di esclusione, dell’offerta.
In particolare, per quanto d’interesse, l’art. 16, rubricato “ Offerta tecnica ” del disciplinare di gara dispone che:
“L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità impartite dal sistema tuttogare Unione terra di leuca a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta…deve contenere a pena di esclusione i documenti obbligatori di seguito indicati:
a) Omissis;
b) una demo della piattaforma riferita ad una o più simulazioni di utilizzo similari a quelle previste dal bando mediante accesso web e tramite app per smartphone (le credenziali di accesso dovranno essere specificate nella relazione tecnica)”.
Appare di tutta evidenza alla luce del dato letterale della norma sopra richiamata e dall’utilizzo, in calce alla stessa, della congiunzione “e” che:
-l’Amministrazione ha richiesto, a pena di esclusione, la predisposizione da parte dei concorrenti di una demo della piattaforma (ovvero di una versione di prova di un software) atta a simulare una o più forme di utilizzo della stessa similari a quelle previste dal bando;
- la versione di prova della piattaforma cosi predisposta doveva ritenersi visibile, sempre a pena di esclusione, sia mediante accesso web che mediante una app (ovvero una applicazione) per smartphone.
Nella specie, per quanto documentato in atti, la ricorrente non ha fornito quel requisito tecnico minimo previsto dalla norma di cui sopra (accesso alla demo offerta tramite web e tramite app per smartphone); da qui la propria esclusione.
Nel verbale della seduta riservata della Commissione del 13.06.2025 (verbale n. 6 del 13.6.2025), infatti, si legge: “ La Commissione ha accertato l’indisponibilità della demo App, contrariamente a quanto richiesto, a pena di esclusione, dalla Stazione Appaltante all’art. 16, punto B) dell’elenco, del Disciplinare di gara; per tale motivo, il concorrente “Lucian s.r.l. è escluso dalla gara”.
Tale determinazione rappresenta l’esito finale degli accertamenti istruttori compiuti per come enucleati nel documento di “Sintesi dell’istruttoria dell’offerta tecnica di Lucian s.r.l.” del 3.06.2025 (valutazione n. 17 della sintesi dell’istruttoria in all. 37 al ricorso).
La ricorrente, a ben vedere, non soleva contestazioni avverso tale circostanza; la stesa intende solo dare della norma di gara una portata diversa, sostenendo l’equivalenza e l’identità di funzione tra la proposta “web app” e l’accessibilità alla demo mediante app per smartphone richiesta dal disciplinare di gara.
Tali argomentazioni difensive, sia pur pregevoli, non possono condividersi alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni di gara che non contemplano, contrariamente all’assunto attoreo, il termine “web app”.
Privo di pregio, poi, si appalesa il richiamo all’aver la Lucina s.r.l. superato positivamente le verifiche preliminari in ordine alla completezza della documentazione offerta in gara; e ciò per l’evidente considerazione che l’aver prodotto una documentazione completa non esclude (e anzi impone) che l’Amministrazione compia quelle verifiche funzionali all’accertamento della rispondenza delle offerte ai requisiti minimi previsti dal disciplinare di gara.
Le considerazioni che precedono non mutano, nemmeno, avendo riguardo alle censure sollevate attraverso il richiamo al diniego opposto dalla Stazione appaltante all’istanza presentata dalla ricorrente per il riesame in autotutela dell’esclusione in contestazione.
Tali censure, infatti, non sono idonee a superare, per quanto sopra esposto, le ragioni addotte a fondamento del provvedimento espulsivo (cfr. accertata indisponibilità della app per smartphone).
Prive di pregio, poi, si appalesano le residue doglianze volte a contestare l’operato della Stazione appaltante con riferimento all’accesso alla demo mediante piattaforma web e, più in generale, a tutte le risultanze istruttorie riportate nel documento di “sintesi dell’istruttoria dell’offerta tecnica della Lucian s.r.l.” (all. 37 al ricorso).
E ciò in quanto:
- il documento di sintesi istruttorio è un documento interno e/o endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, destinato ad assumere portata lesiva in presenza di un provvedimento finale riproduttivo delle risultanze ivi riportate;
-i plurimi rilievi sollevati avverso l’offerta della Lucian s.r.l., nella specie, non si sono tradotti in altrettanti motivi fondanti - in uno all’accertata indisponibilità della demo app - l’esclusione dalla gara dell’odierna ricorrente.
Le contestazioni prospettate sotto il profilo in esame, in ogni caso, sono tutte generiche e indimostrate. Sarebbe stato onere della ricorrente offrire elementi di prova idonei a fondare i propri assunti difensivi; ma nulla di questo si è verificato in concreto.
Di contro, la lettura dei documenti in atti, dimostra la completezza dell’istruttoria compiuta dall’Amministrazione.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle contestate discrepanze cronologiche del documento di sintesi dell’istruttoria del 03.06.2025 (cfr. datazione - 3 giugno - in un momento antecedente alla sua redazione - 9 giugno; firma digitale del documento in un momento successivo -19 giugno anziché 9 giugno).
Tali discrepanze di date, ad avviso del Collegio, non sono idonee ad invalidare gli atti di gara e giustificare l’annullamento rispetto al contenuto sostanziale di quanto dichiarato dalla Commissione di gara che fa fede fino a querela di falso (cfr. Cons. di stato sez. V, 7.6.2012, n. 3351 TAR Piemonte Torino Sez. I, 28.2.2017, n. 289, TAR Milano sez. III, 6.11.2014, n. 2679)
E le dichiarazioni fidefacienti della Commissione, per quanto in atti, non hanno formato oggetto di contestazione nelle forme prescritte dalla legge.
Le doglianze attoree in esame, in ogni caso, non sarebbero idonee a giustificare la caducazione del provvedimento gravato.
Le stesse, infatti, non sarebbero comunque sufficienti a dimostrare che l’annullamento dell’esclusione avrebbe potuto comportare un concreto vantaggio alla società ricorrente alla quale resterebbe comunque preclusa la partecipazione alla gara in considerazione dell’aver la stessa offerto un bene inidoneo, dal punto di vista tecnico, a soddisfare le richieste previste, a pena di esclusione, dalla Commissione di gara.
Ancora, anche se l’Amministrazione avesse attivato, come preteso, il soccorso istruttorio quanto al mancato funzionamento della demo web, non sarebbe mutato l’esito del procedimento; e ciò in quanto la mancata fruibilità della piattaforma demo tramite mobile app altro non è se non un requisito attinente all’offerta tecnica non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio.
La Commissione di gara legittimamente, pertanto, ha escluso l’odierna ricorrente una volta verificato che il prodotto offerto non possedeva le caratteristiche minime previste dall’art. 16, lett. B) del disciplinare di gara.
La legittimità, per quanto sopra esposto, del provvedimento espulsivo gravato comporta, da un lato, l’infondatezza delle censure proposte, in via derivata, avverso la nuova gara disposta in conseguenza dell’esito negativo di quella di cui si discorre e, dall’altro, il rigetto della formulata domanda risarcitoria.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, quanto alla nuova procedura di gara, sono inammissibili e, quanto all’esclusione dalla prima procedura di gara, infondati.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, per le ragioni esposte in motivazione:
-dichiara, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in parte, inammissibili e, per il resto, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OS | AN CA |
IL SEGRETARIO