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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2855/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michele FUNGHINI, elettivamente Parte_1
domiciliato in Viale Angeli n. 1, Cuneo, presso il difensore Avv. Michele FUNGHINI
e
con il patrocinio dell'Avv. Loredana RENAUDO Controparte_1
e dell'Avv. Fabrizio DI VITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Via
Bersezio n. 67, in Cuneo;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in Montanera (CN) il 31.7.2021, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte I dell'anno 2021; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza era intollerabile.
Le parti hanno chiesto quindi emettersi sentenza di separazione e, al ricorrere dei presupposti di legge, anche sentenza di di scioglimento del matrimonio.
È stata pronunciata il 22.5.2025 e pubblicata il 17.7.2025 dall'intestato Tribunale sentenza di omologa della separazione (n. 303/2025) alle condizioni concordate nel ricorso.
Risulta che sin dal termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 14.4.2025, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa.
Dopo l'emissione della sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30.11.2025 e le parti hanno provveduto in conformità insistendo nel voler ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dando atto di non avere ulteriori reciproche pretese economiche, stante l'autosufficienza di entrambe.
Il P.M. è intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 4.8.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende quindi atto delle volontà delle parti di ottenere pronuncia sullo status non avendo le stesse formulato ulteriori domande in sede divorzile.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 31.7.2021 in Montanera (CN) da:
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1 , nata a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei
[...]
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Montanera al n. 2, Parte I dell'anno 2021.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montanera di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2855/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michele FUNGHINI, elettivamente Parte_1
domiciliato in Viale Angeli n. 1, Cuneo, presso il difensore Avv. Michele FUNGHINI
e
con il patrocinio dell'Avv. Loredana RENAUDO Controparte_1
e dell'Avv. Fabrizio DI VITO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Via
Bersezio n. 67, in Cuneo;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in Montanera (CN) il 31.7.2021, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, Parte I dell'anno 2021; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza era intollerabile.
Le parti hanno chiesto quindi emettersi sentenza di separazione e, al ricorrere dei presupposti di legge, anche sentenza di di scioglimento del matrimonio.
È stata pronunciata il 22.5.2025 e pubblicata il 17.7.2025 dall'intestato Tribunale sentenza di omologa della separazione (n. 303/2025) alle condizioni concordate nel ricorso.
Risulta che sin dal termine assegnato per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 14.4.2025, la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa.
Dopo l'emissione della sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al 30.11.2025 e le parti hanno provveduto in conformità insistendo nel voler ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dando atto di non avere ulteriori reciproche pretese economiche, stante l'autosufficienza di entrambe.
Il P.M. è intervenuto nel giudizio e ha concluso in data 4.8.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende quindi atto delle volontà delle parti di ottenere pronuncia sullo status non avendo le stesse formulato ulteriori domande in sede divorzile.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 31.7.2021 in Montanera (CN) da:
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1 , nata a [...] l'[...], matrimonio trascritto nei
[...]
Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Montanera al n. 2, Parte I dell'anno 2021.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montanera di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 04/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi