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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Seconda Civile in persona del dott. Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra:
AVV. PAOLO DANIELE RUOTOLO (C.F: ), in giudizio in proprio ex art. C.F._1
86 c.p.c.
- ricorrente -
e
(C.F: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore,
- resistente contumace -
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 28 L. 794/1942 e 14 D.Lgs. 150/2011 in data 26.02.2025 l'avv. Paolo
IE LO adiva il Tribunale di Genova esponendo di vantare nei confronti del
[...]
” ragioni di credito per prestazioni professionali svolte su incarico Controparte_1 di quest'ultimo, identificate nello svolgimento di intervento nella procedura esecutiva immobiliare
RG 27/2010 che pendeva innanzi al Tribunale di Genova (conclusasi con la vendita forzata dell'immobile sottoposto a pignoramento perfezionatasi con decreto di trasferimento del
04.04.2017, nell'ambito della quale, per quanto di interesse, il giudice dell'esecuzione liquidava le spese legali in favore del cui seguiva trasmissione di preavviso di parcella del CP_1
23.04.2018 per l'importo di € 1.071,21), nonché nella intrapresa di procedura per espropriazione
1 immobiliare RG n. 521/2015, Tribunale di Genova, in cui veniva disposta la conversione del pignoramento con determinazione della somma di denaro da sostituire al bene pignorato e del piano rateale per la corresponsione, conclusasi con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data
10.05.2027 che ne dichiarava l'estinzione a seguito del versamento di tutte le rate assegnando al condominio il denaro versato, comprensivo di capitale e spese legali, attività in relazione alla quale il ricorrente trasmetteva al preavviso di parcella in data 04.10.2016 richiedendo il CP_1 pagamento (dedotti gli acconti medio tempore versati) di € 592,13.
Il ricorrente instava pertanto per la condanna del Condominio al pagamento in suo favore, in relazione all'attività professionale espletata, dell'importo complessivo di € 1.828,78, oltre alla corresponsione degli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Il ricorso veniva notificato a cura del ricorrente al Condominio in data 11.03.2025, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione.
All'esito dell'udienza che si svolgeva in data 22.04.2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata CP_1 udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
* * * * *
La domanda del ricorrente merita accoglimento, dovendosi ritenere sulla base della documentazione a corredo dell'atto introduttivo adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul professionista e finalizzato a dimostrare l'effettività delle prestazioni di cui reclama il compenso.
Peraltro, parte attrice ha dichiarato di aver percepito da controparte, in corso di giudizio (5.6.2025), il pagamento dell'importo di euro 1.331,97 (cfr. doc.18 di parte attrice), così residuando un credito di euro 496,81.
In relazione agli interessi di cui all'art. 1224 c.c. dovuti al ricorrente, dal medesimo richiesti nelle conclusioni rassegnate “ex art. 1284 c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo” gli stessi vanno riconosciuti con decorrenza dall'introduzione del presente giudizio e determinati al saggio di cui al primo comma del citato art. 1284 c.c., non potendosi riconoscere gli interessi maggiorati di cui al comma 4 (in astratto applicabili al caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si riferisce anche ai contratti d'opera professionale) in assenza di espressa richiesta in tal senso formulata, così come statuito da Cass. Civ., Sez. III, 11.02.2025 n. 3499 (“La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4 c.c., non è un effetto naturale della sentenza,
2 ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”).
La ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- considerato il pagamento parziale effettuato in corso di causa, condanna il
[...]
, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di Paolo IE LO dell'importo di € 496,81, oltre interessi legali nella misura di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al 6.5.2025 sull'importo capitale di euro 1.828,78, e dal 6.5.2025 al saldo sull'importo di euro 496,81;
- condanna il in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore di Paolo IE LO;
spese che spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) - si liquidano per compensi, in valori prossimi ai minimi in considerazione del concreto valore e complessità della controversia ed escluso il ricorrere della fase di istruttoria/trattazione, in € 852,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 10.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta di sentenza redatta dal GOP d.ssa Ilaria Sonnati
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