Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14314 del 2025, proposto da:
LT Italia SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4C5DC0871, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO SP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Vedi Vision S.r.l., in proprio e quale mandataria del Rti con Fimas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Salvalaio, Luisa Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fimas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. 47634 del 17.10.2025 con cui l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CO S.p.A. a socio unico ha disposto l’esclusione di LT Italia S.p.A. dal Lotto 6 (CIG: B4C5DC0871) della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità e altre strutture di prossimità per le Pubbliche Amministrazioni ID 2802”;
- del provvedimento prot. 49990 del 30.10.2025 con cui l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CO S.p.A. a socio unico ha comunicato l’aggiudicazione definitiva efficace del Lotto 6 della predetta Gara in favore di DI S.r.l., LY S.p.A. a socio unico e del RTI con capogruppo Vedi Vision S.r.l. e della relativa aggiudicazione;
- ove occorra, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con riferimento al Lotto 6 della predetta Gara in favore del RTI con capogruppo Vedi Vision S.r.l;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e in particolare, ove occorra, della nota prot. 26991 del 09.06.2025, a firma del Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi di CO, inviata ad LT Italia S.p.A. e relativa alla richiesta di trasmissione della documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche tecniche del dispositivo OCT offerto da LT per il Lotto 6 della predetta Gara,
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro, ove medio tempore stipulato, e degli Ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CO SP, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Vedi Vision S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 11.11.2025 ai soggetti in epigrafe e tempestivamente depositato il 21.11.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. 47634 del 17.10.2025 con cui l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CO S.p.A. a socio unico ha disposto l’esclusione di LT Italia S.p.A. dal Lotto 6 (CIG: B4C5DC0871) della “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di dotazioni tecnologiche per le Case della Comunità e altre strutture di prossimità per le Pubbliche Amministrazioni ID 2802”;
- del provvedimento prot. 49990 del 30.10.2025 con cui l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CO S.p.A. a socio unico ha comunicato l’aggiudicazione definitiva efficace del Lotto 6 della predetta Gara in favore di DI S.r.l., LY S.p.A. a socio unico e del RTI con capogruppo Vedi Vision S.r.l. e della relativa aggiudicazione;
- ove occorra, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara con riferimento al Lotto 6 della predetta Gara in favore del RTI con capogruppo Vedi Vision S.r.l;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e in particolare, ove occorra, della nota prot. 26991 del 09.06.2025, a firma del Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi di CO, inviata ad LT Italia S.p.A. e relativa alla richiesta di trasmissione della documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche tecniche del dispositivo OCT offerto da LT per il Lotto 6 della predetta Gara,
nonché per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro, ove medio tempore stipulato, e degli Ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente (di seguito anche solo “LT”) avversa le summenzionate determinazioni, con le quale, in relazione alla gara in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante (CO SP) ha dapprima disposto l’esclusione della ricorrente dal procedimento e, quindi, a valle del completamento delle verifiche di rito, disposto l’aggiudicazione del lotto n.6, anche a beneficio dell’Ati controinteressata (di seguito anche solo “Vision”), quale terza graduata (con un ribasso del 10%), preceduta dalle prime due aggiudicatarie, DI s.r.l. e LY SP (rispettivamente, con ribassi del 55,3529% e del 26%).
L’esclusione di LT è legata al fatto che, secondo la documentazione fornita in esito ad una specifica richiesta di chiarimenti inoltrata dalla stazione appaltante, è emerso che “il dispositivo offerto, Carl Zeiss Cirrus HD OCT 5000, non dispone di un sistema a scansione laser confocale così come espressamente richiesto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 2.6, tabella 6, che prevede “OCT a scansione laser confocale”.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate ed esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
3.1 Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 79 e Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di massima partecipazione, di concorrenza, economicità, efficienza e proporzionalità. Difetto e carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti e dei presupposti. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà.
Parte ricorrente assume che, a dispetto di quanto ritenuto dalla stazione appaltante, sarebbe possibile, nonché doverosa nella circostanza, l’applicazione del principio di equivalenza dei requisiti funzionali dei prodotti, sancita, nel terzo codice dei contratti pubblici, dal combinato disposto di cui all’art. 79 del Codice, che rinvia all’Allegato II.5 ai fini della disciplina delle specifiche tecniche (rif. comma 8 della Parte II A dell’Allegato II.5). Nel ricorso, anche con il supporto di relazione peritale e con la dichiarazione all’uopo resa dal fornitore, la parte argomenta nel senso della piena equipollenza fra i due sistemi tecnologici (sistema a scansione confocale, indicato nel capitolato, e sistema a scansione lineare, proposto dalla società).
Si evidenzia all’uopo che il comma 8 della Parte II A dell’Allegato II.5 del Codice prescrive che “L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti”.
3.2 Difetto e carenza di istruttoria sotto altro profilo. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Disparita di trattamento. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 1 della L. 241/1990. Sviamento. Violazione degli artt. 79 e Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di massima partecipazione, di concorrenza, economicità, efficienza e proporzionalità.
Si contesta la violazione dei canoni del giusto procedimento e del contraddittorio, nella misura in cui:
- la verifica sul dispositivo è stata compiuta unicamente nei confronti di LT e non anche dei restanti candidati;
- l’esclusione di LT è stata disposta senza la preventiva interlocuzione con la società stessa in ordine alla ricorrenza dei relativi presupposti e, fra l’altro, all’applicazione del principio di equivalenza.
Infine, la ricorrente rileva l’illegittima, in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione del lotto 6 alla Vision, atteso che il ribasso praticato da quest’ultima (10%) è inferiore a quello offerto da LT (20%), la quale, pertanto, in difetto dell’esclusione si sarebbe aggiudicata, pro quota, il lotto in contestazione.
4. La CO SP e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituivano in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, in data 21.11.2025, per avversare le ragioni del ricorso.
Seguiva la costituzione di Vedi Vision s.r.l. (controinteressata), in data 26.11.2025, per avversare le ragioni del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 17.12.2025, la parte ricorrente rinunciava alla sospensiva e, con l’accordo delle parti, veniva fissata, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
6. Seguiva, a cura delle parti, il deposito di ampia documentazione e di articolate memorie, anche in replica.
In particolare:
- la difesa erariale e quella della controinteressata evidenziavano, fra l’altro, l’inapplicabilità dell’istituto dell’equivalenza alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, atteso che, nella circostanza in esame, il capitolato indicava il sistema a scansione confocale quale requisito minimo da capitolato di natura strutturale e non funzionale, talchè l’applicazione dell’equipollenza al prodotto offerto dalla ricorrente corrisponderebbe ad un inammissibile aliud pro alio, con conseguente vulnus al fondamentale principio di par condicio;
- la difesa della ricorrente rilevava, anche in replica, che la tematica evocata dalle difese delle parti intimate costituisce, inammissibilmente, motivazione postuma del provvedimento, che si fondava esclusivamente sul difetto di equipollenza fra i due sistemi (scansione confocale e scansione lineare), e giammai sulla dedotta inapplicabilità, in radice, di tale regola. La difesa insisteva comunque per l’accoglimento del gravame, se del caso previa verificazione, evidenziando, inter alias, la natura funzionale del requisito previsto nel capitolato e, anche alla luce delle evidenze prodotte in atti, per la piena equivalenza del prodotto offerto.
7. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
8.1 In relazione al primo motivo (sub 3.1), si rileva in primo luogo che, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, il par.2.6 del capitolato tecnico indica chiaramente che il sistema a “scansione laser confocale” dell’OCT costituisce un requisito tecnico minimo del prodotto di natura strutturale e non funzionale, atteso che la tecnologia in questione è riprodotta nella parte descrittiva del prodotto, senza alcun indicatore di natura prestazionale-funzionale. Si impone pertanto, nella fattispecie in esame, l’applicazione del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale per cui:
1) l’equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale, e deve viceversa ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l’emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio;
2) la natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella specialis (cfr., in tal senso, quam multis, Consiglio di Stato, 9.5.2024, n.4155: “Il principio di equivalenza è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori se gli stessi hanno carattere "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all'amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque possa ammettersi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste; il principio di equivalenza non è, invece, estensibile ai requisiti minimi "strutturali"; resta fermo che la qualificazione in termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende tuttavia dalla natura del requisito in sé considerata, bensì dall'esistenza o meno nella lex specialis dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell'amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare”; v., anche, conf., Consiglio di Stato, 4.11.2022, n.9693; Tar Catania, 3.4.2025, n.1134).
Non v’è ragione per mutare approccio in riferimento alle previsioni recate dal terzo codice dei contratti di cui al d.lgs.n.36/2023. Infatti, anche nel vigente corpus normativo, l’Allegato II, richiamato in tema di “specifiche tecniche” dall’art.79, in modo non dissimile dal previgente art.68 d.lgs.n.50/2016, al co.7 della parte A richiama il principio di equipollenza in riferimento alle “prestazioni o ai requisiti funzionali”, con ciò espressamente escludendo che lo stesso possa funzionare nell’ipotesi, conferente nella fattispecie, dei requisiti tecnici di natura strutturale.
L’assunto che precede esclude dunque che, nella gara in questione, il principio di equivalenza, invocato da parte ricorrente nel primo motivo, possa venire applicato ai fini del requisito relativo alla “scansione laser” del prodotto indicato al paragrafo 2.6, tabella 6, del capitolato tecnico.
Inoltre, sempre a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa di parte ricorrente negli scritti difensivi, la suesposta tesi, sostenuta anche dalle difese delle parti intimate nei rispettivi scritti difensivi, non realizza una forma di motivazione postuma della motivazione. Infatti, il provvedimento di esclusione ha carattere plurimotivato, nel senso che, da un lato, la CO ha escluso che il prodotto offerto dalla ricorrente (OCT a scansione laser lineare) fosse equivalente, in una prospettiva concreta di valutazione, dal punto di vista funzionale rispetto a quello indicato in capitolato (OCT a scansione laser confocale), ma dall’altro ha inteso affermare, con il richiamo alla pertinente giurisprudenza, che l’eventuale ammissione del prodotto offerto dalla ricorrente avrebbe realizzato l’aliud pro alio rispetto alle caratteristiche tecniche minime indicate in capitolato: in tal senso, non può che essere letto, nel citato provvedimento, il richiamo agli arresti sull’inammissibilità dell’aliud pro alio nelle procedure negoziali (“È stato, infatti, affermato che la difformità dell'offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un 'aliud pro alio' idoneo a giustificare, di per sé, l'esclusione dalla selezione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1818; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3877)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 423 del 12 gennaio 2023)…”).
Peraltro, si osserva che, anche laddove (per assurdo) si ritenesse che le argomentazioni fornite in giudizio fossero riconducibili ad una motivazione postuma, il provvedimento sarebbe comunque immune dal deficit motivazionale invocato, dal momento che:
- trattandosi di atto di natura vincolata, il divieto di integrazione postuma della motivazione non opererebbe in termini stringenti (cfr., sul punto, quam multis, Consiglio di Stato, 17.7.2025, n.6268: “Nell'ambito di un giudizio amministrativo il divieto di integrazione della motivazione non è assoluto, atteso che non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione; per gli atti di natura vincolata previsti dalla normativa di cui all' art. 21-octies, l. n. 241 del 1990, infatti, l'amministrazione pubblica può dare anche successivamente l'effettiva dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto”);
- la tematica afferente all’applicazione del principio di equivalenza appartiene comunque al thema decidendum del presente giudizio, siccome scaturito dall’articolazione del primo motivo di censura e dalla contrapposta prospettazione delle parti intimate, talchè può (recte: deve) essere comunque scrutinato dal giudice, senza che possa essere predicata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- ulteriormente, nel primo motivo di ricorso la parte ricorrente non contesta, in ultima analisi, il deficit motivazionale del provvedimento, bensì (unicamente) la mancata applicazione del principio di equivalenza, per converso ritenuto pertinente.
Fermo quanto precede, il Collegio ritiene comunque opportuno evidenziare che, alla luce della complessiva prospettazione delle parti (e in particolare delle relazioni dei rispettivi periti), non appare comprovata in giudizio la tesi della equivalenza in concreto dei due prodotti (scansione confocale- scansione lineare), ove in particolare si consideri che:
- trattasi di due differenti tecnologie di rilevazione ottica, impiegate nella diagnostica oculare (il sistema confocale “seleziona in modo preciso la luce riflessa proveniente da un singolo piano focale, escludendo quella diffusa o proveniente da piani non confocali”- cfr., in tal senso, rel. Prof. Lupidi, pag.3, all.to n.7 deposito Vision dell’11.12.2025);
- gli esperti clinici interpellati dalla controinteressata (cfr., all.ti nn.ri 6,7 dep. Vision dell’11.12.2025) hanno messo in evidenza come, in particolare nella diagnostica delle patologie oculari, l’utilizzo della tecnologia confocale offre vantaggi significativi, specialmente “nei casi complessi, quali la presenza di mezzi diottrici torbidi, cicatrici corneali, opacità del cristallino o instabilità del film lacrimale, condizioni nelle quali i sistemi tradizionali o a scansione laser non confocale, evidenziano più frequentemente una sensibile riduzione della qualità d’immagine e una maggiore vulnerabilità agli artefatti” (da. rel. cit., Prof. Lupidi). L’argomento che precede non risulta adeguatamente confutato dalla relazione clinica specialistica esibita da parte ricorrente (cfr. all.to n.13 deposito LT dell’11.12.2025- rel. dott. Mastropasqua), nella quale si afferma, in modo peraltro omologo a quanto riportato nella succitata relazione di parte controinteressata, che la tecnologia lineare è ottimale nella “visualizzazione real time del fundus oculare”, ma non si contrastano le argomentazioni ex adverso prospettate, che mettono in luce la maggiore nitidezza e utilità diagnostica della tecnologia confocale nella diagnostica delle patologie oculari, specie nei casi complessi, caratterizzati da opacità, cicatrici corneali, ecc.
Il motivo va pertanto respinto.
8.2 In ragione dell’affermata natura vincolata del provvedimento, anche la seconda censura (sub 3.2) si rivela irrilevante, in applicazione della regola codificata all’art.21-octies L.n.241/90.
Ad ogni buon conto, il motivo è anche infondato, posto che:
- con riguardo alla pretesa, mancata adozione di simili iniziative in confronto di altri concorrenti, la parte ricorrente non prospetta in alcun modo violazioni della lex specialis in capo ai partecipanti, inclusa l’odierna controinteressata;
- fermo che nelle procedure concorsuali non si applica l’art.10 bis L.n.241/90 in materia di preavviso di rigetto, la società ricorrente è stata comunque messa in condizioni di partecipare al subprocedimento in questione e di esporre, come accaduto, la propria linea difensiva atta a sostenere l’equivalenza dei prodotti.
9. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
In ragione della legittimità dell’atto presupposto impugnato (provvedimento di esclusione), vanno pure respinte anche le domande accessorie di subentro e risarcimento del danno, nonché quella di annullamento dell’atto conseguente (aggiudicazione al Rti Vision come terzo graduato), non venendo dedotte censure specifiche avverso tale determinazione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti delle parti intimate e costituite, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella seguente modalità:
- euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di CO SP e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido fra loro, con attribuzione ex lege all’Avvocatura Generale dello Stato;
- euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore di Vedi Vision s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
OR NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | AN AN |
IL SEGRETARIO