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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 31/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice NC DO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 822/2023 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno non patrimoniale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Riesi, v.le Lazio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pace, che lo rappresenta e difende;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
subentrante in tutti i rapporti rientranti nel compendio scisso e facenti capo a Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A, con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dell'avv. Santo Spagnolo;
- Resistente -
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
coop. Anemone n. 11;
-Convenuta contumace-
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la società esponendo che in data 30 marzo 2021 Controparte_2 Controparte_3
intorno alle ore 15:00, nella c.da Judeca a Butera, mentre la convenuta effettuava Controparte_2
una manovra di retromarcia alla guida della Ford Fiesta targata BN854MK (all'epoca assicurata con la , non avvedendosi della presenza del ricorrente, lo ha urtato con la Controparte_4 parte posteriore dell'auto determinandone la caduta al suolo.
In conseguenza del sinistro il ricorrente ha esposto di aver riportato lesioni fisiche, dalle quali gli è derivato un danno non patrimoniale complessivamente quantificabile in €. 87.392,00. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la loro condanna, in solido, al pagamento della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Si è costituita in giudizio la precisando, preliminarmente, di essere Controparte_1
l'unica legittimata alla costituzione in giudizio dopo che il ramo RCA della Cattolica Assicurazioni
S.p.A. è confluito nella Controparte_1
Nel merito ha contestato la dinamica del sinistro e la storicità stessa dell'evento, tenuto conto delle varie incongruenze emerse nel corso di causa, ed in particolare delle dichiarazioni contraddittorie rese dal ricorrente ai sanitari durante i vari accessi ospedalieri, per come annotato nelle cartelle cliniche. Ha poi contestato, nel caso in cui fosse risultato accertato il fatto storico, il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro, per come descritto, oltre alla quantificazione eccessiva del danno. Per tutte le ragioni che precedono ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
È rimasta contumace la convenuta . Controparte_2
La causa è stata istruita mediante l'ammissione dei documenti offerti dalle parti, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata, ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., l'udienza del 17 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle note conclusive, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per carenza di prova sui fatti posti a fondamento del chiesto risarcimento, il cui onere ai sensi dell'art. 2967 c.c. grava sull'attore.
Invero, a norma dell'art. 2967 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, d'altra parte, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciascuna parte processuale, dunque, è chiamata a provare i fatti costituenti il fondamento delle proprie ragioni.
Orbene, ponendo tale basilare principio di diritto in raccordo con altri due principi cardine del nostro ordinamento in tema di prove, gli artt. 115 e 116 c.p.c., ne deriva che qualora il giudice non sia in grado di giungere alla verità dei fatti, ovvero in ipotesi di mancato convincimento, si applicherà il principio di soccombenza della parte che non ha fornito la prova dei fatti allegati.
L'eventuale difetto di prova o l'incertezza dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea, infatti, devono tradursi in una pronuncia di rigetto definitivo. Dall'art. 2697 c.c., dunque, emerge una regola formale di giudizio, con carattere residuale, in forza della quale, se le risultanze istruttorie non offrono elementi idonei e sufficienti per l'accertamento pieno dei fatti allegati, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di darne la prova.
Nel caso di specie la verificazione del sinistro lamentato e la sua dinamica, così come narrata dal ricorrente quale causa delle lesioni fisiche riportate in data 30 marzo 2021, non risulta in alcun modo provata.
Invero, dall'analisi dei documenti prodotti in seno al ricorso, ed in particolare dalla cartella clinica (all. n. 7 del ricorso) emerge chiaramente che il danneggiato ha fornito ai sanitari due versioni diametralmente opposte, e tra loro incompatibili, circa i fatti accaduti il 30 marzo 2021.
In particolare, durante il primo accesso al P.O. Santo Stefano di Mazzarino, avvenuto intorno alle 15.49 del 30 marzo 2021, ha dichiarato di aver riportato lesioni a causa di un incidente domestico, più precisamente per una “caduta accidentale a domicilio”.
Durante il secondo accesso, invece, effettuato presso il medesimo presidio ospedaliero alle ore 18.37 - di ritorno dal reparto di ortopedia dell'ospedale di Gela ove era stato inviato per il trattamento alle lesioni ossee - l'odierno ricorrente ha modificato la precedente dichiarazione, affermando di essere stato urtato dall'auto condotta dalla moglie, mentre Controparte_2
effettuava una manovra di retromarcia.
Infine, torna a contraddirsi quando, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di Mazzarino del 4 aprile 2021, dichiara nuovamente al sanitario che la causa delle lesioni lamentate sia stato un incidente domestico.
Ebbene, a tal proposito va precisato che la cartella clinica non è soltanto uno strumento clinico ma un atto giuridico a rilevanza pubblica, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass.
n. 17647/2025). Si tratta, dunque, di un documento destinato a raccontare con fede privilegiata ciò che è accaduto, per cui vige in capo ai sanitari l'obbligo di verità e completezza nella redazione della stessa.
Considerato, dunque, il valore probatorio di tale documentazione, mette conto rilevare che nel corso del giudizio non è emerso nessun altro elemento idoneo a provare la veridicità dei fatti per come narrati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, anche con riferimento al modulo CAI prodotto, in cui - moglie del Controparte_2
ricorrente - ha dichiarato di averlo urtato durante una manovra di retromarcia, a ben vedere la descrizione della dinamica appare piuttosto scarna e manca la sottoscrizione di entrambi i soggetti coinvolti.
Dal punto di vista giuridico, poi, è doveroso precisare che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la portata probatoria del modulo CAI si esplica nelle ipotesi di scontro tra veicoli,
a condizione che sia sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, e non invece quando il sinistro ha avuto ad oggetto l'investimento di un pedone (Cass. n. 24367/2022).
In ragione di tutto quanto precede, sono apparse irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate, tra cui in particolare la prova testimoniale richiesta con , poiché Testimone_1
inidonee, per come formulate, a provare il fatto storico dedotto in giudizio o la eventuale dinamica del sinistro, in particolare nei capitoli di prova non sono indicate le modalità esatte di avvenimento del sinistro, né il luogo preciso dell'accadimento.
Per le ragioni sin qui esposte, a causa di tali carenze probatorie, la domanda attorea non può che essere rigettata, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni delle parti il cui esame risulta superfluo.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della materia oggetto del contendere, delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande formulate in ricorso;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.433,00, per compensi, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e quella contumace.
Gela, 30 ottobre 2025 Il giudice
NC DO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice NC DO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 822/2023 R.G., avente ad oggetto “risarcimento del danno non patrimoniale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Riesi, v.le Lazio n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pace, che lo rappresenta e difende;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
subentrante in tutti i rapporti rientranti nel compendio scisso e facenti capo a Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A, con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dell'avv. Santo Spagnolo;
- Resistente -
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
coop. Anemone n. 11;
-Convenuta contumace-
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la società esponendo che in data 30 marzo 2021 Controparte_2 Controparte_3
intorno alle ore 15:00, nella c.da Judeca a Butera, mentre la convenuta effettuava Controparte_2
una manovra di retromarcia alla guida della Ford Fiesta targata BN854MK (all'epoca assicurata con la , non avvedendosi della presenza del ricorrente, lo ha urtato con la Controparte_4 parte posteriore dell'auto determinandone la caduta al suolo.
In conseguenza del sinistro il ricorrente ha esposto di aver riportato lesioni fisiche, dalle quali gli è derivato un danno non patrimoniale complessivamente quantificabile in €. 87.392,00. Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la loro condanna, in solido, al pagamento della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore eventualmente accertata nel corso del giudizio.
Si è costituita in giudizio la precisando, preliminarmente, di essere Controparte_1
l'unica legittimata alla costituzione in giudizio dopo che il ramo RCA della Cattolica Assicurazioni
S.p.A. è confluito nella Controparte_1
Nel merito ha contestato la dinamica del sinistro e la storicità stessa dell'evento, tenuto conto delle varie incongruenze emerse nel corso di causa, ed in particolare delle dichiarazioni contraddittorie rese dal ricorrente ai sanitari durante i vari accessi ospedalieri, per come annotato nelle cartelle cliniche. Ha poi contestato, nel caso in cui fosse risultato accertato il fatto storico, il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e la dinamica del sinistro, per come descritto, oltre alla quantificazione eccessiva del danno. Per tutte le ragioni che precedono ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
È rimasta contumace la convenuta . Controparte_2
La causa è stata istruita mediante l'ammissione dei documenti offerti dalle parti, stante il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata, ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., l'udienza del 17 settembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle note conclusive, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per carenza di prova sui fatti posti a fondamento del chiesto risarcimento, il cui onere ai sensi dell'art. 2967 c.c. grava sull'attore.
Invero, a norma dell'art. 2967 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, d'altra parte, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ciascuna parte processuale, dunque, è chiamata a provare i fatti costituenti il fondamento delle proprie ragioni.
Orbene, ponendo tale basilare principio di diritto in raccordo con altri due principi cardine del nostro ordinamento in tema di prove, gli artt. 115 e 116 c.p.c., ne deriva che qualora il giudice non sia in grado di giungere alla verità dei fatti, ovvero in ipotesi di mancato convincimento, si applicherà il principio di soccombenza della parte che non ha fornito la prova dei fatti allegati.
L'eventuale difetto di prova o l'incertezza dei fatti posti a fondamento della pretesa attorea, infatti, devono tradursi in una pronuncia di rigetto definitivo. Dall'art. 2697 c.c., dunque, emerge una regola formale di giudizio, con carattere residuale, in forza della quale, se le risultanze istruttorie non offrono elementi idonei e sufficienti per l'accertamento pieno dei fatti allegati, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di darne la prova.
Nel caso di specie la verificazione del sinistro lamentato e la sua dinamica, così come narrata dal ricorrente quale causa delle lesioni fisiche riportate in data 30 marzo 2021, non risulta in alcun modo provata.
Invero, dall'analisi dei documenti prodotti in seno al ricorso, ed in particolare dalla cartella clinica (all. n. 7 del ricorso) emerge chiaramente che il danneggiato ha fornito ai sanitari due versioni diametralmente opposte, e tra loro incompatibili, circa i fatti accaduti il 30 marzo 2021.
In particolare, durante il primo accesso al P.O. Santo Stefano di Mazzarino, avvenuto intorno alle 15.49 del 30 marzo 2021, ha dichiarato di aver riportato lesioni a causa di un incidente domestico, più precisamente per una “caduta accidentale a domicilio”.
Durante il secondo accesso, invece, effettuato presso il medesimo presidio ospedaliero alle ore 18.37 - di ritorno dal reparto di ortopedia dell'ospedale di Gela ove era stato inviato per il trattamento alle lesioni ossee - l'odierno ricorrente ha modificato la precedente dichiarazione, affermando di essere stato urtato dall'auto condotta dalla moglie, mentre Controparte_2
effettuava una manovra di retromarcia.
Infine, torna a contraddirsi quando, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso di Mazzarino del 4 aprile 2021, dichiara nuovamente al sanitario che la causa delle lesioni lamentate sia stato un incidente domestico.
Ebbene, a tal proposito va precisato che la cartella clinica non è soltanto uno strumento clinico ma un atto giuridico a rilevanza pubblica, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass.
n. 17647/2025). Si tratta, dunque, di un documento destinato a raccontare con fede privilegiata ciò che è accaduto, per cui vige in capo ai sanitari l'obbligo di verità e completezza nella redazione della stessa.
Considerato, dunque, il valore probatorio di tale documentazione, mette conto rilevare che nel corso del giudizio non è emerso nessun altro elemento idoneo a provare la veridicità dei fatti per come narrati dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, anche con riferimento al modulo CAI prodotto, in cui - moglie del Controparte_2
ricorrente - ha dichiarato di averlo urtato durante una manovra di retromarcia, a ben vedere la descrizione della dinamica appare piuttosto scarna e manca la sottoscrizione di entrambi i soggetti coinvolti.
Dal punto di vista giuridico, poi, è doveroso precisare che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la portata probatoria del modulo CAI si esplica nelle ipotesi di scontro tra veicoli,
a condizione che sia sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, e non invece quando il sinistro ha avuto ad oggetto l'investimento di un pedone (Cass. n. 24367/2022).
In ragione di tutto quanto precede, sono apparse irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate, tra cui in particolare la prova testimoniale richiesta con , poiché Testimone_1
inidonee, per come formulate, a provare il fatto storico dedotto in giudizio o la eventuale dinamica del sinistro, in particolare nei capitoli di prova non sono indicate le modalità esatte di avvenimento del sinistro, né il luogo preciso dell'accadimento.
Per le ragioni sin qui esposte, a causa di tali carenze probatorie, la domanda attorea non può che essere rigettata, con assorbimento di tutte le restanti eccezioni e deduzioni delle parti il cui esame risulta superfluo.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della materia oggetto del contendere, delle fasi svolte e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta le domande formulate in ricorso;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.433,00, per compensi, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
nulla sulle spese nei rapporti tra le parti costituite e quella contumace.
Gela, 30 ottobre 2025 Il giudice
NC DO