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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5999 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale CO OR è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 7, comma 1, di 4/2019 e condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO OR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, deducendo che la legge di bilancio 2023 (art 1, comma 318 I 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022, entrata in vigore in data 01.01.2023) ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 ascritto all'imputato; pertanto, all'udienza del 9.1.2023 la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere CO OR perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado per sussistenza di legittimo impedimento dell'imputato, sottoposto a misura non detentiva, a partecipare all'udienza del 16.3.2022, erroneamente ed illegittimamente ritenuto insussistente dai Giudici di merito. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto l'imputato era ignaro di non aver diritto al sostegno economico del reddito di cittadinanza per aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen, non essendo tale informazione richiesta dal modulo di domanda predisposto dal Ministero del Lavoro e dall'Inps, utilizzato, con l'assistenza del patronato, per formulare la predetta domanda. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al di. n. 4 del 2019 e successive 2 modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti;
sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, secondo il quale non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 10 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è stato emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di 3 inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, In tema di legittimo impedimento a comparire al dibattimento, l'imputato, citato a giudizio ritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di soggiorno , ha l'onere di richiedere tempestivamente, ai fini della rimozione dell'impedimento, al giudice che ha disposto la misura la prescritta 4 autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddetta autorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, il motivo del suo impedimento (Sez.6, n.5770 del 18/12/2019,dep.13/02/2020,Rv.278211 - 01; Sez. 5, n. 5891 del 05/12/2005, dep.15/02/2006, Rv.233844 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, valutava che correttamente il primo giudice non aveva accolto la richiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato all'udienza del 16.3.2022, richiamando l'onere dell'imputato di ottenere tempestivamente l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e rimarcando che tale onere non era stato rispettato dal CO, che aveva inoltrato una richiesta che, stante la mancata di idonea documentazione che ne giustificasse le ragioni, era stata dichiarata inammissibile. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente disatteso la deduzione difensiva con la quale si deduceva il difetto dell'elemento soggettivo del reato, in quanto tet modulo dell'Inps non informava che bisognasse indicare di non aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen, richiamando il principio ignoratia legis non excusat, richiamo questo pertinente, atteso che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Gli oneri dichiarativi a carico del richiedente, in definitiva, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara e trasparente, non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge (Sez.3, n.34121 del 2021, non nriassiniata). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi 5 di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, non massimata). 4. Al rilievo di infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5999 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con la quale CO OR è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 7, comma 1, di 4/2019 e condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO OR, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, deducendo che la legge di bilancio 2023 (art 1, comma 318 I 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022, entrata in vigore in data 01.01.2023) ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 ascritto all'imputato; pertanto, all'udienza del 9.1.2023 la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere CO OR perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado per sussistenza di legittimo impedimento dell'imputato, sottoposto a misura non detentiva, a partecipare all'udienza del 16.3.2022, erroneamente ed illegittimamente ritenuto insussistente dai Giudici di merito. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, in quanto l'imputato era ignaro di non aver diritto al sostegno economico del reddito di cittadinanza per aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen, non essendo tale informazione richiesta dal modulo di domanda predisposto dal Ministero del Lavoro e dall'Inps, utilizzato, con l'assistenza del patronato, per formulare la predetta domanda. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al di. n. 4 del 2019 e successive 2 modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti;
sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, secondo il quale non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 10 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è stato emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di 3 inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez.U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall'art. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, In tema di legittimo impedimento a comparire al dibattimento, l'imputato, citato a giudizio ritualmente, quando si trovi sottoposto per altro titolo alla misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di soggiorno , ha l'onere di richiedere tempestivamente, ai fini della rimozione dell'impedimento, al giudice che ha disposto la misura la prescritta 4 autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura o, in caso di ritardo nel rilascio della suddetta autorizzazione, fare conoscere al giudice procedente, prima del dibattimento, il motivo del suo impedimento (Sez.6, n.5770 del 18/12/2019,dep.13/02/2020,Rv.278211 - 01; Sez. 5, n. 5891 del 05/12/2005, dep.15/02/2006, Rv.233844 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, valutava che correttamente il primo giudice non aveva accolto la richiesta di rinvio formulata dal difensore dell'imputato all'udienza del 16.3.2022, richiamando l'onere dell'imputato di ottenere tempestivamente l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza e rimarcando che tale onere non era stato rispettato dal CO, che aveva inoltrato una richiesta che, stante la mancata di idonea documentazione che ne giustificasse le ragioni, era stata dichiarata inammissibile. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente disatteso la deduzione difensiva con la quale si deduceva il difetto dell'elemento soggettivo del reato, in quanto tet modulo dell'Inps non informava che bisognasse indicare di non aver riportato nei dieci anni precedenti condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen, richiamando il principio ignoratia legis non excusat, richiamo questo pertinente, atteso che la modulistica utilizzata aveva una funzione solo esemplificativa e di certo non poteva superare o circoscrivere il tenore delle previsioni normative volte a disciplinare i presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Gli oneri dichiarativi a carico del richiedente, in definitiva, a prescindere dal tenore letterale del modulo dalla stessa adoperato, erano pur sempre quelli imposti dal decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, non potendosi sostenere che fosse in qualche modo derogato o limitato il dovere del soggetto richiedente di riferire alla P.A., in maniera chiara e trasparente, non solo l'entità della situazione reddituale familiare, ma anche l'esistenza e la tipologia dei precedenti penali riportati dalla richiedente e dal proprio coniuge (Sez.3, n.34121 del 2021, non nriassiniata). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi 5 di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, non massimata). 4. Al rilievo di infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2024