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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2024, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 6456/2023 promosso con ricorso depositato in data 9 maggio 2023
da
Parte_1
nata a [...]/SC (Brasile) in data 27/06/1954
Parte_2
nata a [...]/SC (Brasile) in data 22/04/1963
con il patrocinio dell'avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli
ricorrenti
contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione in data 10 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
per vedersi riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere CP_1
discendenti, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano, , figlio di Controparte_2
e di , nato il [...], nel Comune di Torri di Persona_1 Persona_2
Quartesolo (Vicenza); deducevano le ricorrenti, che emigrava in Brasile Controparte_2
ed ivi contraeva matrimonio nell'anno 1896 con anch'essa italiana Persona_3
e che da tale unione coniugale nasceva a Alfredo Chaves/RS (Brasile), il 9 giugno 1908, il figlio , che a sua volta contraeva matrimonio con;
da Persona_4 Persona_5
tale unione coniugale nasceva a (Brasile), il giorno 19 settembre 1929, Persona_6
la figlia , che si univa in matrimonio il 12 settembre 1953 con Persona_7 [...]
da tale unione nascevano due figlie, ossia le odierne ricorrenti Controparte_3 [...]
e Parte_1 Parte_2
Precisando che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come Controparte_2
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, quindi, la cittadinanza iure sanguinis si è trasmessa senza soluzione di continuità, di padre in figlio, le ricorrenti allegano di avere iniziato il presente procedimento in via giudiziale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, stante la situazione di grave ritardo in cui versa il
Consolato Generale d'Italia di Curitiba. Sul punto veniva prodotta la ricevuta della richiesta di convocazione al predetto consolato, per iniziare il procedimento in sede amministrativa, risalente al 2021 e ancora privo di riscontro.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., intervenuto ma che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992, ma con le modifiche intervenute a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30 del 28.01 - 09.02.1983 e n.87 del 09-16 aprile
1975, che, dichiarando l'illegittimità incostituzionale degli articoli 1 e 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 hanno affermato la trasmissibilità della cittadinanza anche per via materna e anche in casi di matrimonio della donna con un cittadino straniero.
Alla luce della suesposta normativa, pertanto, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente.
3 Ciò premesso, si rileva che , nato in [...] genitori italiani, era Controparte_2
certamente cittadino italiano, come emerge dal certificato di nascita e di matrimonio, così come risulta, dal doc. 3, tradotto ed apostillato, che il medesimo non ha mai ottenuto la cittadinanza brasiliana e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Si osserva, inoltre, che le ricorrenti hanno dimostrato di essere dirette discendenti di
, secondo la linea di discendenza descritta nel ricorso, comprovata dalla Controparte_2
documentazione richiamata, regolarmente tradotta e munita di apostille. Ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti, anche se i Controparte_2
medesimi hanno acquisito la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria della nascita in un paese che applica lo ius soli.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, risultando comunque evidente, dall'esame della documentazione, che si tratti delle medesime persone.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, considerando gli effetti che sulla legge n. 555/1912 hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale n.
30/1983 e n. 151/1975.
4 Pertanto, non essendo nel caso in esame necessario fare ricorso all'applicazione di arresti giurisprudenziali, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a richiedere il riconoscimento dello status di cittadino all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, si osserva che tutti i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nell'anno 2021, al Consolato generale d'Italia di
Curitiba la richiesta di convocazione al fine di ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenti in linea diretta di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, nemmeno in ordine alla data di convocazione per iniziare l'iter, avendo anzi dedotto e provato che il ha in corso l'evasione di richieste Parte_3
formulate molti anni addietro, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti tutti sono cittadini italiani;
5 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 18 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
6
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 6456/2023 promosso con ricorso depositato in data 9 maggio 2023
da
Parte_1
nata a [...]/SC (Brasile) in data 27/06/1954
Parte_2
nata a [...]/SC (Brasile) in data 22/04/1963
con il patrocinio dell'avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli
ricorrenti
contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione in data 10 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
per vedersi riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere CP_1
discendenti, in linea retta, dal comune avo, cittadino italiano, , figlio di Controparte_2
e di , nato il [...], nel Comune di Torri di Persona_1 Persona_2
Quartesolo (Vicenza); deducevano le ricorrenti, che emigrava in Brasile Controparte_2
ed ivi contraeva matrimonio nell'anno 1896 con anch'essa italiana Persona_3
e che da tale unione coniugale nasceva a Alfredo Chaves/RS (Brasile), il 9 giugno 1908, il figlio , che a sua volta contraeva matrimonio con;
da Persona_4 Persona_5
tale unione coniugale nasceva a (Brasile), il giorno 19 settembre 1929, Persona_6
la figlia , che si univa in matrimonio il 12 settembre 1953 con Persona_7 [...]
da tale unione nascevano due figlie, ossia le odierne ricorrenti Controparte_3 [...]
e Parte_1 Parte_2
Precisando che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come Controparte_2
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, quindi, la cittadinanza iure sanguinis si è trasmessa senza soluzione di continuità, di padre in figlio, le ricorrenti allegano di avere iniziato il presente procedimento in via giudiziale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, stante la situazione di grave ritardo in cui versa il
Consolato Generale d'Italia di Curitiba. Sul punto veniva prodotta la ricevuta della richiesta di convocazione al predetto consolato, per iniziare il procedimento in sede amministrativa, risalente al 2021 e ancora privo di riscontro.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., intervenuto ma che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992, ma con le modifiche intervenute a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30 del 28.01 - 09.02.1983 e n.87 del 09-16 aprile
1975, che, dichiarando l'illegittimità incostituzionale degli articoli 1 e 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 hanno affermato la trasmissibilità della cittadinanza anche per via materna e anche in casi di matrimonio della donna con un cittadino straniero.
Alla luce della suesposta normativa, pertanto, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano fino al richiedente.
3 Ciò premesso, si rileva che , nato in [...] genitori italiani, era Controparte_2
certamente cittadino italiano, come emerge dal certificato di nascita e di matrimonio, così come risulta, dal doc. 3, tradotto ed apostillato, che il medesimo non ha mai ottenuto la cittadinanza brasiliana e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Si osserva, inoltre, che le ricorrenti hanno dimostrato di essere dirette discendenti di
, secondo la linea di discendenza descritta nel ricorso, comprovata dalla Controparte_2
documentazione richiamata, regolarmente tradotta e munita di apostille. Ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti, anche se i Controparte_2
medesimi hanno acquisito la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria della nascita in un paese che applica lo ius soli.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, risultando comunque evidente, dall'esame della documentazione, che si tratti delle medesime persone.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, considerando gli effetti che sulla legge n. 555/1912 hanno avuto le sentenze della Corte Costituzionale n.
30/1983 e n. 151/1975.
4 Pertanto, non essendo nel caso in esame necessario fare ricorso all'applicazione di arresti giurisprudenziali, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a richiedere il riconoscimento dello status di cittadino all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, si osserva che tutti i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nell'anno 2021, al Consolato generale d'Italia di
Curitiba la richiesta di convocazione al fine di ottenere il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendenti in linea diretta di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, nemmeno in ordine alla data di convocazione per iniziare l'iter, avendo anzi dedotto e provato che il ha in corso l'evasione di richieste Parte_3
formulate molti anni addietro, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti tutti sono cittadini italiani;
5 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 18 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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