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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. IC, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4199/2022 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente oggetto: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.5.2022, il ricorrente in epigrafe indicato - esponeva in punto di fatto e di diritto, quanto segue: “il ricorrente in data 20.01.2022 presentava all'Agenzia I.N.P.S. di appartenenza la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale (rif. domanda n. 2064915100060
– cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che tale istanza amministrativa veniva rigettata dall'Ente resistente con provvedimento del 24.01.2022 e avverso tale diniego veniva proposto rituale ricorso amministrativo il 05.05.2022, anch'esso ingiustamente rigettato dal con provvedimento del 25.05.2022 (cfr. Controparte_2 documentazione allegata agli atti di causa). Come noto l'art. 3, comma 6, l.n. 335/1995 dispone come “Con effetto pagina 1 di 7 dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione...”; Per di più a partire dal 1° gennaio 2019, attraverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Inoltre, l'art. 20, comma 10, d.l. n.
112/2008 convertito dalla l.n. 133/2008 ha previsto come l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l.n.
335/1995 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che questi abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano per almeno dieci anni. La normativa vigente, perciò, subordina la concessione dell'assegno sociale ad alcuni presupposti, sia di tipo anagrafico che reddituali. Nella specie l'odierna ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa, aveva compiuto i 67 anni di età essendo nato il
16.06.1950 ed ha soggiornato sempre sul territorio italiano sin dalla sua nascita. Inoltre lo stesso istante soddisfa anche il requisito reddituale per godere dell'assegno sociale stabilito dalla normativa in € 11.967,28 per i richiedenti coniugati - cfr. tabella L allegata alla circolare n. 197 del 23.12.2021 allegata agli atti di causa (e infatti CP_1
l'istante ha un reddito da pensione di € 11.185,00, redditi da terreni e fabbricati di € 2.918,00 di cui € 813,00 per la casa di abitazione per un imponibile lordo di € 14.103,00 – cfr. rigo 14 mod. 730/2021 allegato agli atti di causa – che al netto dell'imposizione fiscale di € 3.244,00 – rigo 16 del mod. 730/2021 allegato – dà un importo reddituale valutabile ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.n. 335/1995 di € 10.859,00 – considerando che il coniuge sig.ra non ha entrate monetarie – inferiore chiaramente al limite di legge di € 11.967,28). Alla luce di Controparte_3 tutto quanto innanzi dedotto e comprovato al ricorrente spetta il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nell'importo stabilito dalla legge con le maggiorazioni pure stabilite dalla legge per i settantenni con decorrenza pagina 2 di 7 dall'01.02.2022, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'effettivo soddisfo. All'uopo si evidenzia come il ricorrente vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la prestazione dell'assegno sociale nella giusta misura sulla base delle normative vigenti”.
Ha quindi adito questo Tribunale e ha rassegnato le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante all'assegno sociale con decorrenza 01.02.2022; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, a partire dall'01.02.2022, dei ratei maturati e maturandi di assegno sociale nella misura di legge e con le maggiorazioni contemplate, unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per superamento dei CP_1 limiti reddituali previsti dalla legge.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova rammentare che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Si tratta di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, ed avente, altresì, carattere sussidiario, in quanto presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n.
23477 del 19/11/2010).
L'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito pagina 3 di 7 concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
2.2 Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, nel caso di specie, occorre verificare, se il reddito del ricorrente, calcolato secondo le modalità normativamente previste, rientri o meno nei limiti previsti.
Innanzitutto, va precisato che il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in cui la prestazione è stata richiesta, dunque, il 2021 e con riferimento a detto anno, per i soggetti coniugati, il limite di reddito previsto era pari ad €.11.967,28.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 20.1.2022, che è stata rigettata dall' con CP_1 provvedimento del 24.1.2022, con la seguente motivazione “il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge
è superiore al limite massimo di euro previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la concessione dell'assegno sociale dell'anno 2022” (docc.1- 2 e 3 – in uno al ricorso del ricorrente depositato in data 27.5.2022).
Sono stati allegati altresì al ricorso introduttivo il modello 730/2021, relativo all'anno 2020, mentre alla memoria di costituzione dell' il modello 730/2022 che fa riferimento ai redditi percepiti CP_1 nell'anno 2021 (doc.11 - in uno al ricorso del ricorrente depositato in data 27.5.2022; doc. 3 – in uno alla memoria di costituzione del resistente del 23.2.2023).
Per le domande di assegno sociale presentate nel corso dell'anno 2002, come nella fattispecie in esame (domanda del 20.1.2022), il riferimento corretto, come detto, è costituito dai redditi percepiti nell'anno 2021 e non a quelli del 2020 prodotti dal ricorrente, non essendo pertinenti ai fini della valutazione dei requisiti reddituali.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta dall' (che il Tribunale ritiene di acquisire ex art. CP_1
421 c.p.c.) emerge che il reddito imponibile del ricorrente, per l'anno di riferimento (2022) ammonta ad €11.574,00, con un reddito netto di € 10.460,00, al quale deve sommarsi il reddito derivante dalla pagina 4 di 7 locazione di immobile di € 3.072,00 annui (non deve tenersi conto, invece, del reddito da terreni del coniuge di € 220,00, poiché non risultante da tale documentazione).
Ai fini del calcolo dell'assegno sociale, non rileva invece, il reddito della casa di abitazione, di €813,00 che correttamente è stato escluso dalla parte resistente nella valutazione dei requisiti reddituali.
Va precisato che il corretto canone annuo di locazione percepito dal ricorrente si desume dalla copia dei dati relativi all'anno 2019 trasmessi all'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta un importo di €
3.072,00 per canone annuo e non di € 2.918,00, come riportato nel modello 730/2021 (doc.2 – in uno alla memoria di costituzione e risposta del 23.2.2023).
In ogni caso, anche volendo prendere come riferimento l'importo riportato nel Modello 730, i limiti di reddito risulterebbero comunque superati, con la conseguenza che il ricorrente non ha diritto a percepire l'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa.
Peraltro, la discordanza tra l'importo dichiarato nel modello 730 (€ 2.918,00) e quello risultante dalla documentazione ufficiale (€ 3.072,00 – doc. 2 fascicolo di parte , conferma ulteriormente la CP_1 correttezza della valutazione operata dall' e l'infondatezza delle pretese del ricorrente. CP_1
In conclusione, il reddito complessivo supera significativamente la soglia di € 11.967,28 prevista per l'anno di riferimento, ammontando ad € 13.378,00, determinando così l'insussistenza del requisito reddituale indispensabile per beneficiare della prestazione assistenziale.
2.3
Considerato che
il dato testuale della disposizione di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, si riferisce ai “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva”, senza alcuna specificazione circa la necessità di calcolare l'imposta al lordo o al netto delle detrazioni, è necessario comprendere quale sia l'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis.
A tal proposito, si riportano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese in una fattispecie analoga da questo Tribunale con la sentenza n. 51/2024 pubbl. il 10/01/2024 (est. dott.
Antonucci), in cui, a sua volta, si richiamano le motivazioni rese dalla Corte di Appello Bari nella sentenza n. 1607/2022.
<… la norma sull'assegno sociale parla testualmente di “redditi effettivamente percepiti”, così rafforzando il convincimento che il calcolo dei redditi rilevanti va eseguito detraendo dal reddito imponibile l'imposta netta, perché solo in tal modo si ottiene il dato dei redditi nella effettiva disponibilità del richiedente.
Se invece si sottraesse l'imposta lorda, senza calcolare le detrazioni di cui beneficia il titolare del reddito, si avrebbe un dato non veritiero e non corrispondente (per difetto) all'esatto ammontare del reddito effettivamente percepito, che risulterebbe in realtà superiore, perché l'applicazione delle detrazioni riduce l'entità dell'imposta e dunque consente al titolare di beneficiare di un maggior reddito.
pagina 5 di 7 Va del resto ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente sottolineato la necessità di considerare i redditi effettivi, vale a dire i redditi su cui il richiedente l'assegno sociale può effettivamente contare (da ultimo, cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In questi termini si esprime Cass. n. 24954/2021 cit.: “va ricordato che l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo,
«il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
In senso analogo, si legge in Cass. n. 14513/2020 cit.: <<l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 cost.) alle persone anziane che hanno superato prefissata soglia età, e non dispongono tutela previdenziale fronteggiare l'evento della vecchiaia. il relativo diritto si fonda sullo stato bisogno accertato del titolare viene desunto, alla legge, dalla mancanza redditi o dall'insufficienza quelli percepiti al disotto limite massimo indicato legge. l'assegno infatti corrisposto intero integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva 67 anni), siano privi reddito godano un inferiore fissato legge (raddoppiato ipotesi coniugio) adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 lett. b 1. 448 2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione>>.
pagina 6 di 7 Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale deve essere parametrata al reddito "effettivamente percepito", posto che in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito materialmente acquisito.
In verità, le decisioni di legittimità sopra menzionate hanno affrontato casi in cui il principio suddetto operava “a favore” dei richiedenti, ivi affermandosi l'irrilevanza di redditi non percepiti per scelte soggettive (per es., rinuncia all'assegno di mantenimento) e ribadendosi, di contro, che l'unico dato richiesto dalla legge è lo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento di una certa soglia reddituale.
Ma, se tale ragionamento vale “a favore” dei richiedenti, non vi sono ragioni per negargli validità in ipotesi opposte, come quella qui scrutinata, ove la considerazione del “reddito effettivamente percepito” opera “a sfavore” del richiedente, il quale non può pretendere che si faccia riferimento a un reddito netto minore di quello effettivamente e materialmente incamerato. Invero, come già spiegato, il legislatore ha voluto agganciare la prestazione dell'assegno sociale ai redditi effettivamente introitati dal beneficiario, sicché è evidente che essi vanno calcolati sottraendo dalla base imponibile l'imposta netta, dunque calcolando le detrazioni e crediti d'imposta eventualmente spettanti al beneficiario, solo così ottenendosi il corretto ammontare del reddito al netto della tassazione >>.
Applicando i principi appena illustrati, come anzidetto, l'importo del reddito complessivo “al netto dell'imposizione fiscale” è pari ad €. € 13.378,00, dunque superiore al limite reddituale per l'anno 2021 fissato in € 11.967,28.
Ne consegue che la domanda debba essere rigettata.
3. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4199/2022, proposto da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA RI IC)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. IC, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4199/2022 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore, come da procura speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente oggetto: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 27.5.2022, il ricorrente in epigrafe indicato - esponeva in punto di fatto e di diritto, quanto segue: “il ricorrente in data 20.01.2022 presentava all'Agenzia I.N.P.S. di appartenenza la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale (rif. domanda n. 2064915100060
– cfr. documentazione allegata agli atti di causa); - che tale istanza amministrativa veniva rigettata dall'Ente resistente con provvedimento del 24.01.2022 e avverso tale diniego veniva proposto rituale ricorso amministrativo il 05.05.2022, anch'esso ingiustamente rigettato dal con provvedimento del 25.05.2022 (cfr. Controparte_2 documentazione allegata agli atti di causa). Come noto l'art. 3, comma 6, l.n. 335/1995 dispone come “Con effetto pagina 1 di 7 dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione...”; Per di più a partire dal 1° gennaio 2019, attraverso il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Inoltre, l'art. 20, comma 10, d.l. n.
112/2008 convertito dalla l.n. 133/2008 ha previsto come l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, l.n.
335/1995 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che questi abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa nel territorio italiano per almeno dieci anni. La normativa vigente, perciò, subordina la concessione dell'assegno sociale ad alcuni presupposti, sia di tipo anagrafico che reddituali. Nella specie l'odierna ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa, aveva compiuto i 67 anni di età essendo nato il
16.06.1950 ed ha soggiornato sempre sul territorio italiano sin dalla sua nascita. Inoltre lo stesso istante soddisfa anche il requisito reddituale per godere dell'assegno sociale stabilito dalla normativa in € 11.967,28 per i richiedenti coniugati - cfr. tabella L allegata alla circolare n. 197 del 23.12.2021 allegata agli atti di causa (e infatti CP_1
l'istante ha un reddito da pensione di € 11.185,00, redditi da terreni e fabbricati di € 2.918,00 di cui € 813,00 per la casa di abitazione per un imponibile lordo di € 14.103,00 – cfr. rigo 14 mod. 730/2021 allegato agli atti di causa – che al netto dell'imposizione fiscale di € 3.244,00 – rigo 16 del mod. 730/2021 allegato – dà un importo reddituale valutabile ai sensi dell'art. 3, comma 6, l.n. 335/1995 di € 10.859,00 – considerando che il coniuge sig.ra non ha entrate monetarie – inferiore chiaramente al limite di legge di € 11.967,28). Alla luce di Controparte_3 tutto quanto innanzi dedotto e comprovato al ricorrente spetta il diritto al riconoscimento dell'assegno sociale nell'importo stabilito dalla legge con le maggiorazioni pure stabilite dalla legge per i settantenni con decorrenza pagina 2 di 7 dall'01.02.2022, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'effettivo soddisfo. All'uopo si evidenzia come il ricorrente vanta il diritto, non soggetto a decadenza né a prescrizione, di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la prestazione dell'assegno sociale nella giusta misura sulla base delle normative vigenti”.
Ha quindi adito questo Tribunale e ha rassegnato le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante all'assegno sociale con decorrenza 01.02.2022; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, a partire dall'01.02.2022, dei ratei maturati e maturandi di assegno sociale nella misura di legge e con le maggiorazioni contemplate, unitamente agli interessi legali dalla data della maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso per superamento dei CP_1 limiti reddituali previsti dalla legge.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Giova rammentare che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
Si tratta di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, venendo corrisposta anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo, ed avente, altresì, carattere sussidiario, in quanto presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi (Cass. Sez. L, Sentenza n.
23477 del 19/11/2010).
L'assegno sociale (già pensione sociale di cui all'art. 26 legge n. 153 del 1969) è una prestazione economica di assistenza sociale istituita dall'art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 1995, che così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito pagina 3 di 7 concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile”.
Si tratta di una prestazione sociale che si fonda sulla prova della effettiva sussistenza di uno “stato di bisogno” (Cass., Sez. VI - Lavoro, Ord. 9.7.2020, n. 145139), valutato, in particolare, con riferimento al possesso di redditi propri e/o del coniuge, che non devono superare il limite massimo annualmente stabilito. L'importo del rateo mensile dell'assegno sociale viene calcolato tenuto conto dei medesimi limiti di reddito, è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione prodotta dal richiedente, e deve essere conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
2.2 Inquadrato l'istituto nei termini che precedono, nel caso di specie, occorre verificare, se il reddito del ricorrente, calcolato secondo le modalità normativamente previste, rientri o meno nei limiti previsti.
Innanzitutto, va precisato che il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in cui la prestazione è stata richiesta, dunque, il 2021 e con riferimento a detto anno, per i soggetti coniugati, il limite di reddito previsto era pari ad €.11.967,28.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 20.1.2022, che è stata rigettata dall' con CP_1 provvedimento del 24.1.2022, con la seguente motivazione “il totale dei suoi redditi e dei redditi del coniuge
è superiore al limite massimo di euro previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la concessione dell'assegno sociale dell'anno 2022” (docc.1- 2 e 3 – in uno al ricorso del ricorrente depositato in data 27.5.2022).
Sono stati allegati altresì al ricorso introduttivo il modello 730/2021, relativo all'anno 2020, mentre alla memoria di costituzione dell' il modello 730/2022 che fa riferimento ai redditi percepiti CP_1 nell'anno 2021 (doc.11 - in uno al ricorso del ricorrente depositato in data 27.5.2022; doc. 3 – in uno alla memoria di costituzione del resistente del 23.2.2023).
Per le domande di assegno sociale presentate nel corso dell'anno 2002, come nella fattispecie in esame (domanda del 20.1.2022), il riferimento corretto, come detto, è costituito dai redditi percepiti nell'anno 2021 e non a quelli del 2020 prodotti dal ricorrente, non essendo pertinenti ai fini della valutazione dei requisiti reddituali.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta dall' (che il Tribunale ritiene di acquisire ex art. CP_1
421 c.p.c.) emerge che il reddito imponibile del ricorrente, per l'anno di riferimento (2022) ammonta ad €11.574,00, con un reddito netto di € 10.460,00, al quale deve sommarsi il reddito derivante dalla pagina 4 di 7 locazione di immobile di € 3.072,00 annui (non deve tenersi conto, invece, del reddito da terreni del coniuge di € 220,00, poiché non risultante da tale documentazione).
Ai fini del calcolo dell'assegno sociale, non rileva invece, il reddito della casa di abitazione, di €813,00 che correttamente è stato escluso dalla parte resistente nella valutazione dei requisiti reddituali.
Va precisato che il corretto canone annuo di locazione percepito dal ricorrente si desume dalla copia dei dati relativi all'anno 2019 trasmessi all'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulta un importo di €
3.072,00 per canone annuo e non di € 2.918,00, come riportato nel modello 730/2021 (doc.2 – in uno alla memoria di costituzione e risposta del 23.2.2023).
In ogni caso, anche volendo prendere come riferimento l'importo riportato nel Modello 730, i limiti di reddito risulterebbero comunque superati, con la conseguenza che il ricorrente non ha diritto a percepire l'assegno sociale per superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa.
Peraltro, la discordanza tra l'importo dichiarato nel modello 730 (€ 2.918,00) e quello risultante dalla documentazione ufficiale (€ 3.072,00 – doc. 2 fascicolo di parte , conferma ulteriormente la CP_1 correttezza della valutazione operata dall' e l'infondatezza delle pretese del ricorrente. CP_1
In conclusione, il reddito complessivo supera significativamente la soglia di € 11.967,28 prevista per l'anno di riferimento, ammontando ad € 13.378,00, determinando così l'insussistenza del requisito reddituale indispensabile per beneficiare della prestazione assistenziale.
2.3
Considerato che
il dato testuale della disposizione di cui all'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, si riferisce ai “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva”, senza alcuna specificazione circa la necessità di calcolare l'imposta al lordo o al netto delle detrazioni, è necessario comprendere quale sia l'opzione ermeneutica conforme alla ratio legis.
A tal proposito, si riportano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni rese in una fattispecie analoga da questo Tribunale con la sentenza n. 51/2024 pubbl. il 10/01/2024 (est. dott.
Antonucci), in cui, a sua volta, si richiamano le motivazioni rese dalla Corte di Appello Bari nella sentenza n. 1607/2022.
<… la norma sull'assegno sociale parla testualmente di “redditi effettivamente percepiti”, così rafforzando il convincimento che il calcolo dei redditi rilevanti va eseguito detraendo dal reddito imponibile l'imposta netta, perché solo in tal modo si ottiene il dato dei redditi nella effettiva disponibilità del richiedente.
Se invece si sottraesse l'imposta lorda, senza calcolare le detrazioni di cui beneficia il titolare del reddito, si avrebbe un dato non veritiero e non corrispondente (per difetto) all'esatto ammontare del reddito effettivamente percepito, che risulterebbe in realtà superiore, perché l'applicazione delle detrazioni riduce l'entità dell'imposta e dunque consente al titolare di beneficiare di un maggior reddito.
pagina 5 di 7 Va del resto ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia costantemente sottolineato la necessità di considerare i redditi effettivi, vale a dire i redditi su cui il richiedente l'assegno sociale può effettivamente contare (da ultimo, cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
In questi termini si esprime Cass. n. 24954/2021 cit.: “va ricordato che l'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, nel disciplinare i presupposti per la corresponsione dell'assegno sociale, stabilisce espressamente, per quanto qui interessa, che «se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto» (ossia «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000»), e che, all'uopo,
«il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento»: l'assegno, infatti, «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti». Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
In senso analogo, si legge in Cass. n. 14513/2020 cit.: <<l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 cost.) alle persone anziane che hanno superato prefissata soglia età, e non dispongono tutela previdenziale fronteggiare l'evento della vecchiaia. il relativo diritto si fonda sullo stato bisogno accertato del titolare viene desunto, alla legge, dalla mancanza redditi o dall'insufficienza quelli percepiti al disotto limite massimo indicato legge. l'assegno infatti corrisposto intero integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva 67 anni), siano privi reddito godano un inferiore fissato legge (raddoppiato ipotesi coniugio) adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 lett. b 1. 448 2011).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione>>.
pagina 6 di 7 Costituisce dunque principio consolidato quello secondo cui la corresponsione dell'assegno sociale deve essere parametrata al reddito "effettivamente percepito", posto che in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito materialmente acquisito.
In verità, le decisioni di legittimità sopra menzionate hanno affrontato casi in cui il principio suddetto operava “a favore” dei richiedenti, ivi affermandosi l'irrilevanza di redditi non percepiti per scelte soggettive (per es., rinuncia all'assegno di mantenimento) e ribadendosi, di contro, che l'unico dato richiesto dalla legge è lo stato di bisogno desumibile dal mancato superamento di una certa soglia reddituale.
Ma, se tale ragionamento vale “a favore” dei richiedenti, non vi sono ragioni per negargli validità in ipotesi opposte, come quella qui scrutinata, ove la considerazione del “reddito effettivamente percepito” opera “a sfavore” del richiedente, il quale non può pretendere che si faccia riferimento a un reddito netto minore di quello effettivamente e materialmente incamerato. Invero, come già spiegato, il legislatore ha voluto agganciare la prestazione dell'assegno sociale ai redditi effettivamente introitati dal beneficiario, sicché è evidente che essi vanno calcolati sottraendo dalla base imponibile l'imposta netta, dunque calcolando le detrazioni e crediti d'imposta eventualmente spettanti al beneficiario, solo così ottenendosi il corretto ammontare del reddito al netto della tassazione >>.
Applicando i principi appena illustrati, come anzidetto, l'importo del reddito complessivo “al netto dell'imposizione fiscale” è pari ad €. € 13.378,00, dunque superiore al limite reddituale per l'anno 2021 fissato in € 11.967,28.
Ne consegue che la domanda debba essere rigettata.
3. Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4199/2022, proposto da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA RI IC)
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