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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4894/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, Ricorrente_1depositato in data 22.7.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259007014910000 notificatale in data 19.6.2025 e dei carichi con la stessa intimati, ovvero
1. Cartella di pagamento n. 09420230014028968000 per TARI ANNO 2014
2. Avviso di accertamento n. 0182182021 per TARI ANNO 2015
3. Avviso di accertamento n. 0393532021 per TARI ANNO 2016
4. Avviso di accertamento n. 0197852022 per TARI ANNO 2017. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per decadenza/prescrizione le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la regolare notifica della cartella sub 1, peraltro pure già oggetto di ricorso tributario spinto dalla ricorrente con lo stesso difensore. Opponeva poi la propria carenza di legittimazione rispetto agli avvisi di accertamento esecutivi e notificava d'iniziativa al Comune di Reggio Calabria il ricorso per sollecitarne l'eventuale intervento. Chiedevano pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
All'udienza dell'1.12.2025, peraltro, la Corte con apposita ordinanza sollecitava al ricorrente la notifica del ricorso al Comune di Reggio Calabria ex art. 14 co. 6 bis Dlgs 546/1992 e rinviava la trattazione. Nonostante l'inottemperanza del ricorrente all'ordinanza della Corte, si costituiva comunque il Comune di Reggio Calabria che opponeva la regolare notifica dell'avviso sub 3; evidenziava poi che nella effettiva impossibilità di reperire prova della notifica dei restanti Avvisi aveva proceduto al discarico delle relative pretese. All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Mette conto che la produzione offerta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha smentito l'assunto dell'omessa notifica della cartella sub 1 (peraltro pure già impugnata) atti presupposto;
d'altro canto, il Comune di Reggio Calabria ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 0197852022 per TARI ANNO 2017. Tanto implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (e delle sanzioni) per i carichi di cui alla cartella sub 1 e all'avviso sub 3, essendo il relativo termine quinquennale non ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata. Merita al contrario accoglimento il ricorso in relazione ai restanti avvisi sub 2 e 4 che di cui il Comune non ha provato la notifica (provvedendo pure in autotutela al relativo discarico). Il ricorso può dunque trovare accoglimento solo nei limiti appena detti. Il che incide sul regolamento delle spese di lite, che stante la reciproca soccombenza, devono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione ai soli AVVISI per TARI 2015 e 2016. Rigetta nel resto. Compensa le spese.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4894/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007014910000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 453/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, Ricorrente_1depositato in data 22.7.2025, , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259007014910000 notificatale in data 19.6.2025 e dei carichi con la stessa intimati, ovvero
1. Cartella di pagamento n. 09420230014028968000 per TARI ANNO 2014
2. Avviso di accertamento n. 0182182021 per TARI ANNO 2015
3. Avviso di accertamento n. 0393532021 per TARI ANNO 2016
4. Avviso di accertamento n. 0197852022 per TARI ANNO 2017. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica degli atti presupposto ed essere comunque estinta per decadenza/prescrizione le pretese. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e opponeva la regolare notifica della cartella sub 1, peraltro pure già oggetto di ricorso tributario spinto dalla ricorrente con lo stesso difensore. Opponeva poi la propria carenza di legittimazione rispetto agli avvisi di accertamento esecutivi e notificava d'iniziativa al Comune di Reggio Calabria il ricorso per sollecitarne l'eventuale intervento. Chiedevano pertanto rigettarsi il ricorso con vittoria di competenze di lite.
All'udienza dell'1.12.2025, peraltro, la Corte con apposita ordinanza sollecitava al ricorrente la notifica del ricorso al Comune di Reggio Calabria ex art. 14 co. 6 bis Dlgs 546/1992 e rinviava la trattazione. Nonostante l'inottemperanza del ricorrente all'ordinanza della Corte, si costituiva comunque il Comune di Reggio Calabria che opponeva la regolare notifica dell'avviso sub 3; evidenziava poi che nella effettiva impossibilità di reperire prova della notifica dei restanti Avvisi aveva proceduto al discarico delle relative pretese. All'odierna udienza, assenti le parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Mette conto che la produzione offerta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ha smentito l'assunto dell'omessa notifica della cartella sub 1 (peraltro pure già impugnata) atti presupposto;
d'altro canto, il Comune di Reggio Calabria ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 0197852022 per TARI ANNO 2017. Tanto implica anche il rigetto dell'eccezione di prescrizione delle pretese tributarie (e delle sanzioni) per i carichi di cui alla cartella sub 1 e all'avviso sub 3, essendo il relativo termine quinquennale non ancora decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata. Merita al contrario accoglimento il ricorso in relazione ai restanti avvisi sub 2 e 4 che di cui il Comune non ha provato la notifica (provvedendo pure in autotutela al relativo discarico). Il ricorso può dunque trovare accoglimento solo nei limiti appena detti. Il che incide sul regolamento delle spese di lite, che stante la reciproca soccombenza, devono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione ai soli AVVISI per TARI 2015 e 2016. Rigetta nel resto. Compensa le spese.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)