Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1186
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha smentito l'assunto dell'omessa notifica della cartella n. 1.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione

    Il termine quinquennale di prescrizione non era decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata, essendo stata provata la notifica della cartella n. 1.

  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il Comune non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per l'anno 2015, provvedendo al discarico della pretesa in autotutela.

  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il Comune non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per l'anno 2016, provvedendo al discarico della pretesa in autotutela.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il Comune di Reggio Calabria ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per l'anno 2017.

  • Rigettato
    Decadenza/Prescrizione

    Il termine quinquennale di prescrizione non era decorso all'atto della notifica dell'intimazione impugnata, essendo stata provata la notifica dell'avviso n. 3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1186
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1186
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo